Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 agosto 2016, n. 16959

Sommario

Lo stato di dissesto finanziario di un Comune non lo mette al riparo dall’accertamento fiscale e la cartella di riscossione non equivale all’esecuzione forzata

In sintesi dalla data della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacita’ processuale dell’ente locale ne’ alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente.

Dunque l’ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacita’ processuale ne’, come si e’ visto, si verifica alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente.

Per cui il creditore puo’ sempre rinunziare all’inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell’organo straordinario di liquidazione e proporre una domanda giudiziale di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso l’ente locale, da far valere in via esecutiva nei confronti dell’ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto.

Ne deriva che il fisco, anche dopo la dichiarazione di dissesto, puo’ procedere ad accertamento fiscale nei confronti dell’ente locale mediante notifica dell’atto impositivo all’organo istituzionale dell’ente e non all’organo straordinario di liquidazione.

Ne deriva anche che e’ devoluta all’organo istituzionale dell’ente, secondo le regole ordinarie, e non all’organo straordinario di liquidazione la competenza a promuovere opposizione dinanzi al giudice tributario. Lo stesso dicasi per la consequenziale cartella di pagamento da far valere in via esecutiva nei confronti dell’ente pubblico una volta che sia tornato in bonis, non potendo essere intraprese azioni esecutive nei confronti dell’ente sino all’approvazione del rendiconto dell’organo straordinario di liquidazione. La cartella, infatti, e’ atto di riscossione e non di esecuzione forzata, avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 11 agosto 2016, n. 16959

