Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 17 aprile 2015, n. 7917

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto da S.L. e B.C. per esclusione della prole da parte della donna. Alla delibazione si è opposta la B. rilevandone la contrarietà ad ordine pubblico, attesa la lunga convivenza intercorsa tra i coniugi.
A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha affermato che:
– entrambe le parti avevano la volontà comune di escludere la prole con conseguente insussistenza dell’affidamento incolpevole come causa ostativa alla delibazione;
– in ordine alla prolungata convivenza, il contrasto insorto all’interno della prima sezione della Corte di Cassazione doveva essere risolto nel senso dell’adesione all’indirizzo maggioritario dell’ufficio, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che esclude l’ostatività della convivenza.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Cinzia B. . Ha resistito con controricorso S.L. .
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 2 e 8 l. n. 121 del 1985, art. 797 n. 7 cod. proc. civ. 2 e 29 Cost. per non avere la Corte d’Appello ritenuto ostativa alla delibazione per contrarietà ai principi di ordine pubblico la prolungata convivenza (12 anni) nel corso della quale vi è stata anche la nascita di una figlia. La convivenza è stata effettiva e piena e tale è rimasta fino alla separazione consensuale. Solo successivamente è stato instaurato il giudizio in sede ecclesiastica. Pertanto, afferma la parte ricorrente, che lo S. , consapevole della riserva di entrambi sulla procreazione ha accettato il matrimonio e concorso a un vero e proprio consorzio familiare ed affettivo. Peraltro nella sentenza impugnata la delibazione viene operata con il mero richiamo apodittico ai precedenti dell’ufficio senza nulla rilevare in concreto in ordine alla convivenza e alla sua effettività.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 183, 189 e 796 cod. proc. civ. per avere la Corte ritenuto ammissibili nuove domande contenute in una memoria depositata irritualmente.
In ordine al primo motivo deve rilevarsi che le condizioni di riconoscimento dell’efficacia delle pronunce dei tribunali ecclesiastici di nullità del matrimonio canonico nel nostro ordinamento ed in particolarità l’applicazione del canone dell’ordine pubblico interno (art. 797 comma 1 n. 7 cod. proc. civ., cui si rinvia in virtù dell’art. 8 paragrafo 2 dell’Accordo e del punto 4 del Protocollo addizionale, firmati a Roma il 18 febbraio 1984, resi esecutivi dalla l. n. 121 del 1985) sono state significativamente incise dalla pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 16379 del 2014.
In questa sentenza, a composizione di un contrasto preesistente creatosi nella prima sezione della Corte di Cassazione, le S.U. hanno affermato “la convivenza come coniugi deve intendersi – secondo la Costituzione (artt. 2,3, 29, 30 e 31), le Carte Europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ed il Codice civile – quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.
In tal modo intesa, la convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali,convenzionali ed ordinarie, di ordine pubblico italiano e, pertanto, anche in applicazione dell’art. 7, primo comma, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa – ai sensi dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma l’18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell’art. 8, numero 2, lettera c, dell’Accordo e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell’art. 797, primo comma, n. 7, cod. proc. civ. — alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale”.
Le S.U. hanno, tuttavia precisato che “La convivenza come coniugi – come situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di 1 matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l’onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d’ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva”.
Alla luce dei principi sopra indicati deve rilevarsi che la parte ricorrente aveva eccepito come condizione ostativa alla delibazione la convivenza ultradecennale, sottolineandone l’effettività. La Corte d’Appello, escludendo il rilievo di tale elemento fattuale in quanto non ritenuto incidente sul parametro della corrispondenza della decisione all’ordine pubblico interno non aveva valutato, in concreto la “complessità fattuale” che la convivenza coniugale deve rivestire per poter costituire un ostacolo alla delibazione. Al riguardo deve osservarsi che l’accertamento del giudice di merito, secondo le S.U., non deve limitarsi al superamento del limite temporale individuato in tre anni ma rivolgersi all’intrinseca ed effettiva realizzazione della comunione spirituale e materiale, sostenuta dai doveri di responsabilità e solidarietà indicati dalla legge. Ne consegue che, una volta prospettata tempestivamente la predetta eccezione, il giudice della delibazione deve verificare l’allegazione di fatti specifici e rilevanti riguardanti l’effettività della convivenza coniugale ed, in caso di contestazione, deve essere condotto sulla base delle deduzioni probatorie di parte, un puntuale accertamento istruttorie La prova dell’effettività della convivenza può essere desunta anche per presunzioni.
In conclusione, nel caso di specie, l’incontestato superamento della durata triennale della convivenza e la tempestiva formulazione dell’eccezione nel giudizio di merito conducono all’accoglimento del primo motivo con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna perché verifichi l’effettività della convivenza secondo i parametri esattamente individuati dalle S.U..
Il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile perché non diretto a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata ma l’ammissibilità endoprocessuale di atti difensivi non adeguatamente identificati.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il secondo motivo. Accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento.

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