Riconosciuta la responsabilità dell’Ente Parco Regionale del Conero in merito a un incidente tra un’autovettura e un cinghiale. L’Ente, infatti, ha il dovere di monitorare e controllare la presenza della fauna e il numero dei cinghiali
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 9 maggio 2017, n. 11210
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2044/2014 proposto da:
ENTE PARCO REGIONALE (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del Presidente legale rappresentante in carica sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS di (OMISSIS) (ex (OMISSIS) SNC), in persona del suo legale rappresentante Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 772/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 07/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Ancona, con sentenza del 5/1/2011, pronunciava la condanna dell’Ente Parco Regionale del (OMISSIS) a risarcire a (OMISSIS) snc (OMISSIS) i danni derivanti da un sinistro stradale verificatosi lungo la strada provinciale in localita’ (OMISSIS), all’interno del parco del (OMISSIS), tra una autovettura di proprieta’ della (OMISSIS) ed un cinghiale che, attraversando all’improvviso la strada, era andato a collidere con l’autovettura. Il Giudice, applicando l’articolo 2043 c.c., condannava l’Ente Parco a risarcire la somma di Euro 3.200.
Proposto appello da parte dell’Ente Parco il Tribunale di Ancona, con sentenza del 7/6/2013, confermava la sentenza di primo grado.
In sintesi il Tribunale ha affermato, per quanto rileva in questa sede, che la responsabilita’ per il danno cagionato dalla fauna selvatica grava sul soggetto che ha autonomia decisionale e operativa per quanto riguarda la gestione e il controllo degli animali, da individuarsi di volta in volta sulla base del caso concreto; che in materia trova applicazione l’articolo 2043 c.c., e non l’articolo 2052 c.c.; che il sinistro e’ certamente intervenuto nel territorio del parco e che l’ente gestore e’ l’Ente Parco del (OMISSIS) in base a previsioni di leggi regionali; che tra i compiti del medesimo rientra quello di applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale e che, in base alla Legge Regionale Marche n. 15 del 1994, l’Ente ha la competenza in materia di indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica. In particolare l’ente deve monitorare e controllare la presenza della fauna ed il numero dei cinghiali i quali, per ammissione dello stesso Ente Parco,non sono specie autoctona ma sono stati introdotti in modo illegale, sono fonti di danno per l’agricoltura e causa frequente di sinistri stradali; che, nel caso in esame, c’e’ stata un’evidente carenza di programmazione o inefficacia degli interventi programmati; che dai dati forniti si evince che la popolazione dei cinghiali e’ piu’ che raddoppiata tra il 2008 ed il 2009, a causa della sospensione delle operazioni di controllo; che certamente vi e’ la responsabilita’ dell’Ente Parco per il sinistro de quo agitur; che la circostanza che l’incidente sia avvenuto sulla strada provinciale non esclude che il controllo spetti all’Ente, che la cartellonistica stradale non appare sufficiente a tutelare l’incolumita’ di coloro i quali transitino nel parco; che pertanto il medesimo va ritenuto responsabile per omissione, con particolare riguardo alla mancata predisposizione di barriere o recinzioni in prossimita’ del tracciato della strada provinciale nei tratti piu’ battuti dai cinghiali; e che sussiste il nesso di causalita’ tra il comportamento omissivo colposo e il sinistro; che i preventivi depositati in giudizio appaiono congrui e attendibili.
Avvero detta sentenza l’Ente Parco ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. La societa’ (OMISSIS) resiste in giudizio con controricorso, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della L. n. 394 del 2011, articoli 11 e 12; della Legge Regionale Marche n. 15 del 1994, articoli 1, 7, 15, 20; del regolamento del Parco del (OMISSIS) (delibera n. 10/2002), Legge Regionale Marche n. 7 del 1995, L. n. 157 del 1992.
Ad avviso del ricorrente il quadro normativo che regola la materia sarebbe stato violato dalla impugnata sentenza, con particolare riguardo alla L. n. 394 del 1991, articolo 12, che attribuisce al piano dell’Ente il compito di formulare criteri per interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale, e con riguardo all’articolo 11, comma 3, della stessa legge che vieta “la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali”, con possibilita’ di deroghe per prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri biologici. Il regolamento del Parco disciplinerebbe solo gli indennizzi dei danni alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico e la norma relativa agli indennizzi provocati dalla fauna selvatica andrebbe ad inserirsi in un contesto naturale economico-produttivo e non potrebbe riferirsi ai danni provocati dalla fauna selvatica alla circolazione. A sostegno della propria tesi l’Ente Parco menziona una sentenza di questa Corte che avrebbe riconosciuto la responsabilita’ della Provincia per la manutenzione delle strade.
