Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 15 ottobre 2015, n. 20878

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. prof. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. prof. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 23 aprile 2009;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS);

Udite le conclusioni del P.M., Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigetto’ il reclamo proposto dal commercialista prof. (OMISSIS) avverso il decreto con il quale il giudice delegato al fallimento della (OMISSIS) s.p.a. gli aveva liquidato la somma di euro 20.000 per l’attivita’ di consulenza tecnica svolta dal professionista in un giudizio promosso dalla curatela fallimentare nei confronti della (OMISSIS), disattendendo la richiesta di liquidare il compenso nella misura euro 557.470,50, in via principale, o di euro 122.840, richiesta in via subordinata.

Ritennero i giudici del merito che, pur avendo prestato la propria attivita’ in ambito processuale, il prof. (OMISSIS) dovesse essere qualificato come coadiutore del curatore fallimentare e compensato a norma della L.F., articolo 32, comma 2, non potendo essere equiparato al professionista legale che obbligatoriamente rappresenta e assiste il curatore nei giudizi contenziosi, bensi’ al consulente tecnico d’ufficio, per la natura pubblicistica dell’incarico, conferito nell’ambito di un fallimento per le finalita’ istituzionali della procedura. Per la cassazione del decreto ricorre il prof. (OMISSIS) e propone un unico motivo di impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., assuntrice del concordato proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. e omologato. Non ha spiegato difese il Fallimento (OMISSIS) s.p.a..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell’articolo 2233 c.c., comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 1994, articolo 31, comma 1, lettera a), Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 49 e ss., Decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1980, articolo 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1988, articolo 2, articoli 84 e 85 c.p.c., L.F., articoli 25, 31 e 32, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano erroneamente equiparato il consulente di parte al consulente d’ufficio solo per la provenienza pubblica dell’incarico conferitogli.

2. Premesso che la sopravvenuta omologazione del concordato non ha effetti sul procedimento in corso (Cass., sez. 1 , 21 luglio 2011, n. 16040, n. 619694), il ricorso e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “il consulente di parte svolge, nell’ambito del processo, attivita’ di natura squisitamente difensiva, ancorche’ di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita; pertanto, il suo espletamento e’ riconducibile al contratto d’opera professionale; ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non e’ possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d’ufficio, la cui attivita’ non si ricollega ad un rapporto contrattuale” (Cass., sez. 6 , 22 settembre 2011, n. 19399, m. 619758, Cass., sez. 1 , 6 agosto 2014, n. 17708, m. 632174).

In particolare si e’ chiarito come la prestazione professionale del consulente di parte non sia equiparabile in alcun modo a quella del consulente tecnico d’ufficio, “il quale opera in posizione d’imparzialita’, fornendo al giudicante elementi di valutazione per la risoluzione di questioni il cui esame presupponga il possesso di specifiche cognizioni tecniche (c.d. consulenza deducente), nonche’, in, casi particolari, procedendo egli stesso alla rilevazione di fatti il cui accertamento richieda l’utilizzazione delle predette competenze”.

Il decreto impugnata va pertanto cassato con rinvio.

 

P.Q.M.

 

La Corte in accoglimento del ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *