Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 20 ottobre 2016, n. 44411

La necessita’ di un’autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e degli elementi addotti dalla difesa, da ritenersi connaturata alla funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari, ed ora richiesta espressamente dalla novella apportata dalla L. n. 47 del 2015 all’articolo 292 c.p.p. ed all’articolo 309 c.p.p., comma 9, e nel difetto della quale non e’ consentito al Tribunale del riesame di esercitare il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, non esclude che il giudice della cautela possa fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad uno o piu’ legittimi atti del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, purche’ fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso comunque cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, e purche’ l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 20 ottobre 2016, n. 44411

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;

nei confronti di:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

inoltre:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1555/2016 del TRIBUNALE del riesame di NAPOLI, del 05/04/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IMPERIALI LUCIANO;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore avv. (OMISSIS) del foro di Napoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso proposto dalla (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 5/5/2016 il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, “previa esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7” ha confermato l’ordinanza del 18/3/2016 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, adito dal Pubblico Ministero ex articolo 27 c.p.p., il 18/3/2016 disponeva l’applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui agli articoli 81 cpv., 110 c.p., L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinques, comma 1, L. n. 203 del 1991, articolo 7.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli hanno proposto ricorso per Cassazione sia (OMISSIS) che il Pubblico Ministero.

2. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore la (OMISSIS) chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sollevando i seguenti motivi di impugnazione:

2.1. nullita’ dell’ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari per mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e per mancanza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta ed ai rilievi sollevati dalla difesa con memoria da questa depositata il 7/3/2016, e contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione dell’ordinanza impugnata a tale riguardo.

2.2. violazione della L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinques, comma 1, per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori contestatole, e contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione dell’ordinanza impugnata a tale riguardo, mancando la prova della provenienza illecita del denaro impiegato nell’operazione.

2.3. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla dedotta insussistenza di esigenze cautelari, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti e, comunque, la violazione di disposizioni di legge per la mancanza di esigenze cautelari.

3. Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli contesta, invece, il provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta insussistenza dell’aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, che si assume esclusa con argomentazione sfornita di adeguato apparato motivazionale.

4. Con memoria depositata il 7/9/2016 la difesa della (OMISSIS) insiste nei motivi gia’ proposti, deduce l’inammissibilita’ del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, per difetto di interesse e per mancanza di specifiche censure e, comunque, l’infondatezza dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e’ meritevole di accoglimento, mentre i motivi di ricorso proposti dalla (OMISSIS) sono privi di fondamento.

1. Giova premettere che l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 18/3/2016 era stata preceduta da declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., dopo che il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della (OMISSIS) (poi sostituendo tale misura con quella degli arresti domiciliari), di (OMISSIS) e di altri indagati in relazione ad una piu’ ampia indagine avente ad oggetto gli interessi di soggetti legati al clan camorristico (OMISSIS) nel territorio capitolino. Il Tribunale del riesame di Roma, infatti, confermava l’ordinanza impugnata e dichiarava l’incompetenza del Tribunale di Roma, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, che reiterava al giudice competente la richiesta di applicazione della misura cautelare, poi accolta dal giudice per le indagini preliminari con la menzionata ordinanza del 18/3/2016.

Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo del ricorso proposto dalla (OMISSIS), con il quale questa lamenta, in primo luogo, che non sia stata censurata dal Tribunale del riesame di Napoli l’adesione di tale ordinanza cautelare alle argomentazioni del pubblico ministero, del GIP e del Tribunale del riesame di Roma, adesione che si assume formulata in modo apodittico, omettendo un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa con la memoria depositata il 7/3/2016.

Deve, pero’, rilevarsi che la necessita’ di un’autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e degli elementi addotti dalla difesa, da ritenersi connaturata alla funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari, ed ora richiesta espressamente dalla novella apportata dalla L. n. 47 del 2015 all’articolo 292 c.p.p. ed all’articolo 309 c.p.p., comma 9, e nel difetto della quale non e’ consentito al Tribunale del riesame di esercitare il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, non esclude che il giudice della cautela possa fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad uno o piu’ legittimi atti del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, purche’ fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso comunque cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, e purche’ l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 261839; Sez. U. n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664).

