Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 26 gennaio 2017, n. 3864

Il pm non ha l’obbligo di inserire nel decreto di citazione diretta a giudizio l’avviso per l’imputato di chiedere la messa alla prova

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 26 gennaio 2017, n. 3864

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, n. 6927/2015, in data 23/06/2016;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia, e di (OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS), d’ufficio, con la quale veniva disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero al fine di emettere nuovo decreto di citazione diretta a giudizio degli imputati, inserendo, all’interno dello stesso, l’avviso della facolta’ per l’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ex articolo 168 bis c.p. e ss.;

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

Udita nell’udienza camerale del 23/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Andrea Pellegrino;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento di legge con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23/06/2016 il giudice del dibattimento del Tribunale di Firenze disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) non contenesse l’avviso, ai sensi dell’articolo 552 c.p.p., lettera f), della facolta’ di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ex att. 168 bis c.p. e ss., assumendo che, sebbene l’articolo 552 c.p.p., lettera f), non prevedesse in modo esplicito il compimento di alcun adempimento informativo, in ogni caso, trattandosi comunque di rito alternativo, la mancanza dell’avviso costituisse un’illegittima menomazione delle facolta’ difensive, integrante una nullita’ di carattere generale sanzionata dall’articolo 178 c.p.p..

2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo l’abnormita’ della suddetta ordinanza, che aveva determinato un’indebita regressione del procedimento previa rinnovazione di un adempimento gia’ regolarmente espletato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e, come tale, risulta immeritevole di accoglimento.

2. Come e’ noto, con sentenza n. 201 del 6 luglio 2016 (dep. il 21 luglio 2016), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 460 c.p.p., comma 1, lettera e), “nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facolta’ di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione”.

2.1. Il Giudice rimettente aveva osservato che l’articolo 460 c.p.p., comma 1, lettera e), pur prevedendo l’obbligo di avviso all’imputato della facolta’ di chiedere l’accesso ai riti alternativi, lo stesso non disponeva con riferimento al beneficio sospensivo di cui all’articolo 168 bis c.p.p. e ss.. Orbene, questa asimmetria era considerata lesiva del diritto alla difesa ex articolo 24 Cost., poiche’ “l’esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, (sia) preceduta da uno specifico avviso”, oltreche’ dell’articolo 3, giacche’ essa darebbe luogo ad una disparita’ di trattamento rispetto a situazioni del tutto analoghe, quali quelle in cui l’imputato chiede accesso ai riti alternativi ed all’oblazione.

2.2. Investita della questione, la Consulta ha aderito alla prospettazione del Giudice rimettente, ricordando, in primo luogo, che “come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto deve ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine stabilito dall’articolo 464 bis c.p.p., comma 2, e cioe’ con l’atto di opposizione, determini una decadenza, sicche’ nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato che prima non l’abbia chiesta non puo’ piu’ chiedere la messa alla prova”; la Consulta ha poi chiarito che “il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facolta’ difensive per la richiesta dei riti speciali non puo’ non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all’imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facolta’ di richiederlo”.

2.3. Sulla base di queste considerazioni, il giudice delle legge ha quindi concluso riconoscendo che “poiche’ nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova e’ anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’articolo 460 c.p.p., comma 1, lettera e), per i riti speciali, della facolta’ dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’articolo 24 Cost., comma 2. L’omissione di questo avvertimento puo’ infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente”.

3. In conseguenza della pronuncia in questione, dunque, con riferimento agli avvisi all’imputato raggiunto da decreto penale di condanna, la sospensione del procedimento con messa alla prova e’ stata posta sul medesimo piano dei riti alternativi.

4. Questa conclusione non appare “esportabile” nella fattispecie che ci occupa, nella quale l’omissione dell’avviso non puo’ determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio nei limiti temporali in esso stabiliti.

5. Fermo quanto precede, ritiene tuttavia il Collegio di dover escludere la ricorrenza di un provvedimento abnorme.

5.1. Invero, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), l’abnormita’, quale aspetto patologico di un atto processuale, puo’ essere riscontrata o nei provvedimenti che, per la singolarita’ e stranezza del contenuto, siano avulsi dall’intero ordinamento processuale, o in quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, esplichino effetti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la’ di ogni ragionevole limite. In altri termini l’abnormita’ dell’atto processuale puo’ riguardare tanto il profilo strutturale, allorche’ l’atto, per la sua singolarita’, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo (v., Sez. 4, n. 20667 del 05/04/2001, P.M. in proc. Zanellati, Rv. 219166).

5.2. Il decreto in esame, pur illegittimo per la violazione dell’articolo 552 c.p.p., lettera f) – non prevedendo la norma l’obbligo per il pubblico ministero di inserire nel decreto di citazione a giudizio l’avviso per l’imputato della sua facolta’ di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’articolo 168 bis c.p., – non presenta, i caratteri dell’abnormita’, ma quello della semplice nullita’ derivante da violazione di norma processuale: da qui il rigetto del ricorso.

5.3. Infine, va rilevato come nessuna stasi processuale si ritiene abbia provocato l’illegittimo provvedimento del Tribunale di Firenze, dal momento che il pubblico ministero ben potra’ proseguire nell’esercizio dell’azione penale rinnovando l’emissione del decreto nella stesura originaria erroneamente sanzionata dall’organo giudicante.

6. Alla pronuncia reiettiva non consegue la condanna del ricorrente dal pagamento delle spese del procedimento in conseguenza della qualita’ pubblica rivestita dalla parte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

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