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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 2 febbraio 2016, n. 1984

Svolgimento del processo

V.C. con atto di citazione avanti al Tribunale di Aosta chiamava in giudizio l’avv. T.G. , che lo aveva in precedenza difeso nel corso di una causa civile per risarcimento danni contro la NITRI s.r.l., per sentire accertare e dichiarare l’inadempimento delle obbligazioni professionali allo stesso facenti carico nell’ambito dell’esecuzione e svolgimento del mandato difensivo conferitogli per la causa di cui sopra, e conseguentemente dichiarare la responsabilità professionale del T. con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nell’importo di lire , oltre interessi legali.
In particolare l’attore lamentava che nella causa di risarcimento contro la Nitri s.r.l. egli aveva ottenuto solo il ristoro del danno da invalidità permanente, liquidato in L. 46.161.000, mentre era stata rigettata la domanda relativa ai danni morali ed ai danni patrimoniali, in quanto non sufficientemente provate la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa, da un lato, nonché il lucro cessante ed il mancato guadagno, dall’altro, e tale esito parzialmente negativo della propria pretesa creditoria era imputabile al negligente ed imprudente operato del difensore l’avv. T.G. . Nei propri atti difensivi l’attore sottolineava che il convenuto aveva omesso di produrre della documentazione che, ove tempestivamente allegata, avrebbe certamente consentito di provare i danni patrimoniali e morali da lui patiti; in particolare il difensore non aveva prodotto in giudizio le scritture contabili della società ove lavorava il V. al momento del sinistro (società di persone da lui stesso partecipata al 50%), documenti ritenuti utili per provare la riduzione dei ricavi della società stessa a causa dell’assenza forzosa del V. .
Si costituita in giudizio il convenuto avv. T.G. che concludeva per il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti. A conclusione dell’attività istruttoria il Tribunale di Aosta con sentenza del 10.11.2005 dichiarava l’inadempimento del convenuto T.G. al dovere di diligenza nell’esecuzione del mandato professionale conferitogli dall’attore e rigettava ogni altra domanda.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello T.G. , chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti dall’appellato, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva l’appellato V.C. che instava per il rigetto dell’appello, ed in via di appello incidentale, chiedeva la condanna del T. al risarcimento dei danni come indicati nell’atto di citazione in primo grado.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n.649/2010 emessa in data 05.11.2008 e depositata il 05.05.2010, rigettava gli appelli principale ed incidentale e confermava la sentenza impugnata.
A sostegno della propria decisione di rigetto anche dell’appello incidentale proposto dal V. , la Corte territoriale evidenziava che l’omissione compiuta dall’avv. T. nella causa risarcitoria, il quale, come detto, non aveva prodotto in giudizio le scritture contabili della società ove lavorava il V. , non poteva essere considerata ex se determinante ai fini del rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali. Infatti, ad avviso dei giudici di secondo grado, la contrazione dei ricavi della società ben poteva essere causata da fattori diversi ed ulteriori rispetto all’assenza dal lavoro del V. . Questi, peraltro, avrebbe potuto dimostrare l’indispensabilità della sua prestazione lavorativa per la redditività della società datrice di lavoro, attraverso prove testimoniali, che ben potevano chiarire il contenuto dell’attività lavorativa in questione. In difetto di queste prove quindi correttamente aveva deciso il Tribunale di Aosta nel ritenere non provato il danno patrimoniale.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione V.C. affidato a due motivi di impugnazione. Resisteva con controricorso T.G..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
In particolare il giudice di appello avrebbe errato omettendo di valutare la rilevanza, nella causa risarcitoria intentata dal V. contro la Nitri s.r.l., della documentazione fiscale e contabile della società ove lavorava ed era socio il ricorrente, che il T. aveva omesso di produrre in giudizio, trattandosi invece di fatto decisivo ai fini della controversia, in quanto i documenti non prodotti erano certamente utili a provare la riduzione dei ricavi della società stessa a causa dell’assenza forzosa del V. nel periodo successivo al sinistro. La sentenza impugnata era poi incorsa in palese contraddizione laddove pur riconoscendo l’inadempimento professionale del T. , tuttavia, escludeva che da tale condotta omissiva fosse potuto derivare all’assistito, odierno ricorrente, un qualche danno.
2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..