Il motivo e’ infondato. Come ha accertato la sentenza impugnata, in pieno rispetto delle norme che regolano la materia, in base alle previsioni normative della Legge Regionale Marche n. 15 del 1994, il Consorzio del Parco del (OMISSIS), istituito con Legge Regionale Marche 23 aprile 1987, n. 21, e’ l’ente gestore del Parco, cui si applicano tutte le norme dettate dalla Legge Regionale n. 15 del 1994, in via transitoria fino alla revisione della legge base (articolo 33); sicche’ all’Ente si applicano anche l’articolo 16, comma 4, relativo agli abbattimenti selettivi per ricomporre equilibri biologici, l’articolo 20, comma 4, a norma del quale agli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica provvede l’organismo di gestione dell’Ente, e l’articolo 20, comma 5, secondo il quale il Regolamento del Parco prevede la modalita’ per la liquidazione degli indennizzi, nonche’ l’articolo 25, relativo alla segnaletica.
Ne’ si puo’ ritenere che la sentenza di questa Corte n. 80 del 2010, confermata anche da Cass., 3, 21/02/2011 n. 4202 e da Cass., 3, 10/10/2014 n. 21395, sia tale da coinvolgere la responsabilita’ della Provincia o di altri Enti in quanto detta sentenza, e le altre che l’hanno confermata, si limitano a prevedere che la responsabilita’ extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. Ora, nel caso che ci occupa, l’ente interessato dalla responsabilita’ e’, senza ombra di dubbio, l’Ente Parco del (OMISSIS), mentre la sentenza indicata dal ricorrente che riconosce la responsabilita’ della Provincia si riferiva, evidentemente, ad una strada non compresa nel territorio del Parco, circostanza questa confermata dall’estraneita’ dell’Ente Parco del (OMISSIS) a quel contenzioso.
La Legge Regionale Marche n. 7 del 1995, articolo 25, commi 2 e 2 bis, attribuisce alle Province l’obbligo di provvedere al controllo della fauna selvatica ed in particolare dei cinghiali in soprannumero, ma detta previsione e’ inserita nel contesto di una legge relativa all’esercizio della caccia e alle norme per la protezione della fauna selvatica, mentre per quel che riguarda gli indennizzi dovuti in conseguenza di incidenti stradali incorsi con la fauna selvatica vale la norma speciale dettata dal menzionato L. n. 15 del 1994, articolo 20.
Il primo motivo, pertanto, e’ infondato.
Con un secondo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe violato gli articoli 2043 e 2052 c.c., ipotizzando una sorta di responsabilita’ oggettiva dell’ente Parco per i sinistri in esso verificatisi.
La sentenza non avrebbe indicato in che cosa l’Ente Parco avesse mancato nell’adempimento delle funzioni assegnate dall’ordinamento, omettendo di valutare che l’applicazione dell’articolo 2043 c.c., prevede una responsabilita’ del soggetto per fatto proprio, cioe’ di un’azione o omissione rilevabile e comprovata.
Il motivo e’ infondato in quanto la sentenza si e’ fatta carico di valutare la ricorrenza dei presupposti dell’articolo 2043 c.c., essendo per giurisprudenza consolidata esclusa l’applicazione dell’articolo 2052 c.c., alla fauna selvatica ed ha diffusamente indicato le omissioni in cui ha ritenuto incorso l’Ente responsabile: l’insufficienza della segnaletica, la necessita’ di intervenire con abbattimenti selettivi, rispetto ai quali l’Ente e’ rimasto inadempiente si’ che la popolazione di cinghiali e’ piu’ che raddoppiata tra il 2008 e il 2009; la mancata adozione di altri elementi dissuasori, quali recinzioni o linee elettrificate. Dunque, lungi dall’ipotizzare una responsabilita’ oggettiva dell’Ente, la sentenza ha diffusamente motivato circa l’elemento soggettivo della colpa omissiva.
Da cio’ discende l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo l’Ente Parco denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonche’ la violazione degli articoli 822 e 824 c.c., della Legge Regionale Marche 5 gennaio 1995, n. 7, e della L. 11 febbraio 1992, n. 157.
Il ricorrente, in sostanza, denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della circostanza che la strada era di proprieta’ provinciale sicche’ alla Provincia avrebbe dovuto essere imputata la responsabilita’ di non aver apposto recinzioni o la cartellonistica sufficiente per avvisare del pericolo.