Che si tratti di rinvio “per relationem” ad altro atto del procedimento, oppure di trasposizione nello stesso provvedimento cautelare delle parole di altro atto del procedimento, la necessita’ di un’autonoma valutazione da parte del GIP richiede che la motivazione del giudice chiamato a controllare la gravita’ del quadro indiziario e la consistenza delle esigenze cautelari non si esaurisca nel richiamo ad altri atti giudiziari, e che emerga, invece, dal tessuto motivazionale dell’ordinanza la consapevole e critica adesione alle valutazioni offerte da altri atti. La motivazione del provvedimento, pertanto, deve esprimere con chiarezza l’avvenuto esercizio della funzione di controllo affidata al giudice e, come gia’ rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, cio’ non impone una riscrittura degli elementi di prova con “parole diverse”, ma onera l’organo cui e’ affidato il controllo ad ostendere il percorso logico che sostiene la decisione attraverso una, pur sintetica ma autonoma, valutazione della legittimita’ e consistenza degli elementi disponibili e, soprattutto, la motivazione della ordinanza cautelare non puo’ limitarsi alla ratifica con formule di stile delle valutazioni offerte dal pubblico ministero con la richiesta, ma deve offrire una autonoma valutazione di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti (sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212 cit.).

Nel caso di specie, legittimamente il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto tali esigenze rispettate dall’ordinanza cautelare del 18/3/2016, evidenziando come l’autonoma valutazione effettuata dal giudice della garanzia non emerga da mere formule di stile, bensi’ gia’ da una rielaborazione del materiale probatorio acquisito, esposta seguendo un ordine logico diverso da quello utilizzato nell’ordinanza cautelare dell’A.G. di Roma e richiamato nella richiesta del Pubblico Ministero, poi evidenziando, anche con l’uso di caratteri grafici diversi, le citazioni di tale richiesta (richiamate testualmente con l’uso di virgolette) dalle valutazioni che si venivano ad esprimere – anche con diversi caratteri di scrittura – in ordine alle affermazioni del pubblico ministero, esprimendo poi nella parte finale dell’ordinanza un’autonoma e sintetica esposizione delle esigenze cautelari ritenute sussistenti, con le proprie valutazioni sul punto.

L’infondatezza dell’assunto secondo cui l’ordinanza cautelare non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi addotti dalla difesa, poi, emerge gia’ dal ricorso, laddove questo riporta testualmente le argomentazioni con le quali alle pagg. 55 e 56 dell’ordinanza cautelare sono state valutati gli estratti conto depositati dalla difesa, ritenuti dal giudice della cautela inidonei a dimostrare, comunque, la provenienza delle somme utilizzate per due operazioni di bonifico dalla stessa indicate e, comunque, inidonei ad offrire una chiave di lettura alternativa a quella offerta dall’accusa in ordine alla partecipazione del (OMISSIS) e dei suoi familiari all’operazione ed in genere alla gestione dell’attivita’ di impresa di cui si tratta: appare innegabile, pertanto, che l’ordinanza cautelare abbia dato adeguatamente conto dell’autonoma valutazione effettuata in ordine alla consistenza degli elementi comunque acquisiti, non potendosi certo negare l’esistenza di tale autonoma valutazione solo in virtu’ della condivisione delle conclusioni del Tribunale del riesame di Roma o del pubblico ministero richiedente.

