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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 29 ottobre 2014, n. 44990

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. CASSANO Margherita – Consigliere
Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 30101/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del 30/09/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30.9.2013, depositata il 7.10.2013, il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione della pena concessa a (OMISSIS) con sentenza emessa in data 12.6.2008 dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, per non aver egli ottemperato all’obbligo – cui era stato subordinato il beneficio – di pagare la somma di 5.000,00 euro, liquidata in favore della Parte civile a titolo di risarcimento del danno, entro novanta giorni dall’irrevocabilita’ della sentenza.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice condonava la pena di cui sopra.
Il P.M. aveva prodotto a sostegno della richiesta di revoca nota della Stazione dei Carabinieri di Umbertide e attestazione della Parte civile da cui si evinceva che il (OMISSIS) non aveva provveduto al pagamento entro la data del 29.1.2013.
Secondo il Giudicante, la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva – tra l’altro priva dell’anno di riferimento – attestante un reddito annuale non superiore a 5.000,00 euro non poteva considerarsi sufficiente a giustificare l’inadempimento, in quanto non dimostrava in concreto l’impossibilita’ assoluta ed oggettiva di risarcire il danno ovvero l’estrema difficolta’ ad adempiere anche attraverso la rateizzazione del debito.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e inesistenza della motivazione.
Evidenziava il difensore ricorrente che, a sostegno dell’istanza di concessione della sospensione condizionale della pena, non era stata allegata soltanto la dichiarazione datata 24.4.2013 attestante la bassa capacita’ reddituale del (OMISSIS), ma anche copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestante lo stato di indigenza del medesimo e l’assenza di qualsiasi bene mobile o immobile.
La motivazione doveva, dunque, reputarsi inesistente e adottata in violazione di legge.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Osserva il Procuratore Generale che il provvedimento aveva preso in considerazione solo la dichiarazione sostitutiva e non anche il dato rilevante dell’ammissione al gratuito patrocinio (omessa valutazione di prova decisiva); inoltre, la motivazione era illogica, in quanto: o si riteneva la dichiarazione sostitutiva falsa, ma allora doveva dimostrarsi la sua inattendibilita’; o la si riteneva vera e allora doveva spiegarsi come fosse possibile adempiere una condizione che avrebbe assorbito l’intero reddito annuo del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e va, pertanto, accolto.
2. Va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui e’ subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, ultimo inciso, la verifica della concreta possibilita’ del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al Giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto.
Ne consegue che il Giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex articolo 165 c.p., non e’ tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilita’ dell’adempimento, che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 6 , Sentenza n. 2390 del 31/1/2000, Alberti, Rv. 217115; Sez. 3 , Sentenza n. 3197 del 13/11/2008, dep. 23/1/2009, Calandra, Rv. 242177; Sez. 1 , Sentenza n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587).
Va, inoltre, rammentato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, nell’ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi, l’inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo – come detto – l’interessato allegare la comprovata impossibilita’ dell’adempimento (Sez. 2 , n. 1656 del 6/3/1998, Fontana, Rv. 211917; Sez. 6 , n. 2390 del 31/1/2000, Alberti, Rv. 217115).
3. Cio’ premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione non ha dato conto della valutazione operata con argomenti logici e coerenti.
Ed invero, pur avendo il condannato dedotto l’impossibilita’ ad adempiere e prodotto documentazione a tal fine, il Giudice, da un iato, ha ritenuto in modo apodittico e tranciante “non…sufficiente a dimostrare l’inadempimento” la dichiarazione sostitutiva attestante un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro (cifra, tra l’altro, esattamente corrispondente a quella da versare alla Parte civile in adempimento dell’obbligo disposto in sentenza), dall’altro, ha completamente omesso di valutare il dato piu’ che rilevante – quanto a dimostrazione dell’Indigenza – dell’ammissione del (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato, pure allegato dalla difesa a corroborazione della dichiarazione sostitutiva.
Il discorso giustificativo del provvedimento impugnato e’, dunque, inficiato da un carattere di “apparenza” e da una componente di “carenza”, non essendosi il Giudicante adeguatamente confrontato con le complessive allegazioni e deduzioni difensive.
4. L’ordinanza deve, in conclusione, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.

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