Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 16 settembre 2016, n. 38660

Risponde di appropriazione indebita l’amministratore che, avendo ricevuto dai condomini, oltre alla somma per il compenso delle prestazioni di un professionista, anche l’ulteriore somma che questi avrebbe dovuto versare all’erario, per conto del condominio quale sostituto di imposta ed a titolo di ritenuta d’acconto, se ne appropri senza provvedere al pagamento del compenso al professionista e senza versare le somme dovute all’Agenzia delle Entrate

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 16 settembre 2016, n. 38660

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2312/2014 della CORTE di APPELLO di PALERMO del 16/09/2015;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STEFANO TOCCI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/20/2015 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che il 29/11/2014 aveva riconosciuto la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 646 c.p. e articolo 61 c.p., n. 1 per essersi appropriato, abusando della sua nomina di amministratore condominiale dello stabile sito in (OMISSIS), della somma di Euro 2.050,00, di tutti i libri contabili e della documentazione amministrativa in suo possesso.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e sollevando a tal fine i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione degli articoli 646, 125 e 546 c.p. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che ai fini della configurazione del reato contestato e’ necessario che la restituzione della cosa posseduta venga rifiutata senza alcuna legittima ragione, da ravvisarsi invece nel caso di specie nell’irritualita’ della convocazione dell’assemblea condominiale che l’aveva revocato dalla carica di amministratore, sicche’ doveva ritenersi che lo stesso condominio era ancora amministrato dal ricorrente in regime di prorogatio imperii, tanto che lo stesso ricorrente aveva convocato una nuova assemblea;
2.2. violazione degli articoli 125, 192, 533 e 546 c.p.p. per non essere stato verificato dai giudici di merito, pur in assenza di una rigorosa analisi del bilancio condominiale, che la somma di Euro 2.050,00, consegnata all’amministratore per il pagamento del compenso del geom. (OMISSIS), sia stata distratta per profitto del ricorrente e non impiegata, invece, per altri pagamenti effettuati per conto dell’ente dallo stesso amministrato, non corrispondendo al vero l’assunto della Corte secondo cui egli avrebbe abbandonato di fatto la gestione del condominio dal 2008. Prospettava a tal proposito il ricorrente che l’indicazione dell’importo della ritenuta d’acconto per le prestazioni rese dal geom. (OMISSIS) tra le passivita’ del bilancio, alla voce “debiti verso l’erario”, avrebbe dovuto essere valutata come conferma della sua buona fede, e che non sussisteva un obbligo di deposito della documentazione giustificativa del bilancio, ne’ risultava impugnato dai condomini il rendiconto della gestione, sicche’ non avrebbe dovuto essergli addebitata la mancanza di pezze giustificative del bilancio;
2.3. violazione degli articoli 157, 158, 160 e 646 c.p. per non aver considerato la Corte di merito che la somma accantonata dai condomini per il versamento della ritenuta in questione avrebbe dovuto essere versata all’erario entro e non oltre il 16 del mese successivo a quello del pagamento e, pertanto, in relazione alle diverse fatture, rispettivamente il (OMISSIS), sicche’ assume il ricorrente che, trattandosi di reato istantaneo, sarebbe da considerare erronea l’indicazione del 25/3/2009 quale tempus commissi delicti e la Corte territoriale avrebbe dovuto, invece, riconoscere l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
2.4. violazione dell’articolo 131 bis c.p. e articoli 125, 192 e 546 c.p.p..
Per aver erroneamente escluso la Corte di merito l’applicabilita’ della disciplina sulla tenuita’ del fatto, invocata con il ricorso in appello, limitandosi a richiamare quanto gia’ scritto in punto di valutazione della congruita’ della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di legittimita’ stabiliti dall’articolo 606 c.p.p., giacche’ i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, e peraltro propongono prevalentemente censure in fatto insindacabili in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369)