Ne’ puo’ ritenersi che, confermando l’ordinanza cautelare, il provvedimento impugnato abbia legittimato una sorta di inversione dell’onere della prova in ordine alla provenienza delle somme di denaro utilizzate per l’acquisto dell’immobile oggetto della contestazione, atteso che dall’ordinanza emergono, invece, in primo luogo diffuse dichiarazioni di collaboratori di giustizia in ordine all’interessamento di (OMISSIS) e dei suoi familiari nella gestione di attivita’ commerciali nella capitale, quindi i riscontri emersi sul punto a seguito delle indagini della polizia giudiziaria, che hanno rivelato la gestione di un albergo in (OMISSIS), fino al (OMISSIS), da parte dei figli del predetto – e per un periodo anche da parte dello stesso (OMISSIS), come da questo ammesso nell’interrogatorio di garanzia – e poi l’interessamento dello stesso (OMISSIS), emerso dall’attivita’ di intercettazione, per l’acquisto di alberghi in (OMISSIS) e, proprio nel momento in cui si profilava la possibilita’ – poi svanita – di acquisire un albergo, il contatto del (OMISSIS) con la (OMISSIS), imprenditrice napoletana operante da tempo nel settore alberghiero e da lunga data legata da rapporti amicali con la famiglia (OMISSIS), che raggiungeva tempestivamente (OMISSIS) per incontrare in due occasioni il (OMISSIS) e la moglie di questo (OMISSIS), proprio in concomitanza delle trattative per gli acquisti, come constatato da servizi di osservazione della P.G. Le operazioni non andavano a buon fine, ma sono state legittimamente ritenute sintomatiche sia del rapporto fiduciario del (OMISSIS) con la (OMISSIS), sia del ricorso a questa per l’acquisto di attivita’ alberghiere. Peraltro, sono state riferite intercettazioni telefoniche dalle quali e’ emerso anche il tentativo di coinvolgere la (OMISSIS) nell’intestazione di autovetture di familiari del (OMISSIS), ma in questo caso la ricorrente aveva negato la sua disponibilita’.

L’ordinanza impugnata riferisce ampiamente anche di una vicenda relativa all’acquisto di due terreni in (OMISSIS), acquistati dalla (OMISSIS) da una societa’ che dapprima aveva la sede operativa nell’autoparco della moglie del (OMISSIS) e poi l’aveva trasferita su terreni della stessa (OMISSIS), illustrando le circostanze che inducevano a ritenere trattarsi di beni ancora nella disponibilita’ della famiglia (OMISSIS) ed altresi’ gli elementi che, piu’ in generale, hanno portato a riconoscere una generale disponibilita’ della ricorrente e del suo compagno, poi deceduto, a fungere da fittizi intestatari di beni ed attivita’ del gruppo familiare dei (OMISSIS), sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di un altro acquisto, nei primi anni âEuroËœ90, di un albergo in (OMISSIS) alle cui spese di ristrutturazione aveva partecipato la famiglia (OMISSIS).

Sulla base di tali premesse, poi, con riferimento all’intestazione – che si assume fittizia – ad una societa’ della (OMISSIS) della proprieta’ di porzioni immobiliari in (OMISSIS), oggetto di ampliamento e ristrutturazione della struttura alberghiera, l’hotel (OMISSIS), di cui alla contestazione per la quale e’ stata emessa l’ordinanza cautelare, il provvedimento impugnato ha dapprima evidenziato il vorticoso aumento, negli ultimi anni, degli acquisiti e delle vendite, da parte della (OMISSIS), sia di parti di alberghi che di immobili, fino all’acquisto, nel luglio del 2013, di porzioni di un fabbricato in (OMISSIS) nello stesso immobile ove e’ sita la predetta struttura alberghiera, l’hotel (OMISSIS), gia’ gestita dalla ricorrente sin dal 2005, ed ha quindi evidenziato gli elementi, desunti soprattutto da conversazioni telefoniche intercettate – testualmente riportate nell’ordinanza impugnata – che portavano a ritenere che l’acquisto e la ristrutturazione delle predette porzioni di immobile fossero stati effettuati con denaro almeno in parte proveniente dal (OMISSIS). In estrema sintesi, tali elementi possono cosi’ essere riepilogati: conversazioni tra la (OMISSIS) e la moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), dalle quali emerge la gestione, da parte della ricorrente, di una contabilita’ generale delle spese effettuate, nella quale e’ presente anche la somma utilizzata per l’acquisto degli immobili in questione, e nella quale confluiscono tanto il denaro della (OMISSIS) quanto quello della famiglia (OMISSIS); la presenza di (OMISSIS) in occasione della consegna di mobili per l’albergo; l’attivita’ lavorativa svolta presso tale albergo da una nipote dell’ (OMISSIS), con modifiche di tali mansioni disposte da (OMISSIS), figlia di (OMISSIS); una vistosa sperequazione tra le entrate e gli investimenti effettuati dalla ricorrente tra il 2001 ed il 2005, apparentemente sanata negli anni successivi, pero’ con operazioni anomale, quali la cessione, a prezzi superiori al mezzo milione di Euro ciascuno, di due immobili acquistati pochi anni prima l’uno per appena 40.265,00 Euro e l’altro per 129.144,22 Euro.

