Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 23 febbraio 2016, n. 7157

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo – Presidente

Dott. MAZZEI Antonella P – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 253/2015 emessa dal Tribunale della Liberta’ di Taranto in data 06/08/2015;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. FIMIANI Pasquale, che chiedeva il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), che si riportavano ai motivi di ricorso e ne chiedevano l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 06/08/2015 il Tribunale del riesame di Taranto rigettava l’appello proposto da (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 310 codice procedura penale, avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 10/07/2015 di rigetto dell’istanza di revoca o di sostituzione della custodia in carcere.

Tale misura cautelare era stata precedentemente emessa con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 22/11/2012 ed eseguita a far data dal 05/06/2015, in relazione ai reati di cui all’articolo 416 codice penale, Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articoli 24 e 25, Legge n. 152 del 2006, articoli 256 e 279, articolo 434 codice penale, articoli 437, 439, 674 e 319 ter codice penale ed altro.

In motivazione, il Tribunale del riesame, nel ripercorrere sinteticamente il contenuto del provvedimento del G.I.P., lo riteneva idoneo a soddisfare al relativo onere motivazionale in ordine ai requisiti di concretezza e di attualita’ delle misure cautelari ed al giudizio di assenza di elementi di novita’, di natura tale da comportare una riconsiderazione del quadro cautelare o della tipologia di misura da applicare.

Il Tribunale del riesame escludeva l’incidenza della conclusione dell’udienza preliminare sotto i predetti profili; riteneva il pericolo di inquinamento probatorio valutabile in riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova gia’ individuate.

In riferimento alla qualita’ delle prove da salvaguardare ed alla concretezza del pericolo di loro compro-missione, riteneva che le perizie e le consulenze tecniche non esaurissero il vasto impianto delle acquisizioni investigative e i fatti da provare in giudizio; l’intero compendio probatorio doveva ritenersi integrato, in ragione dell’ampia gamma di imputazioni e fattispecie di reato contestate, anche dagli esposti dei cittadini, dalle denunce presentate dalle persone offese, dalle deposizioni dei lavoratori nonche’ dagli accertamenti svolti dai Carabinieri del NOE, dalla G.D.F. nonche’ dai funzionari di organi pubblici quali ASL o ARPA.

Il Tribunale del riesame desumeva la concretezza del pericolo dall’oggettiva imponenza degli interessi implicati nel processo e dalla notevole gravita’ delle conseguenze penali, che dal giudizio sarebbero potute conseguire per l’affermazione di responsabilita’ con riguardo ai seri e plurimi reati contestati; dal vasto resoconto investigativo depositato in udienza ed acquisito agli atti, rilevava l’esistenza di una serie di vicende idonee a dimostrare la spiccata inclinazione del (OMISSIS) a compromettere l’accertamento dei fatti relativi alla propria posizione processuale e della quale costituivano chiarissimi esempi il tenace ed impertinente tentativo di ostacolare e manipolare gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti riconducibili all’impianto siderurgico. Si richiamavano in proposito: a) l’episodio corruttivo contestato, che coinvolgeva il consulente incaricato dal P.M. prof. (OMISSIS); b) le indebite e insistite pressioni nei confronti del Direttore Generale dell’Arpa Puglia Assennato; c) le vicende relative al rilascio dell’A.I.A. nell’agosto 2011, in occasione delle quali l’imputato mostrava la sconcertante e sperimentata capacita’ di interferire sulle attivita’ istituzionali e di governo centrale e regionale mediante l’acquisizione di atti coperti dal segreto d’ufficio, pilotando procedimenti amministrativi ed avvicinando funzionari pubblici nonche’ contando sulla collaudata abilita’ di veicolare a proprio favore versioni scomode e sulla facilita’ di relazioni e rapporti ad ogni livello istituzionale.

Secondo il giudice della cautela, la concretezza e l’attualita’ del rischio da cautelare si legittimavano dapprima per via della dimostrata indole manipolativa dell’imputato, evincibile dall’assenza di timore di corrompere persino un consulente della Procura, della vastita’ del compendio probatorio da acquisire, dell’estrema delicatezza degli interessi coinvolti e delle gravi conseguenze sanzionatorie e risarcitorie; la circostanza dell’occupazione o meno del (OMISSIS) di un ruolo di comando in seno al gruppo industriale doveva ritenersi neutra rispetto alla ricorrenza di un simile pericolo.

