Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 6 febbraio 2015, n. 5691
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3493/2013 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del 06/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2013 il GIP del Tribunale di Cosenza, giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla 5 Sezione di questa Corte (sentenza n. 24268 del 17.4.2013 ove si era deciso su ricorso avverso la sentenza del medesimo ufficio del 31 luglio 2012) ordinava la confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo emesso dal gip il 21 maggio del 2012 ed in particolare dei beni indicati nei verbali redatti dalla Guardia di Finanza di Cosenza il 15 – 16 dicembre 2011 e il 30 maggio e 30 luglio 2012, testualmente affermando .. con la possibilita’ di estendere l’ordine di confisca a beni diversi da quelli originariamente sequestrati, qualora se ne sia disposta la sostituzione con altri di valore corrispondente e fino all’importo complessivo pari ad euro 266.769,00.
La decisione di annullamento con rinvio del 17 aprile 2013, aveva accolto i motivi di ricorso avverso la statuizione di confisca emessa contestualmente alla sentenza del 31 luglio 2012 (trattasi di decisione applicativa di pena su richiesta delle parti – nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione – per reati di bancarotta fraudolenta, falso, truffa e violazioni tributarie) evidenziando la totale assenza di motivazione sul punto.
In sede di rinvio, si precisa che la confisca segue un provvedimento di sequestro per equivalente di beni (del 21 maggio 2012) fino alla concorrenza del valore pari ad euro 266.769,00.
Tali beni venivano successivamente individuati con una serie di provvedimenti esecutivi, richiamati nel testo della decisione.
Da qui la ritenuta applicabilita’ della previsione di legge di cui all’articolo 640 quater c.p., in rapporto alla confisca obbligatoria – per equivalente – del prezzo o profitto del reato di cui all’articolo 640 c.p., comma 2.
La decisione non individua in modo “definitivo” ed analitico i beni sottoposti a confisca, affermando tra l’altro che .. in merito ai beni eventualmente dissequestrati prima della emissione di sentenza di patteggiamento, e’ possibile che gli stessi – tenuto conto della natura del provvedimento di sequestro per equivalente – siano stati sostituiti con altri di valore corrispondente, dovendosi pertanto operare la confisca per equivalente di tali diversi beni.
Si ritiene, pertanto, doverosa l’emissione del provvedimento di confisca, nei termini sopra ricordati.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel ricorso si evidenzia che il provvedimento indica in modo parziale i beni da sottoporre a confisca, includendo una previsione relativa a oggetti diversi da quelli sequestrati, peraltro in modo ipotetico.
Cio’ sarebbe in contrasto con il generale principio per cui la motivazione deve riguardare in modo specifico il contenuto del provvedimento di confisca, con riguardo ai singoli beni.
3. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che il provvedimento di confisca ha un contenuto “tipico” anche nelle ipotesi di confisca per equivalente, nel senso che vanno indicate in modo analitico le res oggetto di ablazione, non potendo la confisca riguardare beni futuri (si veda, sul tema, Sez. 3, n. 23649 del 27.2.2013, rv 256164). Cio’ perche’ la giurisdizione implica verifica della effettiva corrispondenza del valore delle cose oggetto di confisca (pur non strettamente pertinenziali) al quantum rappresentato dalla determinazione del profitto del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 42530 del 5.10.2012, rv 254482).
Nel caso in esame non vi e’ dubbio che la statuizione in tema di confisca puo’ essere “estranea” al contenuto negoziale dell’accordo ma grava sull’organo che la dispone il preciso dovere di indicazione analitica dei beni – nel caso in esame violato – e la verifica della effettiva “corrispondenza” del loro valore con i limiti dell’accertamento quantitativo del profitto del reato.
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Cosenza.
La decisione di annullamento con rinvio del 17 aprile 2013, aveva accolto i motivi di ricorso avverso la statuizione di confisca emessa contestualmente alla sentenza del 31 luglio 2012 (trattasi di decisione applicativa di pena su richiesta delle parti – nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione – per reati di bancarotta fraudolenta, falso, truffa e violazioni tributarie) evidenziando la totale assenza di motivazione sul punto.
In sede di rinvio, si precisa che la confisca segue un provvedimento di sequestro per equivalente di beni (del 21 maggio 2012) fino alla concorrenza del valore pari ad euro 266.769,00.
Tali beni venivano successivamente individuati con una serie di provvedimenti esecutivi, richiamati nel testo della decisione.
Da qui la ritenuta applicabilita’ della previsione di legge di cui all’articolo 640 quater c.p., in rapporto alla confisca obbligatoria – per equivalente – del prezzo o profitto del reato di cui all’articolo 640 c.p., comma 2.
La decisione non individua in modo “definitivo” ed analitico i beni sottoposti a confisca, affermando tra l’altro che .. in merito ai beni eventualmente dissequestrati prima della emissione di sentenza di patteggiamento, e’ possibile che gli stessi – tenuto conto della natura del provvedimento di sequestro per equivalente – siano stati sostituiti con altri di valore corrispondente, dovendosi pertanto operare la confisca per equivalente di tali diversi beni.
Si ritiene, pertanto, doverosa l’emissione del provvedimento di confisca, nei termini sopra ricordati.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel ricorso si evidenzia che il provvedimento indica in modo parziale i beni da sottoporre a confisca, includendo una previsione relativa a oggetti diversi da quelli sequestrati, peraltro in modo ipotetico.
Cio’ sarebbe in contrasto con il generale principio per cui la motivazione deve riguardare in modo specifico il contenuto del provvedimento di confisca, con riguardo ai singoli beni.
3. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che il provvedimento di confisca ha un contenuto “tipico” anche nelle ipotesi di confisca per equivalente, nel senso che vanno indicate in modo analitico le res oggetto di ablazione, non potendo la confisca riguardare beni futuri (si veda, sul tema, Sez. 3, n. 23649 del 27.2.2013, rv 256164). Cio’ perche’ la giurisdizione implica verifica della effettiva corrispondenza del valore delle cose oggetto di confisca (pur non strettamente pertinenziali) al quantum rappresentato dalla determinazione del profitto del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 42530 del 5.10.2012, rv 254482).
Nel caso in esame non vi e’ dubbio che la statuizione in tema di confisca puo’ essere “estranea” al contenuto negoziale dell’accordo ma grava sull’organo che la dispone il preciso dovere di indicazione analitica dei beni – nel caso in esame violato – e la verifica della effettiva “corrispondenza” del loro valore con i limiti dell’accertamento quantitativo del profitto del reato.
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Cosenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Cosenza
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