La ricorrente ha prodotto documentazione – sulla quale si e’ diffusa anche con la memoria depositata in questa sede il 7/9/2016 – volta a documentare di aver acquistato i beni immobili oggetto di contestazione con bonifico di 300.000 Euro effettuato da un conto corrente acceso nel maggio 2013, nel quale la somma utilizzata era stata versata con assegni circolari intestati alla stessa (OMISSIS); la provvista di questi ultimi viene indicata come proveniente da bonifici della societa’ (OMISSIS) S.p.a., societa’ di gestione patrimoniale facente capo al (OMISSIS), con la quale la (OMISSIS) in data (OMISSIS) aveva stipulato un contratto di investimento patrimoniale per un importo complessivo di 600.000 Euro, ed assume di aver chiarito che il patrimonio investito in titoli attraverso la soc. (OMISSIS) era stato costituito in vari anni grazie al ricavo di vendite immobiliari a far data dal 1994.

Alla luce degli elementi indiziari come sopra evidenziati, ed anche delle anomalie riscontrate tra le entrate e gli investimenti della ricorrente, dinanzi indicate, pero’, non puo’ ritenersi viziato da illogicita’ evidenti o contraddizioni la valutazione con la quale il Tribunale del riesame ha condiviso le valutazioni del giudice della cautela che aveva evidenziato che il tempo trascorso dal 2005 al 2013 non consentiva di riconoscere che i bonifici effettuati nel 2013 dalla (OMISSIS) avessero ad oggetto proprio il fondo patrimoniale costituito nel lontano 2005 e non denaro ricavato da altre operazioni. Del resto, che le considerazioni del Tribunale del riesame sul punto siano prive di illogicita’ evidenti risulta confermato anche dalla conversazione intercettata il 3/12/2013 tra (OMISSIS) ed il nipote (OMISSIS), a tal proposito ricordata, che anche in quella diversa circostanza rivelava che il primo era ben consapevole della necessita’ che il fittizio intestatario potesse dimostrare di avere proprie liquidita’, tanto da suggerire al nipote di fargli accendere un mutuo, cosi’ da ottenere anche immediate disponibilita’ finanziarie.

L’adeguata esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento impugnato – e, prima di questo, l’ordinanza cautelare – e l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, rendono lo stesso incensurabile in sede di legittimita’ (sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840).

2. E’ privo di fondamento anche il secondo motivo del ricorso, con il quale si assume la mancanza della gravita’ indiziaria in ordine alla violazione della L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinques, comma 1 contestato alla ricorrente la contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione dell’ordinanza impugnata a tale riguardo, assumendo altresi’ potersi riconoscere la finalita’ elusiva della normativa di prevenzione solo con riferimento a beni suscettibili in concreto di confisca e solo laddove sia stata dimostrata in concreto la provenienza illecita delle somme investite in operazioni negoziali.

Questa Corte di legittimita’ ha gia’ ripetutamente evidenziato che il reato di intestazione fittizia, previsto dal Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all’articolo 648 bis c.p. perche’ mentre in questa ultima fattispecie e’ necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nell’altra si persegue solo l’obiettivo di evitare manovre dei potenziali assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilita’ di beni o altre utilita’, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che se provata puo’ integrare altri reati (sez. 5, n. 39838 del 02/07/2013, Rv. 257364; sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015, Rv. 266438).