Sussisteva anche il pericolo di recidiva di cui all’articolo 274 codice procedura penale, lettera c), in relazione alle specifiche modalita’ e circostanze del fatto indicative dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, la personalita’ dell’imputato, l’ambiente in cui il delitto maturava e la vita anteatta dell’imputato. In proposito risultavano decisivi ed assorbenti i reiterati e prolungati contegni artificiosi, adottati ostinatamente e con spregiudicatezza, al fine di garantire lo sviluppo economico della propria impresa, e la strumentalizzazione delle istituzioni pubbliche, nonostante i rischi per la salute collettiva; cio’ avvalorava la prognosi secondo la quale tale personalita’ imprenditoriale poteva trovare analoga e pericolosa espressione anche in un’altra realta’ professionale a lui riconducibile.

I motivi di tale concretezza dovevano ravvisarsi nella diretta assunzione o nella condivisione delle decisioni intese alla consumazione di reati corruttivi ed ambientali (v. intercettazioni telefoniche), rilievi di natura non congetturale, costituenti la concreta indicazione di una personalita’ incline al delitto e della relativa pericolosita’ sociale.

Il giudizio di prognosi sfavorevole non poteva mutare per effetto delle dismissioni delle cariche, indicate dalla difesa dell’imputato, occorrendo in tal caso fornire adeguata e logica motivazione in ordine alle circostanze di fatto, determinanti la probabilita’ della prosecuzione di condotte antigiuridiche dello stesso rilievo.

Inoltre, dall’informativa della G.D.F. del 30/06/2015, prodotta dal P.M. all’udienza del 04/08/2015, emergevano il ruolo di primissimo piano del (OMISSIS) nell’attivita’ di direzione dell’omonimo gruppo industriale, l’interscambiabilita’ delle cariche sociali tra i vari familiari, la condivisione strategica delle decisioni di gruppo e la schermatura fiduciaria delle titolarita’ partecipative, per cui il formale venir meno delle investiture non faceva velo alla sostanziale unitarieta’ gestionale, attuata anche tramite partecipazioni e intestazioni fiduciarie.

Ad avviso dell’organo decidente, la risoluzione nel 2013 del c.d. “patto di famiglia” – inteso in origine a dar regole precise alla governance ed alle vicende di trasferimento delle partecipazioni nelle societa’ del gruppo – non ostava a tale ricostruzione della vicenda, perche’ verosimilmente non coincideva con la dissoluzione di ogni aspetto gestionale; lo stesso atto di disdetta alludeva chiaramente all’intenzione dei contraenti di organizzarsi diversamente e di prevedere un nuovo assetto gestionale.

Il disimpegno, il disinteresse dell’imputato e l’abbandono del contesto costituente occasione privilegiata per la commissione di reati non risultavano provati.

Tale sfavorevole prognosi era sostenuta altresi’ dalle pendenze giudiziarie dell’imputato, gravato da condanne per omicidio colposo ad anni 6 di reclusione e, in secondo grado, per truffa aggravata ai danni dello stato ad anni 6 e mesi 6 di reclusione.

Secondo il Tribunale del Riesame, inoltre, doveva escludersi la disparita’ di trattamento tra il (OMISSIS) ed altri coimputati, promotori dell’associazione a delinquere, in quanto costoro non erano mai stati sottoposti a misura cautelare oppure erano stati scarcerati per scadenza dei relativi termini di fase.

Il complesso quadro delittuoso non poteva essere comparato col processo in corso per truffa ai danni dello Stato, nel cui ambito gli era stata revocata la misura cautelare; le autonome valutazioni effettuate da detto giudice della cautela non potevano vincolare le determinazioni di quello investito del diverso e successivo procedimento.

Non poteva poi attribuirsi rilievo alla scelta dell’imputato di rinunziare dopo due anni all’impugnazione del provvedimento di autorizzazione della consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo, in quanto giunta nel momento di conclusione dell’udienza preliminare e del processo di appello, nel cui ambito erano state emesse le misure restrittive.

Infine, la pericolosita’ dell’imputato, la pervasivita’ dell’attivita’ delinquenziale nel tessuto economico, finanziario ed istituzionale, la rete familiare di sostegno, la gravita’ dei fatti e degli interessi implicati nel processo costituivano elementi specifici, che, allo stato, inducevano a ritenere la custodia cautelare in carcere, unica misura adeguata a tutelare le suesposte esigenze di cautela.

