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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48314. Ai sensi dell'art. 146 c.p., co. 1, n. 1, l'esecuzione della pena, quando deve aver luogo nei confronti di donna incinta, deve essere differita. Tale disposizione è stata completata in termini molto significativi con la modifica all'ordinamento penitenziario approvata con l. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha introdotto (art. 13 della novella) l'art. 47-ter, il cui comma I-ter ha riconosciuto al tribunale di sorveglianza la possibilità, ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 146 e 147 c.p. eppertanto le ipotesi del rinvio obbligatorio ovvero facoltativo della pena, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare. La conseguenza dell'inserimento nel sistema normativo di questa nuova regola è che il differimento obbligatorio ha perso questo suo carattere, giacché ormai superato il quadro iniziale collegato alla disciplina codicistica, la quale, come è noto, prevedeva l'alternativa secca tra carcerazione e libertà. Questo attraverso il riconoscimento di un potere discrezionale al tribunale di sorveglianza di concessione della misura penitenziaria della detenzione domiciliare in luogo della sospensione della esecuzione della pena, senza peraltro alcuna indicazione dei criteri di valutazione applicando i quali il tribunale dovrà decidere il caso concreto, salva comunque la considerazione, attesa la natura delle disposizioni in esame, che il legislatore ha inteso fornire la giurisdizione di sorveglianza di uno strumento flessibile, tale da consentire il superamento di circostanze negative collegate alla pericolosità sociale del soggetto, comunque in ogni caso bilanciando il diritto alla salute del condannato con le esigenze di tutela della collettività

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48314 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 9 gennaio 2014, applicava nei confronti di B.L. , in espiazione del cumulo di pene di cui al provvedimento del P.M. del 7.1.2013 con fine pena...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48264. Ciò che caratterizza l'attività di vigilanza o custodia (di proprietà mobiliari od immobiliari) e di investigazioni, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati, di cui tratta l'art. 134 r.d. n. 733 del 1931 (T.U.LP.S.), è che detta attività sia svolta, per conto terzi, in forma professionale. La sottoposizione a controllo amministrativo dell'attività di vigilanza e custodia, svolta in forma imprenditoriale, è qualificata dal fatto che essa è suscettibile di interferire con la funzione di polizia, in quanto costituente attività integrativa di essa. La subordinazione dell'attività di vigilanza al rilascio dell'autorizzazione prefettizia dipende, quindi, dal pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini, pericolo che può derivare anche dall'attività – integrativa – diretta alla segnalazione dei reati contro il patrimonio mobiliare o immobiliare e non solo dall'esercizio di attività professionali svolte con l'impiego di armi. Tanto ineludibilmente postula, perciò, da un lato che essa sia svolta in forma professionale, o imprenditoriale che dir si voglia (e non sembra doversi qui ricordare che l'impresa può essere anche individuale); dall'altro che sia rivolta alla protezione o al soddisfacimento di interessi di un numero indeterminabile a priori di "terzi", giacché solo la potenziale diffusione della attività e il generico coinvolgimento di qualsivoglia terzo consente di ritenere configurabile quell'astratto pericolo per la "pubblica sicurezza" che integra l'oggettività giuridica della violazione sanzionata ai sensi, appunto, del "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 novembre 2014, n. 48264 Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 17 novembre 2008 del Tribunale di Monza, sezione di Desio, appellata dalla parte civile C.M.T. , che aveva assolto con la formula...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 44990. Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo – come detto – l'interessato allegare la comprovata impossibilita' dell'adempimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 44990 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. CASSANO Margherita – Consigliere Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere Dott. MAGI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 45001. Per la configurabilita' del reato di avvelenamento (sia esso ipotizzato, come nella specie, quale delitto doloso, o quale fatto colposo) di acque o sostanze destinate all'alimentazione, pur potendosi ritenere giustificato l'orientamento secondo cui che il reato e' di pericolo presunto, e' tuttavia necessario che un "avvelenamento", vi sia comunque stato. E il termine "avvelenamento", "che ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica", non puo' riferirsi che "a condotte che, per la qualita' e la quantita' dell'inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute)". Detta pericolosita' deve dunque potersi ritenere scientificamente accertata, nel senso che deve essere riferita a "dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute". Ne discende che non puo' ritenersi corretto, neppure ai limitati fini dell'apprezzamento del fumus del reato contestato, allorche' si ipotizza che questo consisterebbe nell'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ai sensi dell'articolo 439 c.p., il riferimento a schemi presuntivi che s'attestano su indicazioni di carattere meramente precauzionale, ovvero, in particolare, ai cosiddetti CSC, limiti di concentratone della contaminazione che costituiscono ai sensi del citato decreto legislativo sull'inquinamento la prudenziale indicazione di una soglia di valori al di sotto della quale non si richiede, neppure in presenza di assunzione quotidiana e sul lungo periodo, alcun accertamento ulteriore di rischio e il cui superamento neppure basta ad integrare la fattispecie specifica di cui al Decreto Legislativo n. 156 del 2006, articolo 257, posto che per la punibilita' delle condotte ivi previste – che pure implicano un "inquinamento" che costituisce evidentemente un minus rispetto all'ipotesi di "avvelenamento" – si richiede il superamento delle "concentrazioni soglie di rischio" (CSR), ovverosia di valori ben superiori ai parametri di CSC

