Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22953-2012 proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 101/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22953-2012 proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 101/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda di riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullita’ del matrimonio contratto da (OMISSIS) e (OMISSIS), proposta da entrambi i coniugi e dichiarata per difetto di consenso consistente nell’esclusione della fedelta’ dell’uomo convenuto. La Corte territoriale, fondandosi sui principi esposti dalla pronuncia di questa Corte n. 1343 del 2011 ha ritenuto che la convivenza di sei anni tra i coniugi fosse ostativa sotto il profilo del parametro dell’ordine pubblico interno alla richiesta di riconoscimento, tenuto anche conto dei due figli, entrambi minorenni, nati dall’unione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base dei seguenti motivi:
nel primo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 123 cod. civ. e dell’articolo 29 Cost. rilevando che successivamente alla sentenza n. 1343 del 2011 vi era stato un mutamento di orientamento con la sentenza n. 8926 del 2012. In questa pronuncia la Corte, nonostante la presenza di figli e la durata trentennale del matrimonio aveva affermato che la convivenza non poteva ritenersi espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e conseguentemente non poteva ritenersi ostativa alla delibazione sotto il profilo dell’ordine pubblico interno.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 7 Cost., della Legge n. 121 del 1985, articolo 8 e dell’articolo 4 del Protocollo addizionale all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense. La pronuncia, secondo la parte ricorrente e’ chiaramente in contrasto con gli impegni concordatari assunti dallo Stato nei confronti della Chiesa cattolica i quali in forza dell’articolo 7 hanno una specifica copertura costituzionale. In particolare, peraltro, l’articolo 4 sopra citato prevede che il rinvio (materiale) agli articoli 796 e 797 c.p.c. deve tenere conto della specificita’ dell’ordinamento canonico, sulla base del quale deve essere regolato il matrimonio. Pertanto la convivenza come fatto sanante non puo’ trovare ingresso perche’ estranea alle specificita’ dell’ordinamento canonico.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del citato articolo 4 nonche’ il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte proceduto ad un riesame di merito che le era precluso nella parte in cui aveva ritenuto che il motivo di nullita’ rilevante per l’ordinamento canonico fosse relativo esclusivamente alla sfera psichica interna dei coniugi. Tale profilo attinente alla tutela dell’affidamento incolpevole dell’altro coniuge non poteva operare nella specie dal momento che anche quest’ultimo aveva chiesto la dichiarazione di esecutivita’. In particolare, sottolinea il ricorrente anche qualora la riserva fosse stata non conosciuta o conoscibile la proposizione del ricorso congiunto avrebbe eliminato ogni ostacolo. Inoltre, nell’ordinamento canonico la nascita dei figli integrava una diversa causa di nullita’ rispetto a quella accertata in sede canonica.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 128 cod. civ. e Legge n. 54 del 2006, articolo 4 per avere la sentenza impugnata ravvisato come limite esterno alla delibazione della sentenza ecclesiastica i principi costituzionali che regolano la famiglia e i rapporti di filiazione, non considerando che le norme sopracitate escludono che non possano essere accertate cause di nullita’ matrimoniali in presenza di figli salvo regolamentarne il regime di affidamento e mantenimento., analogamente a cio’ che accade con il divorzio.
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione degli articoli 2, 19 e 29 Cost. per avere la sentenza impugnata deciso in contrasto con il diritto alla liberta’ matrimoniale religiosamente orientata, cosi’ come protetta dal nostro sistema giuridico costituzionale e pattizio per i cittadini di religione cattolica.
Nel sesto motivo di ricorso viene dedotto il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per non avere la Corte d’Appello fornito alcuna motivazione in ordine alla qualificazione come particolarmente prolungata di una convivenza protrattasi per soli sei anni. Peraltro nel giudizio canonico era emerso che la convivenza duro’ meno di cinque anni e fu caratterizzata da interruzioni dovute alla relazione extraconiugale del marito.
La trattazione dei singoli motivi di censura deve essere preceduta dall’esame della sentenza delle S.U. di questa Corte n. 16739 del 2014. In questa pronuncia, risolvendo un preesistente contrasto all’interno della prima sezione le S.U. hanno affermato che “la convivenza “come coniugi” deve intendersi – secondo la Costituzione (articoli 2,3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (articolo 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed il Codice civile – quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralita’ di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilita’ anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari”.
In tal modo intesa, la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto,connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, e’ costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali,convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, anche in applicazione dell’articolo 1, comma 1, e del principio supremo di laicita’ dello Stato, e’ ostativa – ai sensi dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla Legge 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell’articolo 8, n. 2, lettera c, dell’Accordo e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell’articolo 797 c.p.c., comma 1, n. 7,- alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullita’ di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'”ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.