2. Avverso tale provvedimento la difesa di (OMISSIS) proponeva ricorso per Cassazione, sotto i seguenti profili:

A) Violazione dell’articolo 606 codice procedura penale, comma 1, lettera e), per inosservanza dell’articolo 274 codice procedura penale, lettera a), ovvero per mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della specifica esigenza cautelare de qua nonche’ dell’articolo 606 codice procedura penale, comma 1, lettera c), per inosservanza dell’articolo 292 codice procedura penale, lettera c) e c-bis).

In proposito, la difesa del ricorrente rilevava che l’ordinanza impugnata, ispirata all’espressa condivisione di quella del G.U.P., non si affrancava dal limite ereditato dalla prima dell’enunciazione meramente presuntiva ed astratta del preteso pericolo di prova. Essa palesava disinteresse per gli elementi e gli argomenti forniti dalla difesa, omettendo l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte mediante altre misure.

La difesa non condivideva la perentorieta’ e l’assolutezza dell’argomentazione circa l’irrilevanza della chiusura delle indagini e dell’udienza preliminare, ai fini della valutazione del pericolo di inquinamento probatorio. Sosteneva che il richiamo all’ampiezza degli interessi coinvolti e alla prospettiva di gravi conseguenze sanzionatorie a carico dei responsabili si atteggiavano come elementi fortemente presuntivi ed astratti i quali, se apprezzati da soli, determinerebbero, di fronte a situazioni di analoga gravita’, la formazione di una presunzione pressoche’ assoluta di pericolo cautelare ovvero l’insuperabilita’ dell’esigenza di cui all’articolo 274 codice procedura penale, lettera a).

La difesa evidenziava altresi’ la particolare risalenza nel tempo – al 2010 – degli specifici fatti corruttivi, di favoreggiamento e di violazione del segreto istruttorio; tale distanza temporale tra i fatti ed il momento della decisione cautelare avrebbe comportato un rigoroso obbligo di motivazione in ordine al presupposto dell’attualita’ ed alla scelta della misura.

Secondo il ricorrente, gli elementi esposti nell’ordinanza impugnata erano sprovvisti di concretezza e costituivano mere congetture. Inoltre, tutti le argomentazioni e gli elementi e forniti ed illustrati in tutti gli atti difensivi (istanza ex articolo 299 codice procedura penale, atto di appello e note di udienza), ai quali si rinviava, erano resistiti in modo sommario ed inadeguato, in violazione dell’espressa previsione di cui all’articolo 292 codice procedura penale, comma 2, lettera c-bis).

B) Violazione dell’articolo 606 codice procedura penale, comma 1, lettera e), in relazione all’articolo 274 codice procedura penale, lettera c), per mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della specifica esigenza cautelare sopra richiamata, e dell’articolo 606 codice procedura penale, comma 1, lettera c), in relazione agli articoli 191, 310, 238, 291 e 299 codice procedura penale e articolo 292 codice procedura penale, comma 2, lettera c) e c-bis), nonche’ dell’articolo 606 codice procedura penale, comma 1, lettera e), in relazione agli articoli 299 e 275 codice procedura penale, per mancanza e/o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’applicazione dei criteri di scelta della misura.

Secondo la difesa, all’udienza camerale del 04/08/2015, il Tribunale del riesame acquisiva illegittimamente atti inutilizzabili, presentati dal P.M., rigettando la relativa eccezione formulata dalla difesa.

Ad avviso del ricorrente, l’appello era stato presentato dall’imputato e non dal P.M. con le ovvie garanzie ispirate al principio del favor rei; i nova presentati dal P.M. nel corso dell’udienza non potevano essere considerati tali, sebbene non riguardanti lo stesso fatto contestato e, al piu’, lo avrebbero legittimato all’esercizio di una nuova e distinta azione cautelare; si trattava di esiti di attivita’ integrativa di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell’ambito di altro procedimento penale, non acquisiti nel corso dell’udienza preliminare del 20/07/2015 a seguito di ordinanza di rigetto del G.U.P., trattandosi di attivita’ svolta e depositata dopo l’inizio delle discussioni, cioe’ dopo il momento limine di cui all’articolo 421 codice procedura penale, comma 3, ma anteriormente all’emissione del decreto di rinvio a giudizio, che avrebbe legittimato il compimento di ulteriori indagini ex articolo 430 codice procedura penale.