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 45001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Toni Adet – Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefan – rel. Consigliere Dott. BONITO Francesco M....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 44998. In tema di riabilitazione l'adempimento dell'obbligo non e' condizionato alla proposizione della richiesta della persona danneggiata spettando all'interessato l'iniziativa della consultazione con quest'ultima per l'individuazione di una adeguata offerta riparatoria. Ne', si e' aggiunto, rileva l'intervenuta prescrizione del reato dal momento che la ratio che informa l'istituto della riabilitazione attribuisce rilievo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato "in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge, in relazione alla condotta successiva successiva alla condanna che sia stata tenuta dal condannato". L'obbligo di adempiere le obbligazioni civili derivanti da reato trova ragione d'essere nella intervenuta condanna con decreto penale esecutivo, la cui efficacia non puo' venir meno per effetto delle sentenze indicate dal ricorrente. A nulla rileva infatti che in altro processo penale egli sia stato assolto non avendo esercitato attivita' gestorie o che sia stata revocata la sentenza di fallimento. Il contrasto di giudicati trova la sua composizione nell'istituto della revisione.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 44998 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Ton – rel. Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere Dott. BONITO Francesco Mar...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 44976. Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa – reale o putativa – costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando la vicenda sostanziale e gli elementi di prova siano stati correttamente e logicamente valutati dal giudice di merito. Il giudizio di correttezza di siffatta valutazione deve parametrarsi ad un apprezzamento ex ante e non già ex post delle circostanze di fatto, rapportato al momento della reazione in base alle concrete circostanze di fatto che si rappresentano all'agente, al fine di apprezzare solo in quel momento – e non a posteriori – l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, richiesti dalla norma sostanziale ai fini dell'integrazione dell'esimente in questione. Nella formulazione di tale giudizio va ovviamente considerato che, sul piano sostanziale e concettuale, la legittima difesa putativa postula gli stessi presupposti di quella reale, con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è solo supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere in lui la ragionevole convinzione di versare in condizione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo, identificato nel solo timore o nel solo stato d'animo dell'agente

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 44976 Rilevato in fatto 1. Con sentenza emessa il 15 maggio 2012, la Corte di assise di Brindisi dichiarava V.A. responsabile dell’omicidio di G.G. (capo A) e di porto di un coltello con lama di almeno 10 cm (capo B) e, esclusa la recidiva...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2014, n. 44978. Erroneamente il Tribunale ha impedito all'imputato di esercitare il suo diritto alla prova dichiarando inammissibile la richiesta di sentire i testi indicati nella lista tempestivamente inoltrata, solo perché la stessa era pervenuta all'ufficio tramite fax

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 ottobre 2014, n. 44978 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro, sezione di Fano, ha dichiarato G.V. responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso dal 1.1.2007 al 22.10.2009 ai danni di C.A. , condannandolo alla pena di 200,00...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44263. La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Fattispecie relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente)

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  23 ottobre 2014, n. 44263 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2013, rigettava l’istanza con la quale C.X. aveva chiesto dichiararsi la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza n....