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19201-2011 proposto da:
COMUNE DI TARANTO in persona del Dirigente Direzione Affari Legali, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS) SPA GIA’ (OMISSIS) SPA in persona del suo Procuratore Speciale,elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– controricorrenti –
Nonche’ da:
ORGANO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE COMUNE DI TARANTO in persona dei Commissari Liquidatori, domiciliato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– ricorso successivo –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS) SPA GIA’ (OMISSIS) SPA in persona del suo Procuratore Speciale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– controricorso e ricorso incidentale condizionato –
avverso la sentenza n. 134/2010 della COM. TRIB. REG. della PUGLIA SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 19/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2016 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti e deposita in udienza n. 3 cartoline di ricevimento;
e’ comparso l’Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 luglio 2010 la C.t.r. della Puglia, sez. Taranto, ha accolto l’appello erariale e, in riforma della decisione della C.t.p. di Taranto n. 257-2009-04, ha disatteso l’impugnazione proposta dal Comune di Taranto in dissesto e dal suo Organo straordinario di liquidazione avverso la cartella notificata dalla concessionaria il 27 settembre 2007 per il pagamento di Euro 8.438.368,46 a titolo di IVA.
2. Il giudice d’appello, discostandosi dall’interpretazione della normativa sugli enti locali data dal giudice di primo grado, nega la generale equiparazione tra fallimento della persona giuridica e dissesto dell’ente territoriale, atteso che quest’ultimo non cessa di essere esistente essendo indefettibile espressione delle autonomie locali. Dunque, alla dichiarazione dello stato di dissesto non seguono gli effetti tipici della dichiarazione di fallimento (spossessamento dei beni, inefficacia degli atti dispositivi del fallito, perdita della capacita’ di agite e della legittimazione processuale), ma effetti puramente esecutivi con divieto di proseguire o promuovere le relative azioni, il che non comporta la preclusione di azioni di cognizione nei confronti dell’ente dissestato.
3. Pertanto la C.t.r. ritiene legittima la notifica dei presupposti avvisi di accertamento al Commissario straordinario del Comune di Taranto e, stante la loro mancata impugnazione, inammissibile l’impugnazione proposta dal Comune di Taranto e dal suo Organo straordinario di liquidazione avverso la consequenziale cartella, perche’ non fondata su vizi propri di questa. Aggiunge che l’ente locale non puo’ neppure avvalersi degli effetti del condono tombale sia per l’incompatibilita’ comunitaria di tale rimedio se applicato a tributi armonizzati, sancita dalla Corte di giustizia, sia per la notoria inefficacia del condono tombale riguardo ai crediti IVA del contribuente, sancita dalle Sezioni unite.
4. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso principale il Comune di Taranto con due motivi; l’Agenzia delle entrate ed (OMISSIS) resistono con controricorso. Altro autonomo ricorso, da considerarsi incidentale adesivo, propone l’Organo straordinario di liquidazione; resistono con controricorsi (OMISSIS) e l’Agenzia delle entrate, quest’ultima propone anche ricorso incidentale condizionato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale va rigettato.
Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articoli 244 e seg.), il Comune di Taranto censura la sentenza d’appello ribadendo che la dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune equivarrebbe a una dichiarazione di fallimento laddove porrebbe un punto fermo all’attivita’ gestionale dell’ente insolvente, si’ da estrometterlo dalle operazioni di verifica e pagamento dei debiti e da sostituirlo con altro organo a cio’ per legge deputato; di talche’ la notifica al Comune di Taranto degli avvisi di accertamento, siccome effettuata alcuni mesi dopo la dichiarazione di dissesto, sarebbe giuridicamente inesistente avendo l’ente locale perso ogni capacita’ d’agire per i debiti pregressi.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (Legge Finanziaria 2003, articolo 9), il Comune di Taranto censura la sentenza d’appello sostenendo che I limiti posti dalla giurisprudenza all’efficacia del condono tombale riguardavano solo le diverse fattispecie delle operazioni inesistenti.
2. Il primo motivo non e’ fondato.
2.1. In base alla L. n. 267 del 2000, si ha stato di dissesto finanziario se l’ente locale non puo’ garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita’ di salvaguardia degli equilibri di bilancio o con le modalita’ prescritte per i debiti fuori bilancio (articolo 244; v. articoli 193 e 194). Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione, che provvede al ripiano dell’indebitamento, e gli organi istituzionali dell’ente, che assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto (articolo 245). La dichiarazione di dissesto finanziario e’ adottata dal consiglio dell’ente locale (articolo 246) e dalla sua data e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione (articolo 248). Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benche’ proposta e’ stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere (articolo 248). L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, provvede alla rilevazione della massa passiva, all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, liquidazione e pagamento della massa passiva (articolo 252) e all’accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione. A tal fine da’ avviso, con affissione all’albo pretorio e a mezzo stampa, dell’avvio della procedura e invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare la domanda, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione (articolo 254). Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte, i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione (articolo 254). Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutivita’ con il deposito presso il Ministero dell’interno e unitamente al deposito l’organo straordinario di liquidazione chiede l’autorizzazione al perfezionamento del mutuo per il finanziamento delle passivita’ da parte della Cassa depositi e prestiti (articolo 256).
2.2. In sintesi dalla data della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacita’ processuale dell’ente locale ne’ alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente (conf. Cass. n. 1191 del 2001, riguardo al pre – vigente e similare del Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 81, comma 2, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 336 del 1996, articolo 21; conf. Cass. n. 15498 del 2001). Dunque l’ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacita’ processuale ne’, come si e’ visto, si verifica alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente (Cass. n. 1097 del 2010), nei cui confronti percio’, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass., sez. un., n. 16059 del 2001). Per cui il creditore puo’ sempre rinunziare all’inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell’organo straordinario di liquidazione e proporre una domanda giudiziale di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso l’ente locale, da far valere in via esecutiva nei confronti dell’ente pubblico tornato in bonis (Cass., sez. un., n. 16059 del 2001), restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Cass. n 13234 del 1999). Analogamente nella giurisprudenza amministrativa e costituzionale si e’ affermato da tempo che la disciplina sul dissesto degli enti locali, mentre inibisce le azioni esecutive pure, ammette quelle a contenuto di cognizione (C. Stato, ad. plen., n. 4 del 1998; conf. C. cost. n. 154 del 2013).
2.3. Ne deriva che il fisco, anche dopo la dichiarazione di dissesto, puo’ procedere ad accertamento fiscale nei confronti dell’ente locale mediante notifica dell’atto impositivo all’organo istituzionale dell’ente e non all’organo straordinario di liquidazione. Ne deriva anche che e’ devoluta all’organo istituzionale dell’ente, secondo le regole ordinarie, e non all’organo straordinario di liquidazione la competenza a promuovere opposizione dinanzi al giudice tributario. Lo stesso dicasi per la consequenziale cartella di pagamento da far valere in via esecutiva nei confronti dell’ente pubblico una volta che sia tornato in bonis, non potendo essere intraprese azioni esecutive nei confronti dell’ente sino all’approvazione del rendiconto dell’organo straordinario di liquidazione. La cartella, infatti, e’ atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass., sez. un., n. 5994 del 2012), avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario (Cass. n. 384 del 2016). Dunque la notifica della cartella all’organo istituzionale dell’ente non e’ illegittima essendo precluse nelle more della procedura di dissesto solo le azioni esecutive nei confronti dell’ente, giammai quelle di accertamento.
3. Il secondo motivo non e’ fondato.
3.1. Si osserva, in primo luogo, che la L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9, (finanziaria 2003) va comunque disapplicato, stante il suo preminente contrasto con gli obblighi previsti in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia che ascrive a dette norme comunitarie (articoli 2 e 22 della sesta direttiva; articolo 10 del Trattato) portata generale e ritiene il condono tombale idoneo a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’imposizione sul valore aggiunto (C. giust., 17 luglio 2008, causa C-132/06; conf. ex piurimis Cass. n. 2915 del 2013 e n. 20435 del 2014).
3.2. Si aggiunga, per completezza, che il condono ex articolo 9 cit. elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l’erario, ma, senza eccezioni, non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio, dovendo interpretarsi la previsione del comma 9 della norma citata – secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate – nel senso che tale definizione non sottrae all’Ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente. (Cass. n. 11429 del 2015; conf. C. cost. nn. 340 del 2005 e 416 del 2000; Cass. nn. 6982, 6966 e 5072 del 2015).
4. Il rigetto del ricorso principale del Comune di Taranto comporta il rigetto pure del ricorso incidentale adesivo proposto dal suo Organo straordinario di liquidazione, che pur declinato su quattro motivi coglie le medesime questioni, e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate.
4.1.Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza del Comune di Taranto e dell’Organo straordinario di liquidazione e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

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