La difesa non riteneva comprensibile l’utilizzazione a fini cautelari di atti complessi ed incompleti, dichiarati inutilizzabili nel medesimo procedimento, previa concessione di un termine a difesa di soli due giorni per il loro esame; in particolare, il cd. “patto di famiglia” suggestivamente richiamato nell’informativa e nel provvedimento de libertate era stato sciolto anni prima per autonoma e condivisa decisione di tutti i firmatari mediante atto scritto allegato dalla difesa all’appello.

L’inutilizzabilita’ di tali atti costituiva una sanzione di carattere generale, non rientrante tra le questioni lasciate nella disponibilita’ esclusiva delle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La loro acquisizione avveniva in violazione dell’articolo 191 codice procedura penale con conseguente invalidita’ degli atti consecutivi ex articolo 185 codice procedura penale, compresa l’ordinanza impugnata.

Anche in riferimento al pericolo di recidiva la motivazione del provvedimento impugnato valorizzava elementi meramente presuntivi ed astratti e connotava i requisiti della concretezza e dell’attualita’ esclusivamente in base alle asserite modalita’ del fatto.

I dati rappresentati dalla difesa in ordine alla dismissione da parte dell’imputato di tutte le cariche in seno agli organi societari e l’intervenuto commissariamento dell'(OMISSIS) s.p.a. erano ritenuti irrilevanti sulla base di mere valutazioni inerenti alla reiterazione delle condotte ed alla personalita’ dell’imputato, richiamandosi il “patto di famiglia”.

Nell’ordinanza impugnata, i riferimenti alla reiterazione ed alle modalita’ delle condotte contestate nonche’ alla personalita’ dell’imputato non superavano l’ambito logico e giuridico della “gravita’ del titolo di reato per cui si procede”, evidentemente insufficiente per desumere e motivare la sussistenza del pericolo di recidiva.

Al contrario, secondo la prospettazione difensiva, l’estromissione del (OMISSIS) e della sua famiglia dalla gestione e dall’amministrazione dello stabilimento (OMISSIS) di Taranto e dell’omonima s.p.a., attraverso il commissariamento, frustrava in radice qualsiasi occasione; in base agli stessi atti illegittimamente utilizzati dal G.U.P. e dal Tribunale del Riesame a fini cautelari (v. informativa di G.D.F. del 30/06/2015), emergeva l’inesistenza delle condizioni giuridiche per il (OMISSIS) di partecipare alla gestione ed alla vita delle altre societa’ del gruppo industriale di famiglia, in considerazione della cessazione di ogni carica, della messa in liquidazione della (OMISSIS) FIRE con conseguente nomina di liquidatore, del sequestro e dell’affidamento ad un custode della sua quota di partecipazione azionaria nella (OMISSIS) FORNI ELETTRICI. Tali circostanze impedivano al (OMISSIS) di interferire nelle scelte strategiche e nelle condotte operative di tutte le societa’ del gruppo industriale.

Ad avviso del ricorrente, le dimissioni da cariche statutarie e la cessazione da funzioni ed incarichi, sebbene inidonee a determinare automaticamente il rischio di reiterazione dei reati, costituivano fatti giuridici, che legittimavano la riconsiderazione delle esigenze cautelari e che imponevano un’adeguata motivazione della loro stimata irrilevanza; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente indicato l’irreversibile radiazione del (OMISSIS) da qualsiasi “anagrafe” industriale, imprenditoriale ed economica quale unico fatto liberatorio.

Il Tribunale del riesame ometteva di valutare che, alla data del 22/11/2012 di emissione della misura cautelare, il (OMISSIS), dimorante in Inghilterra, non poteva interferire in alcun modo nelle indagini protrattesi fino al 30/06/2015 (ed oltre) e nelle vicende gestionali del gruppo industriale di famiglia. Era incongruo il ragionamento del giudice della cautela sui pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati in caso di rimessione in liberta’ dell’imputato o di sua sottoposizione agli arresti domiciliari, senza considerare la mancata esecuzione delle condotte paventate per due anni, nonostante la residenza all’estero lo ponesse al riparo da rischi di esecuzione penale.

