Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 21 settembre 2016, n. 18521

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta’, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. La solidarieta’ fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilita’ extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita’ contrattuale

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Il contratto d'appalto

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 21 settembre 2016, n. 18521

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25712/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1142/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrenteche si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Condominio di via (OMISSIS) convenne in lite l’impresa individuale (OMISSIS), cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, e (OMISSIS), incaricato della direzione dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere.
I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.
Il (OMISSIS), in particolare, evidenzio’ che le modalita’ esecutive delle opere erano state accertate nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo cui egli non aveva preso parte; ricondusse i danni lamentati da alcuni condomini alle opere che gli stessi avevano effettuate in autonomia nelle rispettive proprieta’; contesto’ la propria responsabilita’ e chiese, in ogni caso, che in caso di accoglimento della domanda fosse accertata la ripartizione delle responsabilita’ con l’impresa appaltatrice.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti in solido.
2. Sull’appello proposto dal (OMISSIS), la Corte d’Appello di Torino determino’ la quota di responsabilita’ del predetto in misura del 30%, confermando per il resto la sentenza.
La corte, in particolare, rilevo’ che la cattiva esecuzione delle opere era emersa dall’istruttoria condotta nel corso del giudizio, ed in particolare dalla consulenza tecnica esperita nel contraddittorio di tutte le parti; ritenuto poi- in accordo col tribunale – che l’opera presentasse gravi difetti rilevanti ex articolo 1669 c.c., ribadi’ la responsabilita’ solidale dell’impresa e del direttore dei lavori, ciascuno per avervi dato causa con le proprie azioni od omissioni; a tale proposito ritenne censurabile l’operato del (OMISSIS) per aver questi rilevata la presenza di vizi soltanto sei mesi dopo l’ultimazione delle opere e la consegna dell’immobile da parte dell’impresa; reputo’ infine tale comportamento incidente sui danni complessivi nella misura sopra indicata.
La Corte accolse peraltro anche il gravame incidentale interposto dal condominio in punto alla misura delle spese di causa, erroneamente liquidate dal tribunale con riferimento alla sola fase di istruzione preventiva.
3. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il condominio e l’impresa (OMISSIS) hanno depositato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullita’ della sentenza, oltre a violazione di legge e difetto di motivazione, dolendosi del fatto che la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dei gravi vizi, donde ha fondato la sua responsabilita’, sulla base delle risultanze di un procedimento per accertamento tecnico preventivo cui egli non aveva preso parte.
Nella sostanza, la doglianza si articola su due profili.
Per un verso, infatti, il ricorrente lamenta una violazione del principio del contraddittorio perpetrata con l’utilizzazione delle risultanze dell’accertamento tecnico.
Per altro verso, poi, assume che sulla relativa eccezione, gia’ oggetto di specifico motivo di appello, la corte non avrebbe reso una motivazione congrua, essendosi limitata a rilevare che i difetti erano stati accertati da una consulenza tecnica esperita successivamente e nel contraddittorio di tutte le parti, quando in realta’ – a suo dire u’ tale consulenza si limitava a richiamare gli esiti del giudizio di istruzione preventiva.
4.1 In relazione al primo profilo, va osservato che lo stesso ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Sostiene in ogni caso che il contraddittorio non si sarebbe validamente instaurato, poiche’ il condominio gli avrebbe notificato il ricorso unicamente “per conoscenza” e senza rivolgere alcuna specifica censura al suo operato (ovvero dando atto, al contrario, ch’egli aveva segnalati gli inadempimenti dell’impresa appaltatrice).
Tale circostanza designa l’infondatezza complessiva del motivo.
La notifica del ricorso per accertamento tecnico valse infatti ad instaurare validamente il contraddittorio nei confronti del ricorrente, il quale evidentemente decise di non partecipare al giudizio per propria autonoma determinazione.
In tale ottica non rileva il fatto che nel ricorso non fossero direttamente prospettate azioni di merito nei suoi confronti.
Com’e’ noto, infatti, il provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura cautelare, non e’ collegato al giudizio di merito; esso e’ infatti diretto a tutelare non gia’ situazioni giuridiche sostanziali, ma il diritto alla prova (cosi’ – e nei termini che seguono, ampiamente in motivazione – si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4940 del 28/05/1996).
Pertanto la strumentalita’ del relativo giudizio al processo a cognizione piena, comune a tutti gli altri provvedimenti cautelari e determinante per la valutazione del “fumus boni juris”, e’ riferita all’ammissibilita’ e rilevanza dei mezzi di prova preventivamente richiesti in relazione alle domande ed alle eccezioni che si intendono propone nel successivo, ed eventuale, giudizio di merito (cfr. articolo 693 c.p.c., comma 3, e articolo 698 c.p.c., commi 2 e 3).