La pronuncia impugnata e’ in linea di principio coerente con quanto affermato dalle S.U., avendo aderito ad uno dei due contrapposti orientamenti in precedenza formatosi, ma nella sentenza n. 16379 del 2014 e’ anche affermato, nel paragrafo 4.3. lettera b) della sentenza, che “secondo la speciale disciplina dell’Accordo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che la delibazione sia proposta “dalle parti” oppure “da una di esse” (alinea dell’articolo 8, n. 2 dell’Accordo), (…) nella prima ipotesi non possono sussistere dubbi circa la tendenziale delibabilita’ della sentenza canonica di nullita’, anche nel caso in cui gia’ emergesse ex actis una situazione di convivenza coniugale, potenzialmente idonea a costituire ostacolo alla delibazione”.
Deve, pertanto, ritenersi che la proposizione di un ricorso congiunto volto ad ottenere il riconoscimento dell’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullita’ del matrimonio canonica pronunciato dal tribunale ecclesiastico, escluda l’interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza cosi’ come precisamente configurata dalle Sezioni Unite.
Alla luce delle premesse sopra illustrate, il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono infondati perche’ contrastanti con i principi affermati dalle S.U. in ordine al rilievo della convivenza effettiva protrattasi per almeno tre anni, come condizione ostativa sotto il profilo dell’ordine pubblico, alla delibabilita’ di una pronuncia di nullita’ del matrimonio canonico. Nel terzo motivo, invece, viene evidenziata la proposizione congiunta del ricorso davanti alla Corte d’Appello, al fine di escludere il rilievo della convivenza coniugale, ancorche’ sotto l’angolazione dell’insussistenza dell’affidamento incolpevole del coniuge il cui consenso non era originariamente viziato. Come osservato, in tale peculiare ipotesi, secondo la pronuncia delle S.U. n. 16379 del 2014 non puo’ impedirsi il riconoscimento della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullita’ del matrimonio. Tale conclusione e’ coerente con la qualificazione della convivenza coniugale come eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilita’ della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla “consapevole concorde manifestazione di volonta’ delle parti” S.U. n. 16379 del 2014, par. 4.3, lettera b), ultima riga.
Deve, inoltre, sottolinearsi che il ricorso per cassazione e’ stato proposto proprio dal coniuge cui non e’ imputabile il difetto originario del consenso accertato in sede di giudizio canonico e che proprio tale coniuge abbia non solo non eccepito l’esistenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza ma anche escluso il proprio affidamento incolpevole cosi’ attribuendo rilievo esclusivo alla volonta’ comune.
Il terzo motivo deve pertanto ritenersi fondato e la sentenza cassata con rinvio perche’ la Corte d’appello in diversa composizione valuti la condizione della convivenza protratta per almeno tre anni alla luce della rilevabilita’ della circostanza solo ad eccezione di parte ed alla luce della preminenza della volonta’ manifestata da entrambi i coniugi di procedere al riconoscimento della sentenza di nullita’ secondo le indicazioni della sentenza delle S.U. n. 16379 del 2014.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base dei seguenti motivi:
nel primo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 123 cod. civ. e dell’articolo 29 Cost. rilevando che successivamente alla sentenza n. 1343 del 2011 vi era stato un mutamento di orientamento con la sentenza n. 8926 del 2012. In questa pronuncia la Corte, nonostante la presenza di figli e la durata trentennale del matrimonio aveva affermato che la convivenza non poteva ritenersi espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e conseguentemente non poteva ritenersi ostativa alla delibazione sotto il profilo dell’ordine pubblico interno.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 7 Cost., della Legge n. 121 del 1985, articolo 8 e dell’articolo 4 del Protocollo addizionale all’Accordo di modificazione del Concordato lateranense. La pronuncia, secondo la parte ricorrente e’ chiaramente in contrasto con gli impegni concordatari assunti dallo Stato nei confronti della Chiesa cattolica i quali in forza dell’articolo 7 hanno una specifica copertura costituzionale. In particolare, peraltro, l’articolo 4 sopra citato prevede che il rinvio (materiale) agli articoli 796 e 797 c.p.c. deve tenere conto della specificita’ dell’ordinamento canonico, sulla base del quale deve essere regolato il matrimonio. Pertanto la convivenza come fatto sanante non puo’ trovare ingresso perche’ estranea alle specificita’ dell’ordinamento canonico.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del citato articolo 4 nonche’ il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte proceduto ad un riesame di merito che le era precluso nella parte in cui aveva ritenuto che il motivo di nullita’ rilevante per l’ordinamento canonico fosse relativo esclusivamente alla sfera psichica interna dei coniugi. Tale profilo attinente alla tutela dell’affidamento incolpevole dell’altro coniuge non poteva operare nella specie dal momento che anche quest’ultimo aveva chiesto la dichiarazione di esecutivita’. In particolare, sottolinea il ricorrente anche qualora la riserva fosse stata non conosciuta o conoscibile la proposizione del ricorso congiunto avrebbe eliminato ogni ostacolo. Inoltre, nell’ordinamento canonico la nascita dei figli integrava una diversa causa di nullita’ rispetto a quella accertata in sede canonica.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 128 cod. civ. e Legge n. 54 del 2006, articolo 4 per avere la sentenza impugnata ravvisato come limite esterno alla delibazione della sentenza ecclesiastica i principi costituzionali che regolano la famiglia e i rapporti di filiazione, non considerando che le norme sopracitate escludono che non possano essere accertate cause di nullita’ matrimoniali in presenza di figli salvo regolamentarne il regime di affidamento e mantenimento., analogamente a cio’ che accade con il divorzio.
