Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 14 ottobre 2015, n. 20750

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappr. e dif. dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elett. dom. in (OMISSIS), nello studio del terzo, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. in liq. ed in amm.str., in persona dei comm.str. p.t., rappr. e dif. dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elett. dom. presso lo studio del secondo, in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza Trib. Milano 26.5.2009 n. 7017/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 16 settembre 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati (OMISSIS) per il ricorrente e (OMISSIS) per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Il PROCESSO

 

(OMISSIS), avvocato, impugna il decreto Trib. Milano 26.5.2009 con cui venne respinta la sua opposizione al decreto reiettivo della domanda di ammissione al passivo del suo credito professionale, disattesa sul punto del riconoscimento della causa di prelazione invocata ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, e L.F., articolo 54, a titolo di compenso per prestazioni rese alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. in amministrazione straordinaria.

Come gia’ in sede di verifica dei crediti il giudice delegato, il quale aveva ammesso il credito al chirografo, per come insinuato e quanto all’importo di euro 8.938,51 complessivi (risultante da due distinte prestazioni professionali), anche il tribunale ebbe cosi’ a negare il riconoscimento del privilegio, assumendo non esistente alcuna controversia in punto di “titolarita’ dei crediti” e “toro quantificazione”, ma rilevando che il pacifico svolgimento dell’attivita’ professionale da parte dell’avvocato opponente “quale membro dello Studio legale (OMISSIS) e nell’ambito del contesto organizzativo di questo studio” costituiva di per se’ condizione ostativa all’accoglimento completo della domanda. Osservo’ invero il collegio milanese che la norma invocata era di stretta interpretazione, attenendo alle prestazioni imputabili al professionista contemplato uti singulus e cosi’ negandosi che del medesimo trattamento, derogatorio della par condicio creditorum ed al pari delle altre ipotesi meritevoli di cui alla tassativa elencazione di cui all’articolo codicistico, potesse beneficiare il professionista membro di un’associazione professionale, soprattutto se di dimensioni medie o grandi. La natura squisitamente retributiva del credito azionato e la stretta personalita’ della prestazione erano peraltro elementi, assenti nella fattispecie, ostativi altresi’ ad un’operazione ermeneutica di tipo estensivo.

Il ricorso e’ affidato a due motivi, la procedura fallimentare resiste con controricorso, vi sono memorie di entrambe le parti ex articolo 378 c.p.c..

 

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato il tribunale ove ha disconosciuto il privilegio ai crediti dell’avvocato ricorrente a causa delle dimensioni dello studio professionale in cui egli aveva prestato la sua attivita’.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ancora dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato la pronuncia ove la indicata appartenenza dell’avvocato professionista allo studio professionale avrebbe incrinato la personalita’ della prestazione resa in quel contesto.

I due motivi di ricorso, da trattare unitariamente per l’evidente connessione, sono fondati, osservando questa Corte che la pronuncia del tribunale da bensi’ atto che l’avvocato (OMISSIS) risulterebbe sia titolare del credito sia creditore per l’intera somma insinuata ed ammessa, salve le connotazioni di grado e qualita’ connesse all’esito della propria domanda e tuttavia rimarca l’esercizio di un’attivita’ professionale del medesimo “quale membro dello Studio legale (OMISSIS) e nell’ambito del contesto organizzativo di questo studio”. Tale doppia enunciazione integra un accertamento di fatto, sinteticamente ma inequivocamente premesso dal giudice che – al di la’ della lunga dissertazione successiva sui presupposti dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2 – comunque dimostra di aver ricostruito la fattispecie concreta indicandone con chiarezza anche le fonti di prova e pero’, anche in base ai limiti della domanda dei commissari straordinari, non ponendo in discussione sia l’accertamento del credito sia la sua riferibilita’ proprio all’avvocato (OMISSIS), infatti ammesso allo stato passivo in via chirografaria.

