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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 14 gennaio 2015, n. 1364

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. GENTILE Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 12/2014 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del 15/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino, rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 aprile 2014 il Tribunale di Trento ha rigettato l’istanza di riesame, presentata da (OMISSIS) – indagato quale titolare di una ditta per omesso versamento di ritenute certificate per l’anno 2010 e omesso versamento di Iva per l’anno 2011 – avverso decreto del 28 marzo 2014 con cui il gip del Tribunale di Rovereto aveva disposto sequestro preventivo fino alla concorrenza di euro 570.097,26 su beni di proprieta’ o in disponibilita’ dell’indagato.
2. Hanno proposto ricorso i difensori, denunciando violazione dell’articolo 321 c.p.p.. Adducono che non puo’ disporsi il sequestro di cose confiscabili se e’ in corso il pagamento rateizzato dei debiti tributari, come ha riconosciuto la giurisprudenza di legittimita’ per l’avvenuto integrale pagamento, altrimenti incorrendosi in illegittimita’ costituzionale per irragionevolezza/disuguaglianza e in rapporto al principio della rieducazione della pena.
Occorre pertanto discostarsi dalla giurisprudenza contraria, in quanto il pagamento rateale non e’ un pagamento parziale e l’obbligatorieta’ della confisca non ne comporta l’automatismo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ infondato.
Nell’unico motivo si adduce che nell’agosto 2003 che erano pervenute alla ditta di cui il ricorrente e’ il titolare richieste di pagamento dall’Agenzia delle Entrate, cui il ricorrente “ottemperava sottoscrivendo un impegno di pagamento rateale con ratei di circa euro 28.000 trimestrali”, in seguito regolarmente pagati alla scadenza. Al Tribunale del riesame si era pertanto evidenziato che “il pagamento dell’imposta evasa fa venir meno la ratio del sequestro per equivalente, sicche’ il pagamento rateale – ove realizzato, come nella specie, con serieta’ e puntualita’ – fa venir meno la funzione anticipatoria del sequestro”, la cui persistenza “pregiudicherebbe le finalita’ per cui esso e’ predisposto e cioe’ il completo adempimento dell’obbligazione tributaria”.
Su questo profilo, il Tribunale ha osservato che di per se’ la sottoscrizione di piani di rientro concordati con l’Erario non incide sulla misura cautelare, poiche’, come insegna giurisprudenza nomofilattica, solo il completamento del pagamento rateale concordato puo’ far venir meno le ragioni del sequestro; e avendo la difesa prospettato profili di incostituzionalita’, il Tribunale li ha esclusi rilevando che e’ rimessa alla discrezionalita’ del legislatore “la previsione e la graduazione di istituti premiali volti ad incentivare un adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria”, e negando altresi’ la configurabilita’ di disparita’ di trattamento tra i contribuenti in grado di adempiere al piano di rientro in un’unica soluzione e coloro che non ne abbiano le capacita’ finanziarie.
La questione e’ riproposta, quindi, con il ricorso, che, dopo avere richiamato la giurisprudenza per cui, appunto, il pagamento integrale della imposta evasa fa venir meno la ragione giustificativa del sequestro finalizzato alla confisca e della confisca stessa, propugna una equiparazione all’integrale pagamento del pagamento rateale tuttora in atto da parte del ricorrente, ripresentando asseriti aspetti di illegittimita’ costituzionale qualora una simile lettura non sia adottata. In particolare, “si profilerebbero pesanti dubbi di costituzionalita’” del combinato disposto dell’articolo 321 c.p.p., articolo 322 ter c.p., e Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, per “evidente irragionevolezza delle conseguenze”, violazione del principio di uguaglianza e del principio per cui le pene devono tendere alla rieducazione del reo. Sussisterebbe, infatti, una discriminazione tra chi puo’ rientrare in un’unica soluzione e chi non e’ in grado se non con modalita’ rateale. Il pagamento rateale, poi, non potrebbe essere ritenuto parziale, “perche’ il pagamento della rata non e’ un adempimento parziale e a se’ stante, ma e’ una delle fasi in cui si attua nel tempo il pagamento integrale dell’obbligazione, che fin dall’inizio va dunque considerato nel suo complesso”.