Nel quinto motivo viene dedotta la violazione degli articoli 2, 19 e 29 Cost. per avere la sentenza impugnata deciso in contrasto con il diritto alla liberta’ matrimoniale religiosamente orientata, cosi’ come protetta dal nostro sistema giuridico costituzionale e pattizio per i cittadini di religione cattolica.
Nel sesto motivo di ricorso viene dedotto il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per non avere la Corte d’Appello fornito alcuna motivazione in ordine alla qualificazione come particolarmente prolungata di una convivenza protrattasi per soli sei anni. Peraltro nel giudizio canonico era emerso che la convivenza duro’ meno di cinque anni e fu caratterizzata da interruzioni dovute alla relazione extraconiugale del marito.
La trattazione dei singoli motivi di censura deve essere preceduta dall’esame della sentenza delle S.U. di questa Corte n. 16739 del 2014. In questa pronuncia, risolvendo un preesistente contrasto all’interno della prima sezione le S.U. hanno affermato che “la convivenza “come coniugi” deve intendersi – secondo la Costituzione (articoli 2,3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (articolo 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed il Codice civile – quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralita’ di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilita’ anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari”.
In tal modo intesa, la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto,connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, e’ costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali,convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, anche in applicazione dell’articolo 1, comma 1, e del principio supremo di laicita’ dello Stato, e’ ostativa – ai sensi dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla Legge 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell’articolo 8, n. 2, lettera c, dell’Accordo e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell’articolo 797 c.p.c., comma 1, n. 7,- alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullita’ di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'”ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.
La pronuncia impugnata e’ in linea di principio coerente con quanto affermato dalle S.U., avendo aderito ad uno dei due contrapposti orientamenti in precedenza formatosi, ma nella sentenza n. 16379 del 2014 e’ anche affermato, nel paragrafo 4.3. lettera b) della sentenza, che “secondo la speciale disciplina dell’Accordo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che la delibazione sia proposta “dalle parti” oppure “da una di esse” (alinea dell’articolo 8, n. 2 dell’Accordo), (…) nella prima ipotesi non possono sussistere dubbi circa la tendenziale delibabilita’ della sentenza canonica di nullita’, anche nel caso in cui gia’ emergesse ex actis una situazione di convivenza coniugale, potenzialmente idonea a costituire ostacolo alla delibazione”.
Deve, pertanto, ritenersi che la proposizione di un ricorso congiunto volto ad ottenere il riconoscimento dell’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullita’ del matrimonio canonica pronunciato dal tribunale ecclesiastico, escluda l’interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza cosi’ come precisamente configurata dalle Sezioni Unite.
Alla luce delle premesse sopra illustrate, il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono infondati perche’ contrastanti con i principi affermati dalle S.U. in ordine al rilievo della convivenza effettiva protrattasi per almeno tre anni, come condizione ostativa sotto il profilo dell’ordine pubblico, alla delibabilita’ di una pronuncia di nullita’ del matrimonio canonico. Nel terzo motivo, invece, viene evidenziata la proposizione congiunta del ricorso davanti alla Corte d’Appello, al fine di escludere il rilievo della convivenza coniugale, ancorche’ sotto l’angolazione dell’insussistenza dell’affidamento incolpevole del coniuge il cui consenso non era originariamente viziato. Come osservato, in tale peculiare ipotesi, secondo la pronuncia delle S.U. n. 16379 del 2014 non puo’ impedirsi il riconoscimento della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullita’ del matrimonio. Tale conclusione e’ coerente con la qualificazione della convivenza coniugale come eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilita’ della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla “consapevole concorde manifestazione di volonta’ delle parti” S.U. n. 16379 del 2014, par. 4.3, lettera b), ultima riga.
Deve, inoltre, sottolinearsi che il ricorso per cassazione e’ stato proposto proprio dal coniuge cui non e’ imputabile il difetto originario del consenso accertato in sede di giudizio canonico e che proprio tale coniuge abbia non solo non eccepito l’esistenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza ma anche escluso il proprio affidamento incolpevole cosi’ attribuendo rilievo esclusivo alla volonta’ comune.
Il terzo motivo deve pertanto ritenersi fondato e la sentenza cassata con rinvio perche’ la Corte d’appello in diversa composizione valuti la condizione della convivenza protratta per almeno tre anni alla luce della rilevabilita’ della circostanza solo ad eccezione di parte ed alla luce della preminenza della volonta’ manifestata da entrambi i coniugi di procedere al riconoscimento della sentenza di nullita’ secondo le indicazioni della sentenza delle S.U. n. 16379 del 2014.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso. Accoglie il terzo motivo e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione. In caso di diffusione omettere le generalita’
rigetta il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso. Accoglie il terzo motivo e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione. In caso di diffusione omettere le generalita’
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