Il Tribunale del riesame non traeva le dovute conseguenze della sostituzione dei vertici amministrativi dello stabilimento (OMISSIS), dei ricambi dei vertici gestionali, dei dirigenti, dei collaboratori esterni poi nominati dai commissari, del mondo politico a livello nazionale e territoriale e del clero, circostanze idonee a vanificare il peso della cd. “rete familiare”, che, se mai esistita, doveva comunque ritenersi abbondantemente ridimensionata a seguito della morte di (OMISSIS), indiscusso leader carismatico del gruppo.

In ordine alla disponibilita’ dimostrata dai correi, per assicurare il perseguimento degli interessi del gruppo industriale, la difesa segnalava che a carico di costoro erano stati emessi provvedimenti impositivi di misure o era intervenuto il progressivo riconoscimento della cessazione o dell’attenuazione delle esigenze cautelari.

Secondo la difesa, l’ordinanza impugnata non colmava la grave lacuna dell’ordinanza del G.U.P. in ordine alla mancata esposizione delle concrete e specifiche ragioni dell’impossibilita’ di salvaguardare le esigenze cautelari mediante gli arresti domiciliari, eventualmente anche con l’uso di braccialetto elettronico.

Al riguardo, il ricorrente considerava le argomentazioni del Tribunale del riesame generiche, presuntive ed astratte, disgiunte da riferimenti alla fattispecie concreta e alle acquisizioni processuali; non ravvisava nell’ordinanza impugnata l’esistenza di elementi indicatori di un serio, concreto ed attuale pericolo del pregiudizio della formazione della prova nel corso dell’imminente dibattimento in caso di eventuale ammissione dell’imputato agli arresti domiciliari in (OMISSIS); infatti, il presunto reticolo di connivenze ad alti livelli, se esistente, comunque doveva essere ritenuto superato dagli eventi e da criteri di valutazione dei dati processuali ispirati da logica e buon senso.

Il Tribunale del riesame non valutava le positive condotte dell’imputato (presentazione spontanea all’autorita’ giudiziaria inglese e rispetto delle prescrizioni impostegli dal novembre 2012 al giugno 2015) tutte ispirate al rispetto della legalita’.

Pertanto, la difesa dell’imputato chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dr. FIMIANI Pasquale, all’udienza camerale partecipata, concludeva per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve ritenersi fondato, limitatamente alle esigenze cautelari, entro i limiti sotto meglio precisati.

5. Venendo all’esame del primo motivo di impugnazione, riguardante l’assenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 codice procedura penale, lettera a), va rilevato che, per orientamento giurisprudenziale costante (conf. Cass., Sez. 5, 07/01/2015 n. 6793, M., Rv. 262687; Sez. 5, 26/11/2010 n. 1958; Sez. 6, 11/2/2010 n. 13896), ai fini dell’applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova gia’ acquisite; cio’ deriva dalla spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilita’ in dibattimento.

5.1. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rilevano l’avanzato stato o la conclusione delle indagini, in quanto l’esigenza di salvaguardare da inquinamento l’acquisizione e la genuinita’ della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari.

Nella fattispecie, il Tribunale del riesame rappresentava chiaramente che tale pericolo scaturiva dall’esistenza di una serie di plurimi, reiterati e specifici episodi indicativi dell’intento dell’imputato di ostacolare e manipolare gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti riconducibili all’impianto siderurgico, avvenuti anche in corso di indagini fino all’agosto 2011, addirittura tramite l’episodio corruttivo riguardante il consulente incaricato dal P.M. prof. (OMISSIS), mediante l’acquisizione di atti coperti dal segreto d’ufficio, l’influenza sul regolare corso di procedimenti amministrativi, l’avvicinamento funzionari pubblici, la collaudata capacita’ di veicolare a proprio favore versioni scomode nonche’ la facilita’ di relazioni e rapporti ad ogni livello istituzionale.

5.2. Il giudice della cautela forniva una motivazione logica ed adeguata, immune da censure, anche in riferimento alle ragioni per le quali la dismissione di varie cariche da parte dell’imputato, dotato di dimostrata specifica indole manipolativa, di per se’, non eliminava il rischio – da ritenersi concreto ed attuale – di inquinamento probatorio.