Peraltro, la fattispecie incriminatrice contestata alla ricorrente, di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinques (conv. in L. n. 356 del 1992), e’ finalizzata ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicche’ la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l’elemento materiale del reato ne’ una condizione oggettiva di punibilita’, ma puo’ costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalita’ elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilita’, che connotano il dolo specifico richiesto (sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, Rv. 248189; sez. 6, n. 27666 del 04/07/211), ed il provvedimento impugnato ha adeguatamente evidenziato come (OMISSIS) sia stato, invece, ripetutamente sottoposto a misure di prevenzione ed a misura di sicurezza e di come, conseguentemente, abbia evitato di effettuare direttamente investimenti che potessero attirare indagini di polizia giudiziaria, ed ha evidenziato anche, con precisi riferimenti a risultanze di attivita’ intercettive, i ripetuti tentativi, anche successivi ai fatti di cui si tratta, di intestare fittiziamente altri beni alla (OMISSIS), in perfetta coerenza con la risalente consuetudine, attribuita dal collaboratore di giustizia (OMISSIS) sia alla (OMISSIS) che al suo compagno (OMISSIS), poi deceduto, di fungere da intestatari fittizi di beni ed attivita’ riferibili al gruppo familiare dei (OMISSIS). La gia’ menzionata conversazione tra (OMISSIS) ed il nipote (OMISSIS), peraltro, si e’ visto che confermava perfino la consapevolezza del (OMISSIS) della necessita’ che i fittizi intestatari potessero dimostrare di avere proprie liquidita’.

3. Privo di fondamento e’ anche il terzo motivo del ricorso proposto dalla (OMISSIS), con il quale la ricorrente contesta vizi di motivazione con riferimento all’asserita insussistenza di esigenze cautelari e, comunque, la mancanza di attualita’ di queste ultime: si tratta, invero, di un assunto fondato sulla contestazione della valenza indiziaria attribuita alle circostanze, dinanzi richiamate, relative all’acquisto di terreni in (OMISSIS) ed agli incontri con il (OMISSIS) in (OMISSIS) nel (OMISSIS), in relazione ai quali la ricorrente propone una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine all’attualita’ delle esigenze cautelari con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, in quanto fondata sul rilievo del carattere non occasionale della condotta contestata, come rivelato dalle vicende passate, e fondata altresi’ sulle condotte, successive al reato contestato, finalizzate all’acquisto di attivita’ alberghiere nella citta’ di (OMISSIS), dove la ricorrente raggiungeva il (OMISSIS) sua moglie proprio in concomitanza con i momenti cruciali delle trattative finalizzate agli acquisti.

4. Deve riconoscersi l’ammissibilita’ e la – fondatezza, invece, del ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.

Sotto il primo profilo, questa Corte di legittimita’ ha gia’ ripetutamente riconosciuto l’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale, quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire, come nel caso di specie, l’applicazione di termini di durata della misura maggiori (sez. 2 n. 32655 del 14/07/2015, Rv. 264526; cfr. anche sez 4, n. 22345 del 15/05/2014, Rv. 261962).

L’ordinanza impugnata, peraltro, ha negato la sussistenza dell’aggravante in parola esclusivamente sul rilievo che, anche in considerazione dei rapporti personali tra i due indagati, non si potrebbe escludere che nell’operazione sia stato impiegato denaro proprio dello stesso (OMISSIS) e che l’intestazione fittizia sia da ricollegare ai rapporti personali tra questo e la (OMISSIS).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, proprio con riferimento alla circostanza aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, deve pero’ rilevarsi che l’occultamento giuridico di un’attivita’ imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un’attivita’ economica (sez. 2, n. 12622 del 13/02/2015, Rv. 262776), sicche’ la posizione apicale di (OMISSIS) nell’omonimo clan camorristico, riconosciuta nell’ordinanza impugnata, rende contraddittoria ed illogica l’affermazione, di cui al medesimo provvedimento, secondo cui la sola possibilita’ di ricondurre al patrimonio personale del capo clan il denaro impiegato nell’operazione potrebbe escludere le finalita’ di favorirne il sodalizio, dovendo peraltro ritenersi artificiosa, sotto questo profilo, la stessa distinzione tra il denaro dei vertici del clan e quello del sodalizio medesimo, atteso che una sorta di cassa comune di questo e’ per sua natura ipotizzabile con riferimento a spese correnti, quali il mantenimento dei sodali ed il pagamento delle spese legali, ma e’ piu’ difficilmente configurabile con riferimento agli investimenti nelle attivita’ imprenditoriali.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all’esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata dal Pubblico Ministero limitatamente all’esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7 con rinvio al Tribunale di Napoli sezione riesame per i provvedimenti coercitivi per nuovo esame sul punto.

Rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

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