Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 11 agosto 2016, n. 17032

La nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa, sia pure sul dichiarato presupposto della pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento, poiche’ la denuncia di detto inadempimento formale non richiede l’effettiva conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 11 agosto 2016, n. 17032

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7266-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1680/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Don. SCARPA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2000, (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vercelli i propri fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ fosse ordinata la divisione dei beni immobili loro pervenuti in quote uguali dalla successione ereditaria del padre, (OMISSIS), deceduto in (OMISSIS). Aggiungeva l’attrice che sui beni da dividere gravava l’usufrutto, per la quota di un terzo, in favore del coniuge del de cuius, (OMISSIS).
I due convenuti si costituivano non opponendosi alla richiesta di divisione avanzata dalla sorella. (OMISSIS) chiedeva altresi’ che nella formazione dei lotti si tenesse conto di tutte le spese da lui sostenute per trasformare il sottotetto del fabbricato rientrante nella massa dei beni da dividere nell’alloggio attualmente da lui abitato.
All’esito della trattazione della causa, nel corso della quale veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuaria e si dava atto dell’acquisto, da parte di (OMISSIS), di un terzo della quota sul fabbricato spettante a (OMISSIS), veniva redatto un progetto divisionale che teneva conto dei cambiamenti intervenuti nella titolarita’ dei diritti spettanti ai condividenti. Detto progetto non veniva approvato dall’attrice, per cui l’istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni, trattenendo la causa per la decisione.
Con sentenza parziale depositata in data 24 luglio 2008, il Tribunale di Vercelli attribuiva le porzioni del fabbricato di civile abi anione, suddiviso in due lotti, ai due condividenti (OMISSIS), nella misura di 2/3, e (OMISSIS), nella misura di 1/3, con la determinazione del conguaglio in favore di quest’ultima. La causa era rimessa in istruttoria con separata ordinanza per il prosieguo delle operazioni divisionali dei restanti lotti, costituiti dai terreni agricoli.
2. – Avverso la sentenza parziale proponeva appello (OMISSIS).
Si costituiva (OMISSIS) chiedendo di respingersi l’appello di cui contestava ogni motivo. L’appellato (OMISSIS), estraneo ai lotti divisionali oggetto di causa, per aver ceduto la propria quota di immobile al fratello (OMISSIS), chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione e in ogni caso il rigetto dell’appello principale, col favore delle spese.
La Corte d’appello di Torino respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata e ponendo le spese di lite a carico dell’appellante.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS), pur regolarmente intimati, non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 194 c.p.c. e articolo 90 disp. att. c.p.c., evidenziando la nullita’ della CTU espletata nel corso del giudizio. Parte ricorrente, al riguardo, eccepisce la mancata comunicazione dell’ora, della data e luogo degli incontri tenuti tra il consulente d’ufficio e il consulente di parte di (OMISSIS) alla ripresa delle attivita’ peritali successive ai rinvii disposti per ricercare un’eventuale definizione transattiva della controversia, prospettando la violazione del diritto a partecipare, anche personalmente, alle riunioni.
1.1. Il motivo risulta infondato. La Corte d’Appello di Torino ha motivato al riguardo come l’eccezione di nullita’ della CTU fosse tardiva, in quanto formulata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 2 aprile 2008, dopo che erano passate tre udienze (17 ottobre 2007, 2 aprile 2008 e 21 novembre 2008) senza che il difensore dell’appellante avesse mosso alcuna denuncia di nullita’ dell’elaborato peritale, non potendo aver rilievo che tra le parti pendessero trattative di definizione transattiva della lite.
Va quindi affermato, ribadendo il consolidato orientamento di questa Corte, che la nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa, sia pure sul dichiarato presupposto della pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento, poiche’ la denuncia di detto inadempimento formale non richiede l’effettiva conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006).
2. – Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c. e l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la valutazione delle contestazioni mosse dalla ricorrente nei confronti della CTU sulla base del contenuto della propria CTP e sulla nullita’ della perizia stessa.
3. – Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., e l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la valutazione del progetto divisionale per totale assenza di analisi da parte del giudicante in merito alla perizia del CTU e l’insussistenza di autonomia argomentativa da parte del medesimo giudice.
3.1. Anche il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. La Corte d’Appello di Torino ha affermato che l’appellante avesse avanzato rilievi generici circa l’avvenuto recepimento della conclusioni del CTU da parte del Tribunale, ad eccezione delle circostanza della mancata considerazione della riduzione del valore dell’immobile nella redazione della terza perizia. Con riguardo a quest’ultima circostanza, la sentenza impugnata ha evidenziato come la consulenza di parte si limitasse, tuttavia, ad una descrizione dello stato dell’immobile priva di valenza probatoria, nonche’ di una precisa comparazione critica con la stima operata in precedenza dal CTU.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in sostanza, lamentano che la Corte d’Appello di Torino abbia disatteso le contestazioni di (OMISSIS) circa i criteri seguiti dal consulente tecnico d’ufficio e circa la valutazione dello stato dell’immobile dallo stesso effettuata, omettendo del tutto qualsivoglia concreta e complessiva analisi delle stesse. Tali motivi percio’ non possono essere accolti.
La Corte di merito ha, invece, esaurientemente motivato il suo giudizio in ordine alla consulenza tecnica d’ufficio, escludendo che vi fossero le carenze denunciate con l’atto di appello, relative alla valutazione del cespite. Le censure della ricorrente ripropongono inammissibilmente in questa sede questioni di fatto, al di fuori dei limiti istituzionali del giudizio di legittimita’.
Il mancato rinnovo della consulenza tecnica, come la mancata adozione di un diverso progetto, non sono di per se’ idonei a determinare il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, qualora il giudice di merito abbia adottato il progetto predisposto dal consulente tecnico d’ufficio, dopo di avere esaminato e confutato le critiche ad esso rivolte dalle parti, dovendo la motivazione del rigetto delle deduzioni non esaminate ritenersi implicita nella contraria decisione adottata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1559 del 18/05/1968).
Il continuo richiamo alle considerazioni della consulenza di parte del geometra (OMISSIS), operata dalla ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, trascura che le stesse costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non e’ vincolato a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con esse e conformi al parere del proprio consulente, ne’ e’ obbligato, per quanto gia’ ribadito, a disporre nuova consulenza d’ufficio, sicche’ non e’ nemmeno necessaria un’espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice abbia ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti. La Corte d’Appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile la valutazione dell’immobile operata dal CTU (pagine 10 e 11 di sentenza). Al riguardo, il ricorrente prospetta, sub specie di vizio di motivazione della sentenza, ovvero di insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dalla Corte di merito, dei fatti della controversia o delle prove, una mera spiegazione alternativa di tali fatti e delle risultanze istruttorie, priva del connotato di decisivita’ di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pur nella formulazione qui applicabile, antecedente alla modificazione operata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. in L. n. 134 del 2012).
4. Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto attivita’ difensiva gli intimati.
P.Q.M.

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