Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 gennaio 2017, n. 3802

Se l’arresto in flagranza è convalidato si può procedere immediatamente al giudizio direttissimo senza violare il diritto di difesa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 25 gennaio 2017, n. 3802

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1050/14 Corte d’Appello di Perugia del 03/10/2014;

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dott. O. Villoni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., Dr. TAMPIERI L., che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che riportandosi ai motivi di ricorso ha insistito per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile perche’ tardivo l’appello proposto da (OMISSIS) avverso quella emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Perugia in data 31/10/2013 che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 385 c.p. e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che deduce tre motivi di censura.

2.1 Violazione di legge in relazione agli articoli 591 e 585 c.p.p.

L’appello e’ stato ritenuto tardivo nell’errato presupposto che durante il giudizio di primo grado egli sia rimasto assente dal processo, mentre in realta’ avrebbe dovuto essere dichiarato contumace, avendo presenziato alla sola fase della convalida dell’arresto in flagranza di reato e non al successivo giudizio per direttissima, da cio’ derivando l’obbligo di notifica dell’estratto della sentenza di primo grado.

2.2 Violazione di legge in relazione agli articoli 42 e 385 c.p. e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ribadita sulla base del dato estrinseco di essere stato sorpreso fuori del domicilio coatto e senza considerazione alcuna dell’alta conflittualita’ instauratasi con il padre convivente che lo aveva spinto a tale condotta.

2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla carente argomentazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

2. Risulta palesemente destituita di fondamento la questione della eccepita nullita’ di ordine processuale che si sarebbe determinata nel corso del giudizio di primo grado.

Dal fascicolo processuale risulta che il ricorrente venne arrestato in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari il (OMISSIS) e condotto dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto e per la celebrazione del giudizio direttissimo il successivo giorno (OMISSIS).

Non avendo il PM richiesto l’applicazione di misure cautelari per l’episodio di evasione dagli arresti domiciliari contestato, il giudice convalido’ l’arresto e dispose la remissione in liberta’ dell’imputato, concedendogli termine a difesa per la celebrazione del giudizio direttissimo.

All’udienza di rinvio del 26/05/2012 l’imputato non comparve, venendo dichiarato assente ne’ sarebbe piu’ comparso in prosieguo di giudizio.

Tanto premesso, risulta palesemente infondata la tesi secondo cui, dopo avere fruito del termine per preparare la difesa ai sensi dell’articolo 451 c.p.p., comma 6 ed il conseguente differimento del giudizio direttissimo, il ricorrente allora imputato avrebbe avuto diritto ad un nuovo avviso in assenza del quale – per quanto e’ dato desumere – avrebbe dovuto essere dichiarato contumace.

La sequenza temporale stabilita dalla legge e’ tale, infatti, che se, come nella fattispecie, l’arresto e’ stato convalidato, si procede immediatamente al giudizio direttissimo (articolo 449 c.p.p., comma 4), talche’ se l’imputato contro cui si procede a piede libero decide di non presenziare alle successive udienze, senza addurre legittimo impedimento, deve essere considerato assente (articolo 420-bis c.p.p., comma 3) e non gia’ contumace;

3. Le ulteriori censure si rivelano generiche non investendo l’oggetto della sentenza impugnata e cioe’ la dichiarazione di tardivita’ dell’appello, bensi’ questioni che attengono al merito della re iudicanda in maniera di nuovo palesemente tardiva.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilita’ dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 1.500,00 (millecinquecento).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro alla Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata

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