Tale pericolo, infatti, non era collegato semplicemente alla formale qualifica rivestita dall’imputato in passato, bensi’, mediante osservazioni congrue e condivisibili, alla propria autorevolezza, al potere finanziario ed ai legami col potere politico ed amministrativo.

5.3. Deve poi ritersi aspecifica la doglianza relativa al dedotto difetto motivazione ai sensi dell’articolo 292 codice procedura penale, comma 2, lettera c-bis), nel testo modificato dalla Legge n. 47 del 2015, per omessa valutazione delle argomentazioni prospettate al Tribunale del riesame; emergendo un mero generico richiamo ai propri scritti difensivi, privo di indicazioni – anche solo sintetiche – delle circostanze di fatto e di diritto ivi contenute e che sarebbero state pretermesse dall’organo giudicante; dalla lettura del ricorso sul punto in questione, emerge solo una ricostruzione alternativa finalizzata a prospettare la propria tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari (cfr. Cass., Sez. 2, 04/11/2015 n. 2068, non massimata).

6. Col secondo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente contestava la legittimita’ dell’acquisizione da parte del Tribunale del Riesame, all’udienza camerale del 04/08/2015 di atti, presentati dal P.M., e gia’ dichiarati inutilizzabili dal G.U.P., con ordinanza di rigetto della relativa richiesta di deposito, nel corso dell’udienza preliminare.

6.1. Sul punto la difesa deduceva che l’impiego per la decisione di atti affetti da inutilizzabilita’ nell’ambito del medesimo procedimento, aveva comportato, ai sensi dell’articolo 185 codice procedura penale, l’invalidita’ di tutti gli atti consecutivi, tra i quali lo stesso provvedimento impugnato.

Rappresentava che, l’ordinanza di rigetto del G.U.P. scaturiva dalla circostanza che si trattava di attivita’ di indagini svolte e depositate dopo l’inizio delle discussioni, cioe’ dopo il momento limine di cui all’articolo 421 codice procedura penale, comma 3, ma anteriormente all’emissione del decreto di rinvio a giudizio, che avrebbe legittimato il compimento di ulteriori indagini ex articolo 430 codice procedura penale.

Inoltre, evidenziava che la complessita’ e l’incompletezza degli atti depositati rendevano troppo ridotto il termine a difesa concesso, di soli due giorni.

6.2. Ebbene, tale motivo di impugnazione e’ infondato.

6.3. Sul punto, occorre ribadire l’orientamento della S.C., secondo cui nel procedimento d’appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l’oggetto risulta delimitato dai motivi e dagli elementi su cui e’ stata fondata la richiesta al giudice di prime cure e su cui questi ha deciso, per cui il giudice dell’impugnazione non puo’ assumere, a sostegno della propria decisione, elementi acquisiti dalle parti successivamente all’adozione del provvedimento coercitivo, atteso il mancato richiamo nell’articolo 310 codice procedura penale dell’articolo 309 codice procedura penale, comma 9, comma 9 – che consente l’annullamento e la riforma in melius del provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati – e dovendo escludersi l’applicazione analogica dell’articolo 603 codice procedura penale sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (vedi Cass., Sez. 6, 06/05/2003, Isola, Rv, 226456).

6.4. Si tratta di un filone interpretativo non travolto dalla successiva sentenza delle Sezioni unite (Cass., Sez. Un., 31/03/2004 n. 18339, Donelli, Rv. 227357) nella propria reinterpretazione dei poteri del giudice dell’appello cautelare, essendosi tale sentenza espressa – e lo hanno sottolineato le Sezioni unite piu’ volte in motivazione “con riguardo all’impugnazione del P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. di diniego della misura cautelare” (sull’irrilevanza dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite nel caso in esame, cfr. Cass., Sez. 5, 17/05/2006 n. 25595, Rotolo, Rv. 234417).

Il massimo consesso aveva dato atto di una certa “espansivita’ ” dei poteri propri del Tribunale del riesame quando e’ chiamato, in sede di appello, ad emettere una ordinanza applicativa della misura cautelare su appello del P.M. avverso il diniego del G.I.P.. In tal caso le parti devono ritenersi ammesse a produrre anche elementi successivi alla ordinanza del G.I.P. e comunque tali da consentire la applicazione del principio di cui all’articolo 299 codice procedura penale, per cui l’emissione del titolo deve basarsi su una valutazione della situazione cautelare aggiornata al massimo e il piu’ possibile aderente alla realta’ procedimentale.