Come riconosce lo stesso ricorrente, su questa tematica la giurisprudenza di questa Suprema Corte si e’ assestata in modo chiaro e non conforme alla impostazione del ricorso. Si e’ riconosciuto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato corrispondente all’ammontare della imposta evasa nei reati tributari puo’ legittimamente permanere “fino a quando permane l’indebito arricchimento derivante dall’azione illecita, che cessa con l’adempimento dell’obbligazione tributaria” (cosi’, tra gli arresti piu’ recenti, Cass. sez. 3 , 12 luglio 2012 n. 46726); pertanto, in caso di rateizzazione quale piano di rientro dal debito tributario, “le ragioni del sequestro possono venir meno solo con il completamento rateale concordato” (cosi’ S.U. 30 gennaio 2014 n. 10561, in motivazione, pagina 17). Il che non significa che la rateizzazione non incida sulla cautela penale: incide peraltro solo in termini di quantum, legittimando la decurtazione dell’importo corrispondente a quello che frattanto e’ gia’ stato pagato (da ultimo Cass. sez. 3 , 8 gennaio 2014 n. 6635: “in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non puo’ essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiche’, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non puo’ mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa”).
Tanto premesso, la prospettazione del ricorrente che mira a superare l’assetto interpretativo appena sintetizzato appare da un lato artificiosa e dall’altro irrilevante. Sotto il primo aspetto, invero, non puo’ che definirsi una evidente forzatura logica, ovvero una artificiosita’ argomentativa, l’equiparazione del pagamento rateale con il pagamento integrale, poiche’ fino a quando non si e’ giunti a quest’ultimo l’adempimento della obbligazione tributaria non e’ compiuto, onde l’inserimento del pagamento della rata in un pagamento plurimo progressivo di per se’ non puo’ certo comportare immediatamente l’adempimento suddetto. Sotto il secondo aspetto, sostenere che vi sia una discriminazione tra il soggetto che ha le risorse per adempiere integralmente in un’unica soluzione il suo debito tributario rispetto a quello che economicamente puo’ soltanto avvalersi della rateizzazione, a tacer d’altro, e’ chiaramente irrilevante, non avendo in alcun modo il ricorrente dimostrato che l’utilizzazione del pagamento rateale sia stato frutto di una sua inadeguatezza economica e non piuttosto di una scelta gestionale delle risorse della sua ditta. Ne’, poi, e’ individuabile alcun contrasto tra il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto anche durante un pagamento rateale rispetto al principio della rieducazione del reo mediante la pena, poiche’ il sequestro non e’ pena, e la confisca non e’ stata ancora disposta, il che rende irrilevante anche questa eccezione di incostituzionalita’. D’altronde, definire irragionevole la misura cautelare reale in questione perche’ impedirebbe l’adempimento dell’obbligazione tributaria ancora una volta, sempre a prescindere da ogni altro rilievo, risulta irrilevante censura nel caso di specie, poiche’ non si tratta della immobilizzazione sotto il vincolo della cautela penale di tutto il patrimonio, e non risulta quindi dimostrato che il ricorrente non abbia piu’ nella sua disponibilita’ risorse sufficienti per procedere nell’adempimento, tra l’altro rateizzato, dell’obbligazione tributaria. E infine non si puo’ non dare atto che il ricorrente, nel caso di specie, non ha chiesto neppure la riduzione dell’oggetto del sequestro tramite la detrazione degli importi delle rate gia’ versate per l’adempimento dell’obbligazione suddetta.
In conclusione, risultando infondato l’unico motivo, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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