Ne consegue la contraddizione di un credito riconosciuto in capo al singolo professionista e come tale, ma disatteso nella sua qualita’ prelatizia, benche’ invocata dal medesimo, asserzione che ha rinvenuto nella pronuncia una coppia di paradigmi esplicativi direttamente incidenti non sulla fattispecie concreta (per vero assente nella ricognizione critica dell’impugnante), ma proprio sulla latitudine operativa della norma applicata, l’articolo 2751 bis c.c., n. 2, circoscritta – per i giudici milanesi – ai crediti dei prestatori d’opera intellettuale svolgenti attivita’ in un contesto organizzativo di modeste dimensioni, con riflessi negativi sulla natura retributiva del credito e la personalita’ della prestazione resa allorquando tale contesto non sia rinvenibile in una coalizione cooperativa, come lo studio professionale di dimensioni medie o grandi o l’associazione professionale.

L’assunto non appare condivisibile. Come statuito in recente arresto di questa Corte, la questione va invero inquadrata apprezzando se il giudice di merito abbia risposto al quesito “se il cliente abbia conferito l’incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all’entita’ collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli e’ organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato”, conseguendone che “nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorche’ necessariamente (ossia a prescindere dal fatto che lo studio sia nella titolarita’ di un singolo o di piu’ professionisti) comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perche’ ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un’attivita’ che e’ essenzialmente imprenditoriale”. (Cass. 4485/2015, sulla scia di 22439/2009). Tale interrogativo, come anticipato, e’ stato oggetto di contraddittorio e di esplicita pronuncia nel primo senso, sul punto priva di contestazione o smentita puntuale e dunque essa, di per se’, toglie ogni valore alle ulteriori affermazioni, degradabili a livello di osservazioni non pertinenti rispetto alle premesse, pur rese dal tribunale, ove si dubita che la prova del conferimento del mandato al singolo avvocato, che faccia parte dell’associazione, sia in grado di dimostrare che la sua electio si sia appuntata sulla sua persona in quanto tale e non piuttosto in quanto componente di “uno studio assai noto ed accreditato”. Si tratta di una proposizione del tutto disallineata non solo, come visto, rispetto alla ricognizione concreta della prestazione (pacificamente resa da (OMISSIS) e come avvocato, infatti gia’ ammesso allo stato passivo), ma anche avendo riguardo alla gittata della disposizione normativa applicata, nel cui perimetro non e’ instaurabile alcuna presunzione delimitativa della personalita’ della prestazione stessa ove erogata da un professionista (per di piu’ ordinistico) correlato organizzativamente ad altri in un contesto associato.

Ne’ la portata della “intestazioni” degli avvisi di parcella, alla base della motivazione ripresa dal tenore del decreto del giudice delegato, si muta in fattore decisivo per la ribadita eccettuazione dal privilegio, una volta ammesso il credito e dunque la sua imputabilita’ a prestazione effettuata dal richiedente singolo avvocato insinuato con successo al passivo. Tanto piu’ che, oltre che nel precedente citato, anche per altre vicende questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che va escluso che il credito privilegiato nascente dal rapporto negoziale che si instaura fra il cliente ed il singolo professionista degradi a chirografo nel caso in cui sia oggetto di cessione all’associazione cui il professionista appartiene (meccanismo in astratto compatibile con una dissociazione tra svolgimento unipersonale del mandato e contabilizzazione finale del credito): al contrario, essendo questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato sara’ legittimato a far valere il diritto al privilegio (Cass. 11052/2012, 18455/2011), cio’ impone, per la fattispecie in esame, di escludere che la “intestazione” dell’avviso di parcella sia di per se’ elemento risolutore.

L’accoglimento del ricorso, pur se su una questione di mero inquadramento tipologico del credito, impone a questa Corte, con la cassazione della decisione impugnata, di rinviare al giudice del merito, per la necessita’ di ulteriore, attivita’ istruttoria, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, in punto di esatta determinazione degli altri crediti patimenti richiesti in via privilegiata ma la cui sorte solo in parte discende dalla fondatezza della censura esaminata avendo riguardo al credito per il capitale della prestazione professionale. Al giudice del rinvio competera’ altresi’ la liquidazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

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