3.1. Il primo motivo di impugnazione e’ manifestamente privo di fondamento, atteso che ai fini della configurazione del delitto di appropriazione indebita non puo’ ritenersi determinante la ritualita’ o meno della convocazione dell’assemblea che aveva revocato il ricorrente dalla carica di amministratore del condominio, convocazione alla quale, peraltro, lo stesso aveva risposto esternando comunque la volonta’ di dimettersi da tale carica, risultando evidenziato dalla sentenza che comunque il (OMISSIS) non ebbe a restituire la somma percepita ed i libri contabili neanche successivamente, nemmeno a seguito della richiesta formulatagli con raccomandata speditagli dal legale del condominio.
3.2. Inammissibile deve ritenersi anche il secondo motivo di impugnazione, dovendosi ritenere congruo e privo di vizi logici il percorso argomentativo della Corte territoriale secondo cui, risultando dimostrato che il (OMISSIS) aveva ricevuto dai condomini, oltre alla somma per il compenso delle prestazioni del geom. (OMISSIS), anche l’ulteriore somma che il ricorrente avrebbe dovuto versare all’erario, per conto del condominio quale sostituto di imposta ed a titolo di ritenuta d’acconto, e non essendo stata versata tale somma all’Agenzia delle Entrate, invano lo stesso professionista, e poi anche altro condomino, si erano rivolti al (OMISSIS) chiedendogli la ricevuta dell’avvenuto pagamento, cosi’ come invano i condomini gli avevano spedito una raccomandata con richiesta di convocare l’assemblea per dar conto della somma che avrebbe dovuto versare come ritenuta d’acconto. Si tratta di ricostruzione che senza vizi logici ha indotto i giudici di merito a riconoscere l’appropriazione delle somme e della documentazione da parte del ricorrente, sicche’ non puo’ integrare vizio di legittimita’ la mera prospettazione, da parte di questo, di una diversa valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369), per di piu’ con considerazioni ininfluenti in relazione al caso di specie, atteso che e’ evidente che la somma ricevuta non poteva essere l’unica ricevuta dal ricorrente per la gestione del condominio, che inevitabilmente disponeva anche di altre entrate per il pagamento delle utenze condominiali. ne’ l’indicazione dell’importo della ritenuta d’acconto per le prestazioni rese dal geom. (OMISSIS) tra le passivita’ del bilancio risulta incompatibile con l’appropriazione indebita contestata al (OMISSIS).
3.3. Manifestamente infondata e’ anche la censura con la quale il (OMISSIS) lamenta l’intervenuta prescrizione del reato, assumendo essersi erroneamente indicata la data di consumazione di questo al (OMISSIS), senza considerare che la somma accantonata dai condomini per il versamento della ritenuta in questione avrebbe dovuto essere corrisposta all’erario entro e non oltre il 16 del mese successivo a quello del pagamento e, pertanto, in relazione alle diverse fatture, rispettivamente il (OMISSIS): ai fini dell’individuazione del momento di consumazione del reato, infatti, non rileva il mero ritardato od omesso pagamento della somma, quanto, invece, il momento in cui viene realizzata l’interversione del possesso della somma medesima e dei documenti, plausibilmentente individuato dalla Corte territoriale, nel caso di specie, nella condotta conseguente alla ricezione, il 25.3.2009 della raccomandata con la quale i condomini gli si chiedevano chiarimenti – poi mai ricevuti – sul versamento della ritenuta d’acconto all’erario.
3.4. Manifestamente priva di fondamento, infine, e’ anche l’ultimo motivo di doglianza proposto dal (OMISSIS), con il quale lo stesso lamenta la violazione di disposizioni di legge per non essere stata riconosciuta dalla sentenza impugnata la particolare tenuita’ del fatto. Per la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo (sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), e la sentenza impugnata risulta essersi rigorosamente attenuta a tali principi, atteso che non solo, nel determinare la pena, ha sottolineato la “pervicacia” del (OMISSIS), per essersi questo “..addirittura spinto a lamentare la mancanza di pagamenti a suo favore da parte del condominio, nonche’ esponendo il medesimo all’eventuale pagamento della sanzione amministrativa cui la stessa difesa ha fatto riferimento”, ma poi ha rilevato che anche l’importo trattenuto dal (OMISSIS)” ostava all’applicabilita’ della causa di non punibilita’,
4. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto, sussistendo profili di colpa, va condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

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