condominio quater

Suprema Corte di Cassazione 

 sezione II

               sentenza  n. 17878 del 23 luglio 2013     

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con citazione 20.6.1997 M. A. impugnava la delibera assembleare 22.5.l997 del condominio A. in Roma che aveva disposto l’installazione di un ascensore sul vano scala previa riduzione della larghezza della scalinata comune a cm 90 in considerazione dell’insufficienza dello spazio esistente. Il condominio rimaneva contumace mentre intervenivano i condomini F., B. e P. chiedendo il rigetto della domanda ed il loro diritto all’installazione. ll Tribunale rigettava la domanda, decisione riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 5.l0. 2006, che dichiarava la nullità della delibera e l’inesistenza del diritto degli intervenienti, sul presupposto che sia che dovesse applicarsi l’art. 1120 o l’art. 1102 cc la delibera non poteva avere oggetto illecito e tale era la riduzione della rampa. Ricorrono B., F. e P. con cinque motivi, relativi quesiti, e successivo atto integrativo nei confronti del condominio, resiste M . Le parti hanno presentato memorie ed i ricorrenti anche ordinanza del tribunale di Roma di rigetto del reclamo del condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 163 e 183 cpc, perché la questione della sicurezza venne sollevata solo con la memoria ex art. 184 cpc, col relativo quesito. Col secondo motivo si lamenta la violazione delle norme di sicurezza antincendio per avere la Corte di appello ritenuto assorbente la questione della riduzione della scala comune ad una misura pericolosa. Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione in ordine alla natura di rifacimento strutturale delle scale. Col quarto motivo si denunzia violazione delle norme di diritto sui poteri del giudice ordinario in materie caratterizzate dalla discrezionalità tecnica della P.A.. Col quinto motivo si lamenta violazione di norme di diritto in relazione all’art. 6 DM. 236/1989.

Osserva questa Corte Suprema: La sentenza impugnata ha ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri motivi la questione della riduzione di una delle rampe della scalinata comune ad una misura pericolosa sotto il profilo della sicurezza antincendi, per presunzione normativa ed ha dichiarato la nullità della delibera e l’inesistenza del diritto degli intervenienti, sul presupposto che sia che dovesse applicarsi l’art. 1120 o l’art. 1102 cc la delibera non poteva avere oggetto illecito e tale era la riduzione della rampa.

Va osservato, tuttavia, che il Tribunale aveva ritenuto preclusa la questione della sicurezza. Con l’appello non era stata contestata la preclusione ma riproposta la questione nel merito per cui la Corte di appello non poteva accogliere il gravame nel senso sopra riportato.

Va, pertanto, accolto il primo motivo con assorbimento degli altri, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto sopra e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Roma 16 maggio 2013.

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