Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 29 ottobre 2014, n. 44976

Rilevato in fatto

1. Con sentenza emessa il 15 maggio 2012, la Corte di assise di Brindisi dichiarava V.A. responsabile dell’omicidio di G.G. (capo A) e di porto di un coltello con lama di almeno 10 cm (capo B) e, esclusa la recidiva contestata, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione lo condannava alla pena di anni 15 di reclusione, oltre le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.
2. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite e di quelle rese dall’imputato, la Corte ha ricostruito l’episodio criminoso nei termini che seguono.
Il (omissis) mentre si trovava all’interno del bar “TIME OUT” di (omissis) G. aveva visto all’esterno V. insieme all’avvocato E.C. . Si era allora rivolto al titolare del bar Gi. proferendo nei loro confronti un’espressione ingiuriosa ed, invitato da questi a calmarsi, aveva minacciato di prendere a schiaffi sia lui che gli altri due. Si era quindi portato all’esterno ed aveva chiesto a V. Euro 500 ed a E. Euro 1000 in relazione ad un risarcimento, che la moglie di G. era stata condannata, a suo avviso ingiustamente, a pagare al V. in conseguenza di un sinistro stradale. La discussione era stata animata e G. aveva colpito V. con una testata. Poi, su sollecitazione di E. , V. si era allontanato con l’auto e G. era rientrato nel bar e consumato una grappa (in precedenza aveva assunto altri alcolici). Pochi minuti dopo V. era ritornato. G. rivisto V. aveva ripreso il litigio e i due si erano sferrati calci. V. aveva chiesto a G. di seguirlo verso la macchina e, ivi giunti, questi aveva colpito l’imputato con calci. V. aveva estratto dalla manica della giacca un coltello e colpito G. allo stomaco due volte, causandone il decesso.
3. Ritenuto sulla scorta della perizia psichiatrica che l’imputato era capace di intendere e volere e in grado di partecipare al processo, dal momento che il lieve ritardo mentale e lo stato depressivo non avevano compromesso le sue capacità psichiche, la Corte respingeva la tesi difensiva imperniata sulla legittima difesa osservando che l’imputato aveva avuto la possibilità di allontanarsi dal luogo dell’aggressione e che, in relazione alla sua robusta corporatura, l’aggressione con calci e pugni non legittimava l’uso del coltello. La Corte escludeva sia che V. si fosse trovato in una situazione di legittima difesa putativa, mancando elementi per ritenere che anche G. fosse armato, sia la presenza di una volontà preterintenzionale, in relazione all’uso dell’arma letale e al distretto corporeo attinto. Come detto, la Corte concedeva l’attenuante della provocazione, atteso lo stato d’ira in cui versava V. al momento della sua reazione, e le attenuanti generiche.
4. Su gravame dell’imputato, che riproponeva gli argomenti disattesi in primo grado, la Corte di assise di appello di Lecce rigettava la richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale per procedere a una nuova perizia psichiatrica ed all’audizione come teste del sanitario in servizio presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di (OMISSIS) e confermava con sentenza del 11 marzo 2013 la pronuncia di primo grado. La Corte, riportando un ampio estratto di un testo di psichiatria, riteneva che l’imputato, come si ricavava dal contenuto dell’interrogatorio reso nello stesso giorno, era pienamente cosciente ed orientato nel tempo dello spazio e che il lieve ritardo mentale presente non aveva incidenza sulla capacità di intendere e volere. Il lieve disturbo con perdita di coscienza avuto durante il fermo di polizia, ad avviso della Corte dipendeva non da un fattore psichiatrico ma dall’avvenuto trattenimento in caserma. Il giudice di secondo grado confermava il giudizio sulla capacità processuale di V. ed escludeva la tesi difensiva della legittima difesa putativa, osservando che G. non era armato e che l’imputato, che non aveva riportato lesioni, anziché portarsi verso l’auto ed impugnare il coltello, avrebbe potuto allontanarsi con l’autovettura.
5. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione V. , deducendo a mezzo del difensore di fiducia un articolato motivo, e chiedendone l’annullamento.
Vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle norme in materia di imputabilità e di capacità dell’imputato di partecipare al processo; mancata assunzione di prove decisive incidenti sull’imputabilità e sulla capacità, in relazione anche al rigetto della richiesta di perizia per accertare detta incapacità; violazione di legge sulla scriminante della legittima difesa putativa.
Richiamata la dottrina e la giurisprudenza formatesi sul tema della imputabilità, ad avviso della parte la sentenza impugnata si era erroneamente basata sugli esiti della perizia eseguita in primo grado, non considerando che il perito era incorso in affermazioni illogiche e scientificamente errate, laddove aveva ricollegato l’evento omicidiario ad una azione di tipo reattivo, non avendo considerato che sin dal 1991 l’imputato era affetto da patologia psichiatrica che aveva portato alla sua riforma dal servizio di leva. In conseguenza di questa patologia egli era stato degente presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di (omissis) dal (omissis) , venendo così smentito il fattore reattivo. In data 11 marzo 2010 la commissione medica di (…) aveva riconosciuto al V. lo stato di invalido civile al 100% con diagnosi di “disturbo depressivo grave ricorrente” ed al momento del fatto egli era in cura presso il centro salute mentale di (omissis) . Nel corso del processo di appello aveva ottenuto gli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica specifica per soggetti affetti da patologia psichiatrica. In data (omissis) V. aveva attuato un tentativo di suicidio e di recente la commissione medica superiore di Brindisi aveva riconosciuto l’inabilità lavorativa al 100% e la necessità di assistenza continua.
La Corte di secondo grado non aveva considerato questi aspetti né che il consulente di parte aveva evidenziato come la fragilità intellettiva dell’imputato non gli consentiva di interloquire adeguatamente con il mondo esterno e determinava reazioni impulsive a cortocircuito. Tale stato, ad avviso della parte, integrava un vizio parziale di mente, ancor più considerando che V. era stato colpito con una forte testata al volto che aveva creato uno stato subconfusionale, ben emergente dall’interrogatorio cui era stato sottoposto. Circostanza questa che avrebbe potuto essere provata tramite l’audizione del medico psichiatra intervenuto in caserma.
Ad avviso della parte infine sussisteva la scriminante della legittima difesa putativa in quanto V. era stato sottoposto ad un’aggressione che, se non neutralizzata tempestivamente, gli avrebbe arrecato un danno ingiusto. V. aveva accoltellato G. dopo essere stato offeso ed aggredito con una testata. In ogni caso le circostanze concrete del fatto facevano ritenere eccessiva la pena irrogata.
6. Con memoria aggiunta depositata il 2/9/2014, la parte ribadisce che al momento del fatto l’imputabilità di V. era totalmente o, quantomeno, parzialmente, scemata; inoltre, egli era incapace di partecipare al processo. Ancora oggi egli era ricoverato in una comunità protetta per malati psichiatrici e percepiva una pensione in considerazione della invalidità totale di natura psichica, necessitante assistenza continua.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e va respinto. Il ricorrente lamenta in primo luogo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sua capacità d’intendere e volere al momento della commissione dei reati ascrittigli e di partecipare coscientemente al processo.
2. Si osserva al riguardo che questa Corte, quale giudice di legittimità, può solo verificare se la Corte territoriale abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l’hanno indotta a confermare le valutazioni espresse dal primo giudice, ed a ritenere V. capace di partecipare al processo e imputabile. Pertanto il metodo di valutazione è quello indicato dall’art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen. e consiste nel controllo della motivazione dell’atto impugnato, onde accertare che essa sussista e non sia né manifestamente illogica, né contraddittoria (cfr., in termini, Cass. SS. UU. n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Cass. Sez. 4 n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv.237012).