La sentenza ha espressamente affermato che la circostanza che l’incidente si fosse svolto sulla strada provinciale non esclude la responsabilita’ dell’Ente Parco, poiche’ il controllo della fauna compete all’ente a prescindere dalla proprieta’ della strada.
La responsabilita’ della Provincia e’ invocata erroneamente dal ricorrente in quanto, come si e’ piu’ volte evidenziato con riguardo al quadro normativo che disciplina la materia, alle Province sono affidate le competenze amministrative sulla caccia e tutela del territorio, ed anche sull’abbattimento della fauna selvatica sempre che non ci sia un Ente Parco istituito ad hoc per svolgere queste funzioni.
Peraltro la sentenza impugnata non ha escluso in modo radicale e definitivo che, nella concreta attuazione degli interventi, debbano eventualmente essere coinvolti anche altri Enti locali, quali in particolare la Provincia, ma allo stesso tempo lo stesso Ente Parco non ha ritenuto di chiedere la chiamata in causa della Provincia per far accertare la responsabilita’ della medesima nella causazione del danno, essendo, evidentemente, ben consapevole dell’estraneita’ della medesima ad ogni forma di responsabilita’.
Da cio’ discende l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Con il quarto motivo si denuncia ancora omesso esame, sotto altro profilo, circa un fatto decisivo per il giudizio: la corresponsabilita’ o responsabilita’ esclusiva della Provincia.
Il ricorrente insiste nell’omessa considerazione, da parte della impugnata sentenza, della responsabilita’ della Provincia che avrebbe abbandonato i propri obblighi istituzionali, quali la fornitura di operatori all’Ente Parco per procedere all’abbattimento selettivo dei cinghiali, compito esercitato fino agli anni 2006, 2007 e 2008, e invece sospeso a partire dal 2008, come si evincerebbe dal Piano dell’ente Parco per il 2009.
Questo repentino abbandono dell’esercizio delle proprie responsabilita’ da parte della Provincia avrebbe posto l’Ente Parco nella necessita’ di approntare rapidamente un proprio sistema di selezione dei cinghiali, si’ da non poter essere ritenuto responsabile di alcuna omissione.
Il motivo e’ infondato.
Fino all’istituzione dell’Ente Parco le competenze erano della Provincia, poi, tranne quelle per l’abbattimento selettivo di animali nell’ambito dei piani caccia, rimaste alla Provincia, sono state attribuite al Parco.
Da questa successione di competenze si evince che, verosimilmente, la Provincia ha atteso che l’Ente Parco, istituito fin dal 1987, esercitasse le proprie competenze, mettendo a disposizione medio tempore, proprio personale per procedere al controllo e all’abbattimento della fauna selvatica in eccesso e che, nel 2008, non abbia avuto piu’ fondi propri per esercitare funzioni sostanzialmente gia’ da tempo, trasferite al Parco.
Si ribadisce che la L. Regione Marche n. 15 del 1994 ha attribuito all’Ente le funzioni amministrative, quali la protezione del territorio, il mantenimento della popolazione animale entro numeri compatibili e la responsabilita’ per i sinistri cagionati da animali come ben argomentato dalla Corte d’Appello, con motivazione immune da censura. Da cio’ l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2043 c.c., e articolo 40 c.p., per avere la sentenza impugnata erroneamente dedotto il nesso di causalita’ tra il comportamento omissivo dell’Ente ed il sinistro, senza tenere in considerazione che il nesso causale e’ regolato dal criterio della causalita’ adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, con applicazione del criterio del piu’ probabile che non. Sulla base di questi criteri la sentenza avrebbe dovuto valutare che, quand’anche fossero stati abbattuti i cinghiali piu’ feroci, e si fossero installate le recinzioni lungo le strade all’interno del Parco del (OMISSIS), sarebbe rimasto sempre un varco, un accesso, uno scardinamento di reti e recinzioni si’ da lasciar certamente transitare qualche esemplare di fauna vagante.
Il motivo e’ infondato in quanto, non potendo evidentemente prevedere un criterio quale quello indicato, della causalita’ adeguata o del piu’ probabile che non la legislazione regionale, in coerenza con il trasferimento delle funzioni, ha previsto che la responsabilita’ per i sinistri incorsi tra autoveicoli e fauna selvatica sia posta a carico dell’Ente Parco.
Il ricorso e’ pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stessa articolo 13, comma 1 bis
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