La domanda, in altre parole, va rappresentata nel suo contenuto essenziale, onde consentire una valutazione di funzionalita’ alla stessa del mezzo istruttorio oggetto di preventiva acquisizione.
Ma e’ proprio l’esito del mezzo istruttorio, in molti casi, ad evidenziare chi siano i soggetti nei cui confronti dirigere la pretesa di merito, essendo cosi’ indispensabile che costoro abbiano tutti preso parte al relativo procedimento di acquisizione; e cio’ e’ quanto accaduto nella specie, ove – per stessa ammissione del ricorrente- il condominio committente intese far accertare l’esistenza di gravi difetti in capo all’opera appaltata, consentendo la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti potenzialmente interessati, al di la’ della formale prospettazione di un’azione nei confronti della sola impresa appaltatrice.
4.2 Venendo cosi’ meno il prospettato difetto di contraddittorio, resta assorbito l’ulteriore profilo di censura relativo alla motivazione.
5. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la decisione della corte d’appello di non ammettere i suoi capitoli di prova orale, che assume assistita da motivazione solo apparente e che non consentiva di evincere “il ragionamento logico-giuridico da cui poter desumere la responsabilita’ del direttore dei lavori”.
5.1 La censura appare anzitutto inammissibile poiche’ il ricorrente non indica ne’ il contenuto dei capitoli ne’ i testimoni e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, elementi tutti necessari a valutare la decisivita’ del mezzo istruttorio richiesto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/0412010).
In ogni caso, poi, la corte d’appello ha evidenziato con chiarezza la circostanza ritenuta decisiva nell’affermazione della responsabilita’, ovvero il grave ritardo con il quale il (OMISSIS) rilevo’ i difetti rispetto all’esecuzione dei lavori ed al momento in cui questi erano emersi; circostanza il cui significato la corte ha ritenuto non potesse essere scalfito dai capitoli formulati dal ricorrente, che sul punto specifico non ha fornito alcuna indicazione.
6. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’affermazione della sua responsabilita’ in solido con quella dell’impresa appaltatrice.
Sostiene per un verso la ricorrenza di un’ipotesi che esclude la solidarieta’ fra coobbligati, fondandosi le rispettive responsabilita’ su un diverso titolo giuridico (ed in specie: il contratto di appalto concluso con l’impresa e il distinto incarico professionale conferitogli).
Sotto altro profilo, che investe anche l’aspetto della motivazione, lamenta poi che la corte lo avrebbe ritenuto responsabile per il sol fatto dell’inadempimento dell’impresa appaltatrice.
6.1 Sotto entrambi i profili il motivo e’ infondato.
Quanto all’ultimo, si e’ gia’ osservato che la corte ha espressamente individuato e descritto l’autonoma condotta del (OMISSIS), connotandola di negligenza rispetto agli obblighi del professionista incaricato della direzione dei lavori.
Quanto al primo, poi, la corte ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta’, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (cosi’ fra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004); si e’ affermato, in particolare, che la solidarieta’ fra coobbligati “trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilita’ extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita’ contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).
7. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dal condominio in punto alla liquidazione delle spese di primo grado.
Assume in proposito che la decisione sulle spese costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di primo grado, insindacabile dal giudice d’appello se non per violazione del principio di soccombenza.
7.1 Il motivo e’ infondato.
La corte d’appello, infatti, si e’ limitata a rivedere l’importo delle spese gia’ liquidato in favore del condominio, rilevando che il giudice di prime cure aveva in cio’ erroneamente tenuto conto della sola nota concernente il procedimento di istruzione preventiva.
La decisione, pertanto, non ha inciso sulla regolazione delle spese di lite come operata dal giudice di primo grado, ma e’ consistita in una semplice revisione dell’importo, in dipendenza del riscontro di un erroneo presupposto in fatto.
8. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla decisione sulle spese.
Assume in particolare che erroneamente la corte avrebbe posto a suo carico le spese di lite sostenute dal condominio nel giudizio di appello, ove pure egli era risultato parzialmente vittorioso; e si duole della compensazione operata limitatamente al rapporto con il coobbligato (OMISSIS).
8.1 Sotto il primo profilo il motivo e’ infondato, poiche’ la corte ha integralmente respinto i motivi di appello formulati dal ricorrente nei confronti del condominio, confermando sul punto la decisione di primo grado.
8.2 Quanto al secondo profilo, la corte d’appello ha ritenuto sussistere giusti motivi di compensazione nell’accoglimento solo parziale della pretesa del (OMISSIS) verso il coobbligato.
Si tratta di una statuizione che sfugge al sindacato di legittimita’, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con esclusione di ogni valutazione dell’opportunita’ – rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito u’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008).
9. Il ricorso e’ pertanto complessivamente meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

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