Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 16 settembre 2016, n. 38512

Quando il sequestro viene disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell’indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarità o diponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ex articolo 322 cpp

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 16 settembre 2016, n. 38512

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 21-12-2015 del tribunale del riesame di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni della Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Padova.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione impugnando la ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Padova ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da (OMISSIS) e da (OMISSIS), sul rilievo che il provvedimento impugnato non contiene alcuna indicazione relativamente ai beni da sequestrare, con la conseguenza che lo stesso non puo’ essere, sotto tale profilo, oggetto di valutazione in sede di impugnazione cautelare proposta con il riesame avverso il provvedimento impositivo del vincolo. Il tribunale del riesame ha pertanto osservato che gli interessati dovrebbero rivolgersi al pubblico ministero, in sede di esecuzione del sequestro, avendo detto organo provveduto alla concreta individuazione dei beni mobili ed immobili da aggredire, cosicche’ anche il terzo proprietario, interessato ad essere riconosciuto estraneo alla vicenda, potra’ ottenere, se del caso, la restituzione dei beni rivolgendosi al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari oppure proponendo appello cautelare rispetto ad eventuali decisioni contrarie.
2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza i ricorrenti, tramite il comune difensore, sollevano un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso i ricorrenti si dolgono della violazione della legge penale in relazione al combinato disposto dell’articolo 322-ter c.p., comma 1, e articolo 321 c.p.p., comma 2, nonche’ della violazione della legge penale processuale con riferimento al combinato disposto dell’articolo 322 c.p.p., comma 2, articoli 324 e 309 c.p.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c)), sul rilievo che, pur essendo stati sequestrati beni intestati a persona estranea al reato, il tribunale del riesame ha negato che questa, pur trattandosi di persona alla quale le cose sono state sequestrate, possa impugnare il provvedimento impositivo del vincolo chiedendone il riesame cautelare.
3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Padova, condividendo le doglianze formulate dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.
2. La giurisprudenza di legittimita’ e’ assestata nel senso che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo e’ tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro (salvo il caso di sproporzione ictu oculi) e’ riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 7675 del 10/01/2012, Maione, Rv. 252095; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918; Sez. 3, n. 12580 del 25/02/2010, Baruffa, Rv. 246444).
2.1. Tuttavia, questa Sezione, nell’arresto giurisprudenziale (Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, Stillitani ed altro) richiamato dai ricorrenti, ha chiarito come l’insegnamento giurisprudenziale in precedenza ricordato sia maturato nei casi in cui il ricorrente non era il terzo proprietario del bene, bensi’ la persona sottoposta alle indagini che contestava la legittimita’ di un provvedimento sol perche’ privo di indicazioni in ordine a beni successivamente individuati in sede di esecuzione del sequestro.
Infatti, ai fini della confisca “per equivalente” o “di valore”, il bene non rileva nella sua specificita’ ma solo come unita’ di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicche’ la disponibilita’ da parte del reo del bene da confiscare “per equivalente” costituisce anch’essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 322-ter c.p., comma 1, e articolo 321 c.p.p., comma 2, la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del Giudice, il quale non ha l’onere di indicare i beni da sequestrare, ma il terzo interessato che ne rivendichi la titolarita’ o la disponibilita’ esclusiva pone comunque in discussione la legittimita’ stessa del sequestro in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti, sicche’ non puo’ essere privato del diritto di far valere dinanzi al Giudice del riesame le proprie ragioni sol perche’ il bene non e’ stato indicato nel decreto di sequestro ma e’ stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in “disponibilita’” del reo, a fronte peraltro di una intestazione formale di segno opposto.
2.2. A tale proposito, ossia sul concetto di “disponibilita’” del bene, soprattutto nei casi di discrasia tra intestazione fittizia e disponibilita’ reale, questa Corte ha affermato il principio, che va ribadito, secondo il quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, puo’ ricadere su beni anche solo nella disponibilita’ dell’indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’ (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950), cosicche’ i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilita’ dell’indagato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378).
Da cio’ e’ derivato il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non e’ sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a quest’ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della disponibilita’ degli stessi da parte dell’indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763).
A siffatte condizioni, il sequestro di beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilita’ della persona indagata puo’ essere disposto, per equivalente, anche in partenza, ossia nel momento dispositivo del vincolo, e tuttavia il terzo, qualora attinto dal sequestro in fase di esecuzione del provvedimento genetico, non puo’ essere espropriato del diritto di far valere sui beni sequestrati le proprie ragioni, posto che l’articolo 322 del codice di procedura penale legittima, tout court, anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione a proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto che l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (salvo il caso di sproporzione ictu oculi) non costituiscono requisito di legittimita’ del decreto stesso, tuttavia va precisato che ove il sequestro venga disposto (nella fase di imposizione genetica del vincolo) o eseguito (nella fase funzionale del vincolo e, quindi, nei casi in cui l’individuazione dei beni da sequestrare avvenga, come nella specie, in sede esecutiva) su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilita’ dell’indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ e’ legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 322 c.p.p. (Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, Stillitani ed altro, non mass.).
4. L’ordinanza impugnata deve percio’ essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Padova che provvedera’ ad esaminare la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti, con conseguente valutazione della legittimazione ad impugnare di (OMISSIS), qualora sia escluso che i beni sequestrati rientrino nella sua disponibilita’ (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713).
P.Q.M.

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