La stessa sentenza delle Sezioni unite avvertiva la situazione descritta come quella di un allargamento del devolutum, ispirato alla necessita’ che l’eventuale accoglimento dell’appello del P.M. passi attraverso l’analisi non solo delle questioni da questi sottolineate, ma di tutti gli elementi necessari a compendiare il provvedimento cautelare.

Non uguale e’ la situazione determinata dall’appello dell’indagato a misura gia’ emessa, non ravvisandosi in relazione ad essa alcuna ragione, per superare le tradizionali elaborazioni dell’ampiezza del devolutum, risultando anzi fondamentale il rilievo della mancanza del potere del giudice dell’appello, a differenza del giudice del riesame, di decidere anche in base a motivi e ragioni diverse (articolo 309 codice procedura penale, comma 9) da quelli indicati nel provvedimento impugnato o nei motivi di appello.

Si deve alla stessa sentenza citata delle Sezioni Unite, poi, il rilievo della non decisivita’ del meccanismo previsto per l’appello nel processo di cognizione dall’articolo 603 codice procedura penale in tema di prove nuove.

Se quel meccanismo e’ dettato da un’evidente logica di “non regressione” del processo e dall’opportunita’ di rinnovare l’istruzione dibattimentale per l’acquisizione di una decisiva prova anziche’ annullare con rinvio al primo giudice, la stessa esigenza non si avverte in sede di incidente cautelare ove l’impossibilita’ di acquisizione di una prova non esaminata dal G.I.P. non equivale ad una situazione di “asfissia” probatoria. Al contrario, la prova potra’ essere prodotta ricominciando l’iter procedurale presso il G.I.P. con l’effetto, e’ vero, di provocare una breve allungamento dei tempi di emersione dell’elemento ma con l’importante risultato di garantire il doppio grado di valutazione nel merito di esso, elemento che potra’ essere saggiato nella sua tenuta anche mediante un’opportuna attivita’ investigativa: attivita’ che, invece, il Tribunale del riesame, ove acquisisca in prima battuta, non puo’ svolgere.

L’ulteriore effetto e’ che il sospetto necessariamente connaturato a un elemento probatorio non vagliato e riscontrato, tale da provocare una naturale spinta alla sottovalutazione dello stesso, e’ destinato a cedere il passo alla chiarezza che proprio da quella attivita’ puo’ derivare, se svolta, nel corso delle indagini, dal titolare dell’azione penale.

6.5. In sostanza, i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall’originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all’intero thema decidendum, costituito dalla verifica dell’esistenza di tutti i presupposti richiesti per l’adozione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare, poiche’ il Tribunale del riesame funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale e’ affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli articoli 273, 274, 275, 278, 280 e 287 codice procedura penale.

6.6. Applicando al caso in esame i predetti principi, richiamati nelle predette pronunzie della S.C. sopra citate, va rilevato che dall’ampiezza della cognizione del giudice del merito dell’impugnazione deriva l’esteso potere di produzione delle parti anche dinanzi al Tribunale del riesame. Ovviamente, la natura del giudizio non consente l’espletamento di attivita’ istruttorie diverse rispetto a quella della produzione documentale, quelle cioe’ proprie dell’ordinario giudizio di appello.

La diversita’ e la maggiore ampiezza del materiale indiziario, portato all’attenzione degli organi giurisdizionali della cautela, rispetto al patrimonio conoscitivo del giudice dibattimentale costituiscono un’evenienza legittima e molto frequente nella pratica.

6.7. L’ulteriore punto di censura dell’ordinanza impugnata relativo all’esiguita’ del termine a difesa concesso risulta generico e privo del requisito di autosufficienza; in proposito, non emerge che tale aspetto sia stato oggetto di specifica doglianza formulata dinanzi al Tribunale del riesame a seguito della produzione dibattimentale e che sia stato richiesto dalla difesa – e negato dall’organo giudicante – un termine di entita’ superiore rispetto a quello concesso. A sua volta il giudice della cautela, nel legittimo esercizio del suo potere discrezionale, riteneva di ammettere i documenti presentati in detta sede, da ritenersi pienamente utilizzabili per le ragioni sopra esposte.