In particolare la Corte d’Appello avrebbe rigettato l’appello incidentale proposto dall’attuale ricorrente argomentando esclusivamente sulla mancata prova dei danni subiti dall’odierno ricorrente in ragione della condotta negligente del T. , omettendo tuttavia, ogni pronuncia sull’ulteriore doglianza dedotta dal V. nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello del 20.07.2006, ove era stata chiesta la riforma parziale della sentenza impugnata, anche nella parte in cui il giudice di prime cure escludeva la sussistenza di una responsabilità professionale del T. per la negligente attività difensiva svolta in sede di appello nella causa V. c/Nistri srl.
3. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
3.1. In primo luogo appare opportuno richiamare in materia di responsabilità del difensore per condotte inadempienti, i principi consolidati della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone, (per ultimo si veda Sez. III, 05 febbraio 2013, a 2638 – Rv. 625017).
Detto principio di diritto è stato correttamente utilizzato dai giudici di secondo grado, che hanno rigettato l’appello incidentale del V. proprio a causa della carenza di prova sul nesso eziologico, senza incorrere in alcuna contraddizione logico-giuridico della motivazione, né tantomeno nel lamentato vizio di omessa pronuncia.
Infatti la sentenza impugnata ha chiaramente affermato che la mancata produzione in giudizio dei documenti fiscali e contabili da parte dell’avv. T. , che pure integrava una violazione del dovere di diligenza professionale nell’esecuzione del mandato difensivo, non era sufficiente per condannarlo al risarcimento del danno in favore del V. , in difetto di una rigorosa prova del nesso di causalità tra la condotta negligente denunciata e l’evento dannoso lamentato dal ricorrente. La Corte torinese ha spiegato che la contrazione dei ricavi della società ove lavorava il V. , ben poteva essere causata da fattori diversi ed ulteriori rispetto all’assenza dal lavoro del ricorrente stesso, e la valenza della sua attività lavorativa avrebbe dovuto essere provata non solo con i documenti fiscali e contabili non prodotti in giudizio, ma anche con prove testimoniali, soprattutto relative ai rapporti con i singoli clienti, che invece non furono dedotte.
Appare perciò evidente, quanto al primo motivo di ricorso, che il ricorrente non ha però mosso alcuna specifica censura alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla mancanza di prova del nesso di causalità, limitandosi a riaffermare quanto già esposto nei giudizi di merito, ossia che la prova della sussistenza del danno e, conseguentemente, del nesso di causalità intercorrente tra questo e la condotta omissiva oggetto di controversia ben avrebbe potuto essere desunta dalla documentazione fiscale e contabile, che l’avv. T. aveva però omesso di allegare. In sostanza il ricorrente ha chiesto a questa Corte una mera rivalutazione del giudizio dato sul punto dai giudici di primo e secondo grado.
Per le ragioni sin qui esposte il motivo di ricorso deve essere perciò rigettato.
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione dell’art. 112 c.p.c., si evidenzia che la domanda riguardante la responsabilità professionale del T. per l’attività difensiva svolta in grado di appello, appare sprovvista di autonomia rispetto a quanto richiesto in generale dall’attore, attuale ricorrente. Infatti l’azione promossa da V.C. era volta a far accertare la negligenza ed imperizia del suo difensore avv. T. nel giudizio contro la Nistri srl, comprendendo le condotte da quest’ultimo poste in essere sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito hanno giudicato avendo per oggetto tout court l’accertamento della responsabilità professionale del difensore, peraltro tenendo in conto che nel giudizio di appello V. c/Nistri s.r.l. fu raggiunto un accordo transattivo tra le parti e che quindi il giudizio di appello non si concluse con una decisione.
In ogni caso il secondo motivo di ricorso per Cassazione appare sprovvisto del requisito della cosiddetta autosufficienza, in quanto il ricorrente per dimostrare che la domanda, della quale lamenta un’omessa pronuncia, avesse una sua autonomia, si è limitato a richiamare per relationem un atto processuale – (nel ricorso si legge: v. comparsa di costituzione e risposta in appello del 20.07.2006) – senza trascriverlo compiutamente nelle parti interessate.
Sul punto si richiamano i principi già sostenuti da questa Corte, in particolare dalla sentenza Sez. II, 19 marzo 2007, n.6361, Rv. 596820, che in massima ha affermato il seguente principio di diritto: “Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi”. (successivamente confermata da Sez. L. n. 15367/2014).
In forza di queste argomentazioni anche il secondo motivo di ricorso va quindi rigettato.
4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.700,00, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.
Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. Giuseppe Marra.

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