3. La sentenza della Corte d’appello di Lecce, impugnata nella presente sede, ha invero adeguatamente valutato la posizione del ricorrente, sulla base della perizia medico psichiatrica sulla sua persona ed in esito a detto accertamento, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, ha ritenuto che V. , seppur affetto da lieve ritardo mentale, nel corso dell’evento aveva mantenuto integre le funzioni di memorizzazione e quelle decisionali. Ed a conferma di quanto sopra ha rilevato come il ricorrente nel corso dell’interrogatorio avesse descritto il gesto al quale aveva reagito ed espresso sentimenti di pentimento, con ciò dimostrando di aver compreso il significato delle sue azioni e le conseguenze che ne sarebbero derivate.
4. Le argomentazioni svolte dal ricorrente per inficiarne la consistenza non sono idonee ad incrinare le coerenti ed attendibili valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. L’esame della documentazione, che questa Corte può compiere direttamente in quanto richiamata nel ricorso, da conto di un quadro clinico del ricorrente caratterizzato da stato d’ansia, ma in cui sono assenti malattie mentali o infermità che, in concreto, potessero incidere sulla capacità di intendere e di volere, compromettendola del tutto o grandemente scemandola, o disturbi della personalità, di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere. Un ricovero in data 8/10/2007 presso l’U.O di psichiatria di (OMISSIS) avvenne su base volontaria per uno stato d’ansia e il paziente fu riconosciuto lucido, collaborante e orientato. Anche quello del 22/10/2007, richiamato nel ricorso, avvenne su base volontaria e portò alla diagnosi di stato di agitazione psicomotoria in soggetto vigile e collaborativo. Coerentemente e logicamente quindi la Corte territoriale ha valorizzato l’interrogatorio reso nell’immediatezza dei fatti da V. (riportato nel ricorso alle pagg. 15 – 16) siccome ampiamente dimostrativo della lucidità nella ricostruzione dei fatti e nella percezione del disvalore delle sue azioni.
5. In questo contesto non assumono rilievo le dedotte circostanze facenti leva sullo stato di invalidità civile, il cui significato si esaurisce nel riconoscimento della inidoneità lavorativa, e sul malore (perdita di coscienza) accusato in caserma, spiegato con motivazione adeguata dal giudice di appello come reazione emotiva, priva di connotazioni di valore psichiatrico, all’avvenuto trattenimento in caserma, prontamente superato quando successivamente rese l’interrogatorio.
6. Detta motivazione indica altresì la ragione per cui la Corte di appello ha ritenuto di non dare seguito alle richieste istruttorie dell’appellante. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporla è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni; Sez. 1, 11 novembre 1999, Puccinelli e altro). Atteso che l’esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, deve sottolinearsi che la motivazione della sentenza impugnata dà conto, in modo inequivoco, delle ragioni per le quali non si è ritenuto necessario rinnovare la perizia medica e sentire il medico intervenuto in caserma, essendo stato ritenuto che gli elementi probatori disponibili risultavano completi e concludenti per la formazione del convincimento del giudice di secondo grado (Cass., Sez. 1, 19 marzo 2008, n. 17309, Calisti). Ed è altresì consolidato principio di questa Corte ritenere, che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello può costituire violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 cod. proc. pen., comma 2).
7. Anche il tema della capacità di stare in giudizio è stato adeguatamente trattato dai giudici di merito che hanno dato conto (ampiamente pagg. 13 – 15 della sentenza di appello) dell’assenza di disturbi psichici alteranti le funzioni cognitive e percettive. Evidentemente, su un piano diverso, non inerente ai temi in trattazione, si pone l’intolleranza di V. allo stato detentivo che è stato costantemente valutato dai giudici della cautela.
8. Osserva infine la Corte che i giudici territoriali hanno correttamente e motivatamente escluso nel caso di specie la ricorrenza di una fattispecie riferibile alla legittima difesa putativa.
