Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 22 dicembre 2015, n. 25801
Svolgimento del processo
Con il decreto impugnato il Tribunale di Marsala ha rigettato il reclamo proposto dall’avv. V. S. avverso il decreto del giudice delegato che ha liquidato in e. 11.153,98, anziché nella misura di e. 45.655,02 richiesta, gli onorari spettantigli quale difensore della curatela in un giudizio per revocatoria fallimentare.
Hanno ritenuto i giudici del merito che, diversamente da quanto previsto per la revocatoria ordinaria, l’onorario per i giudizi per revocatoria fallimentare vanno liquidati con riferimento al valore del bene oggetto dell’atto dispositivo, in quanto l’azione non viene proposta a tutela di uno specifico credito della procedura.
Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione l’avv. V. S., deducendo tre motivi d’impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Fallimento di S.A.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 6 d.m. n. 127/2004, dell’art. 9 comma 3 legge n. 794 del 1942, dell’art. 12 preleggi e dell’art. 10 c.p.c., contestando che sia possibile distinguere tra revocatorie ordinarie e revocatorie fallimentari, atteso il significato letterale delle norme e considerata la ormai consolidata giurisprudenza della comune natura indennita
ria delle due azioni.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 132 comma 2 n. 4, 114 e 115 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di giustificare il riferimento a un valore compreso tra £. 103.300,1 ed C. 258.300, anziché al valore dei crediti ammessi al passivo, certamente superiore a due milioni di euro.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 86 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento delle spese di causa in favore della parte vittoriosa. 2. Il ricorso è infondato.
Il riferimento generico dell’art. 6 comma 1 d.m. n. 127/2004, come già dell’art. 9 comma 3 legge n. 794 del 1942, ai giudizi per azioni revocatorie ha una portata generale e deve ritenersi applicabile a tutte le azioni revocatorie, incluse quelle fallimentari. E infatti l’unico precedente di legittimità edito è appunto nel senso che «il valore delle cause per revocatoria fallimentare, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, si determina non in base al valore del bene oggetto del negozio giuridico di cui si chiede la re
voca, ma in relazione al valore dei crediti ammessi al passivo fallimentare, a tutela dei quali l’Azione è proposta» (Cass., sez. I, 3 agosto 1960, n. 2279, m. 881902).
Tuttavia secondo la giurisprudenza di questa corte «in tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell’avvocato per l’opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria, il valore della causa – laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile – si determina, ex art. 6, comma 2, del d.m. n. 127 del 2004, non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia» (Cass., sez. III, 30 settembre 2015, n. 19520, m. 637001).
Occorre del resto rilevare che l’entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l’entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo. Sicché, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al “disputatum” (Cass., sez. III, 12 giugno 2015, n. 12227, m. 635718, Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19013, m. 598672, Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014, m. 598765), risulta plausibile il comnvincimento espresso dai giudici del merito che il valore effettivo della controversia vada determinato con riferimento al valore dei beni oggetto dell’azione. Il ricorso va pertanto rigettato.
Considerato l’incerto argomentare dei giudici del merito, le spese possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Leave a Reply