7. Risulta fondato, invece, il motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 codice procedura penale, comma 1, lettera c), e alla scelta della misura cautelare applicabile nei confronti dell’imputato.

Anche ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, di cui all’articolo 274 cit., vanno distinti i requisiti della “concretezza” e dell’attualita’ ” delle esigenze cautelari.

Si ritiene preliminare ed assorbente l’esame del parametro della concretezza, che al pari del requisito dell’attualita’, costituisce un presupposto indefettibile per il riconoscimento della sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce della novella di cui alla Legge n. 47 del 2015.

7.1. In linea generale, l’esistenza del parametro della concretezza va riconosciuto alla sola condizione – necessaria e sufficiente – dell’esistenza di elementi significativi, non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa facilmente commettere reati offensivi dello stesso bene giuridico del reato per cui si procede (conf. Cass., Sez. 1, 16/01/2013 n. 15667, Capogrosso, Rv. 255350).

7.2. Tale principio trova una sua specificazione nel caso di sopravvenute dimissioni dell’imputato dalle cariche, che costituivano l’occasione per la perpetrazione delle condotte criminose contestate.

In tema di misure cautelari personali, infatti, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non e’ impedita dalle dismissioni da parte dell’incolpato dell’ufficio o della funzione, nell’esercizio dei quali realizzava la condotta criminosa; tale valutazione, peraltro, richiede la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l’agente, svolgendo una diversa attivita’, non collegata col ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza dei reati commessi (in tal senso, Cass., Sez. 6, 16/04/2014 n. 18770, De Lucchi, Rv. 259685; Sez. 6, 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252389).

7.3. Il giudice della cautela non forniva spiegazione in ordine alle ragioni, per le quali aveva ritenuto la dismissione da tutte le cariche da parte dell’imputato e il mutamento del quadro politico-istituzionale di riferimento inidonei ad influire sulle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame, in proposito, spiegava che il contesto ambientale, la facilita’ di relazioni e rapporti nonche’ la rete di influenze avevano favorito l’attuazione delle illecite interferenze col normale sviluppo processuale della vicenda.

7.4. Ebbene, in applicazione del principio della S.C. qui sopra esposto, l’eventuale mancato espletamento attuale di funzioni pubbliche, non esclude in assoluto la possibilita’ di effettuare una valutazione negativa della personalita’ dell’imputato ai fini dell’esame delle esigenze cautelari. Le dimissioni da ogni carica non possono ritenersi di per se’ totalmente ininfluenti.

Nella fattispecie, pero’, il giudice a quo non forniva nessun elemento di concretezza in riferimento al rischio invocato, non spiegando in concreto, in modo specifico quali attivita’ professionali, diverse da quelle per le quali si era dimesso da ogni carica, avrebbero potuto rappresentare per il (OMISSIS) un contesto ambientale favorevole alla reiterazione di reati analoghi a quelli per i quali si procede nei suoi confronti.

7.5. Sempre in relazione al requisito della concretezza non chiariva poi le ragioni, per le quali l’eventuale adozione di una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere non potesse salvaguardare le esigenze cautelari di cui all’articolo 274 codice procedura penale, comma 1, lettera c).

7.6. In conclusione, le esigenze connesse alla cosiddetta tutela della collettivita’ devono concretizzarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell’interesse protetto; trattasi di valutazione prognostica di carattere presuntivo. Sul punto il giudice della cautela non forniva concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati per ritenere sussistente il profilo della concretezza e la misura custodiale quale unica idonea a fronteggiare il rischio di recidiva.

8. L’ulteriore motivo di impugnazione inerente alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 codice procedura penale, comma 1, lettera c), sotto il profilo dell’attualita’ delle esigenze cautelari deve ritenersi assorbito.

9. In definitiva l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 codice procedura penale, comma 1, lettera c), e alla selezione della misura coercitiva, con rinvio al Tribunale del riesame procedente per nuovo esame al riguardo in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, con integrale trasmissione degli atti.

Il ricorso va respinto in relazione agli ulteriori motivi di doglianza nei termini sopra prospettati.

Va trasmessa copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. codice procedura penale, comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 codice procedura penale, comma 1, lettera c), e alla selezione della misura coercitiva, e rinvia per nuovo esame al riguardo, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Taranto. Rigetta il ricorso nel resto.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. codice procedura penale, comma 1-ter.

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