Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 11 novembre 2015, n. 45158
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/09/2013 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilita’.
FATTO E DIRITTO
1. (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata, in camera di consiglio, in data 20/09/2013 dalla Corte di Appello di Milano, deducendo, come unico motivo, la violazione dell’articolo 420 ter c.p.p., e cioe’ per non avere la Corte rinviato il processo nonostante il difensore avesse fatto pervenire l’adesione all’astensione dall’udienze proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali dal 16 al 20 settembre 2013.
2. Il ricorso, e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.
In data 05/09/2013, l’avv.to (OMISSIS), difensore del (OMISSIS), fece pervenire presso la Cancelleria della terza sezione della Corte di Appello di Milano la dichiarazione di adesione all’astensione delle udienze proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali per le giornate del 16-17-18-19-20 settembre 2013.
Il Presidente della terza sezione penale, con ordinanza del 20/09/2013, respinse la richiesta di rinvio, in “quanto al processo camerale del giudizio abbreviato in appello non si applica la regola dettata dall’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore”, ordinanza, poi, reiterata dallo stesso Collegio giudicante.
La suddetta decisione, peraltro, all’epoca in linea con l’opinione di una parte della stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, e’ stata, pero’, superata dalle SSUU con la sentenza n. 15232/2015 riv 263021 con la quale e’ stato enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi”.
In motivazione (p.8), infatti, le SSUU hanno chiarito che “l’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione approvato il 13 dicembre 2007, si riferisce esplicitamente alla mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche’ non obbligatoria. Esso dunque non opera, evidentemente, alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero in via facoltativa. Di conseguenza, il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore non puo’ condizionare l’esercizio del diritto di astensione, la quale, se ricorrono le condizioni di legge, da diritto al rinvio dell’udienza, purche’ il difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo articolo 3, comma 1, la volonta’ di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volonta’ di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa. La norma si riferisce a tutti gli atti o procedimenti in cui e’ prevista la presenza del difensore, ancorche’ non obbligatoria, e quindi non solo – come nella specie – ai giudizi di opposizione avverso le richieste di archiviazione (articoli 409 e 410 c.p.p.) ma anche a tutti gli altri procedimenti a partecipazione facoltativa aventi le medesime caratteristiche (come i giudizi di appello nei procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato). D’altra parte, la norma si fonda su una evidente giustificazione logica, perche’ se cosi’ non fosse il diritto di astensione del difensore subirebbe un pesante condizionamento, trovandosi il difensore costretto a scegliere tra l’esercizio del proprio diritto e l’esigenza di non lasciare privo di difesa tecnica il suo assistito”.
E’, quindi, sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo articolo 3, comma 1, la volonta’ di astensione, perche’ l’udienza sia rinviata, in quanto con la suddetta comunicazione il difensore, sia pure implicitamente, manifesta “anche la sua volonta’ di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa”.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi fondata e la sentenza annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
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