Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 18 novembre 2016, n. 49194

Può chiedere in ogni momento di essere affidato al servizio sociale chi intenda sottoporsi al programma di recupero intraprendendo l’attività terapeutica sulla scorta di un programma concordato, appunto con un’azienda sanitaria locale o con una struttura autorizzata

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 18 novembre 2016, n. 49194

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (ALIAS) N. IL (OMISSIS) alias (OMISSIS);

avverso il Decreto n. 4930 del 2015 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 12/11/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIRO ANTONIO;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott.ssa MARINELLI Felicetta, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze con decreto in data 12/11/2015 dichiarava inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di (OMISSIS) che aveva richiesto la sospensione dell’ordine di carcerazione Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 90, o la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 94.

Osservava il Tribunale che l’istanza postulasse un programma di recupero gia’ effettuato. Nel caso in esame, contrariamente, il soggetto (gia’ espulso Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 16) intendeva sottoporsi al programma terapeutico finalizzato alla risoluzione della dipendenza.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) a mezzo del difensore di fiducia. Lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe partito da un presupposto interpretativo errato e, cioe’, che il soggetto dovesse essere attualmente sottoposto ad un programma terapeutico tralasciando l’alternativa, riservata al soggetto stesso di sottoporsi ad un programma presso la AUSL o presso altra struttura autorizzata per legge. La condizione era stata assolta nel caso di specie, poiche’ l’istante aveva ottenuto tramite il Sert di Pistoia la disponibilita’, condizione propedeutica alla concessione della misura alternativa alla detenzione.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e va accolto.

1. La motivazione del decreto, con cui si e’ addivenuti alla impugnata declaratoria d’inammissibilita’ fa riferimento alla circostanza che l’istanza presuppone un programma di recupero gia’ effettuato. Nel caso de quo, si legge, il soggetto intenderebbe sottoporsi al programma terapeutico finalizzato alla risoluzione della dipendenza.

L’istante, contrariamente, aveva richiesto non solo la sospensione dell’esecuzione, Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 90, ma l’affidamento in casi particolari Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 94.

La norma da ultimo indicata ammette all’affidamento il soggetto che abbia in corso un programma di recupero. Al pari, puo’ richiedere in ogni momento di essere affidato al servizio sociale chi intenda sottoporsi al programma di recupero intraprendendo l’attivita’ terapeutica sulla scorta di un programma concordato, appunto, con un’azienda sanitaria locale o con una struttura autorizzata.

Ebbene, la motivazione dell’impugnato decreto non risulta adeguata sul punto.

Ne’ puo’ ritenersi che il giudice a quo abbia esplicitato le ragioni che inducevano a ritenere non idonea la disponibilita’ ottenuta dal Sert di Pistoia e la documentazione integrativa depositata, giungendo, cosi’, ad affermare l’inammissibilita’ dell’istanza. Piuttosto il provvedimento impugnato si sarebbe dovuto confrontare con la richiesta di sottoporsi a programma terapeutico da parte dell’istante, sia pur per disattendere la domanda stessa, spiegandone, tuttavia, le ragioni, con una valutazione oggettiva sulla concedibilita’ o meno del beneficio invocato.

3. Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio, limitatamente all’affidamento terapeutico e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato in ordine all’affidamento terapeutico e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze

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