È indiscussa lezione di questa Corte che il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa – reale o putativa – costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando la vicenda sostanziale e gli elementi di prova siano stati correttamente e logicamente valutati dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. Sez. feriale 26.8.2008, n. 39049, rv. 241553). È altresì ius receptum il principio secondo cui il giudizio di correttezza di siffatta valutazione deve parametrarsi ad un apprezzamento ex ante e non già ex post delle circostanze di fatto, rapportato al momento della reazione in base alle concrete circostanze di fatto che si rappresentano all’agente, al fine di apprezzare solo in quel momento – e non a posteriori – l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, richiesti dalla norma sostanziale ai fini dell’integrazione dell’esimente in questione (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 17.2.2000, n. 4456, rv. 215808). Nella formulazione di tale giudizio va ovviamente considerato che, sul piano sostanziale e concettuale, la legittima difesa putativa postula gli stessi presupposti di quella reale, con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è solo supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere in lui la ragionevole convinzione di versare in condizione di pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo, identificato nel solo timore o nel solo stato d’animo dell’agente (così Cass. sez. 6, 6.10.1998, n. 1400, rv. 213327).
9. Tali, dunque, le coordinate del giudizio di merito sulla sussistenza della invocata causa di giustificazione, è dato rilevare che nel caso in esame, sulla base della ricostruzione operata dai giudici di merito, si evidenzia che della legittima difesa putativa, faccia difetto il requisito della proporzione richiesto dalla norma di riferimento (art. 52, comma 1, cod. pen.) tra la difesa e l’offesa da cui ci si difende. Per quanto risulti dimostrato che V. avesse in precedenza ricevuto colpi da G. , sferrandoli a sua volta, la sua reazione successiva consistita nell’accoltellamento mortale mentre G. si dirigeva verso di lui ha assunto carattere del tutto sproporzionato rispetto all’offesa, in sé modesta, avendo egli usato un’arma letale per respingere un eventuale attacco portato a mani nude, cui avrebbe potuto nuovamente rispondere con la semplice forza fisica o far desistere, lasciando il luogo. Non v’è prova che l’imputato abbia mai corso pericolo di vita ovvero potesse correre pericolo di vita a seguito delle percosse della parte offesa, considerato che, le lesioni reciprocamente infertesi dai contendenti prima dell’uso del coltello, depongono per una colluttazione paritaria, nonostante la riconosciuta maggiore prestanza dell’aggressore.
Correttamente i giudici di merito rilevano che V. si era allontanato dal luogo dell’aggressione, per poi farvi ritorno. Difetta quindi, sia la proporzione tra azione e reazione, tra i beni giuridici in gioco, essendo incomparabilmente più rilevante la vita rispetto all’integrità fisica, e tra i mezzi usati e quelli disponibili, sia l’inevitabilità dell’offesa arrecata per ragioni di difesa personale, secondo quanto statuito dai giudici di merito, che hanno offerto corretta applicazione della norma di cui all’art. 52 cod. pen. e dei principi di diritto elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte.
Invero, la causa di giustificazione in questione richiede requisiti che devono essere oggetto di rigorosa dimostrazione e che sono costituiti da “un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa” (Cass. sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004,Lopez, rv. 228045; sez. 4, n. 32282 del 4/7/2006, De Rosa ed altri, rv. 235181 ;sez. 5, n. 25653 del 14/5/2011, Diop ed altri, rv. 240447; sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, rv. 245884). Inoltre, si è affermato che “Non è configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore” (Cass. sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, rv. 223441).
10. Quanto infine alle doglianze riguardanti l’adeguatezza della pena appare assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito circa i connotati di estrema gravità del fatto, che rendevano l’imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. Di talché le invero generiche censure del ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rimborsare alla parte civile M.A. , in proprio e per i figli minori G.A. e G.P. , le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida in Euro 6.229 oltre accessori di legge.

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