Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 18 novembre 2016, n. 49178

Qualora la sentenza di condanna di primo grado non abbia esaminato la questione dell’amnistia (propria), al condannato è consentito di formulare richiesta di applicazione di tale beneficio in sede di esecuzione anche nel caso in cui avrebbe potuto prospettare la questione con l’atto di appello

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 18 novembre 2016, n. 49178

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. l'(OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 61/2015 TRIBUNALE di PIACENZA, del 10/06/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Esposito Aldo;

lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che chiedeva disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/07/2015 il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza della medesima autorita’ giudiziaria del 21/04/2015 di rigetto di istanza di applicazione dell’amnistia propria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1990, n. 75, al reato di appropriazione indebita commesso in data (OMISSIS), per cui era stato condannato con sentenza del Pretore di Piacenza del 16/02/1990, irrevocabile il 24/05/1990.

Nel provvedimento era osservato che il (OMISSIS), al fine di poter beneficiare della richiesta amnistia propria concessa col citato provvedimento entrato in vigore tra le date di emissione della sentenza e la notifica dell’estratto contumaciale (21/05/1990), avrebbe dovuto impugnare la sentenza, in modo che il giudice di appello si pronunciasse sul punto: l’intervenuta irrevocabilita’ della sentenza consentiva di procedere solamente ad applicare l’amnistia c.d. impropria, con conseguente dichiarazione di estinzione della pena, ma l’istante non vi aveva interesse, essendosi gia’ verificato l’effetto estintivo di cui all’articolo 167 c.p..

Secondo l’organo giudicante, l’impugnazione proposta da (OMISSIS), concorrente nello stesso reato contestato al (OMISSIS) e condannato con la stessa sentenza anche per altri fatti e la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta amnistia disposta dalla Corte d’appello di Bologna non avrebbero potuto giovare anche al (OMISSIS), non essendosi verificato l’effetto estensivo dell’impugnazione di cui all’articolo 203 c.p.p., 1930 (applicabile al caso di specie, in quanto si trattava di procedimento che proseguiva con l’osservanza del codice di rito del 1930 ai sensi dell’articolo 242 disp. att. c.p.p., comma 1, lettera a, – articolo 203 cit. peraltro sostanzialmente trasfuso nell’articolo 587 c.p.p. vigente). Nel provvedimento impugnato, infatti, i motivi di appello redatti dal difensore del (OMISSIS), concorrente nello stesso reato, erano esclusivamente personali.

2. La difesa del (OMISSIS) proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:

Nullita’ dell’ordinanza impugnata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 672 c.p.p., in relazione all’articolo 151 c.p., nonche’ per mancanza di motivazione.

La difesa premetteva di aver richiesto l’applicabilita’ del provvedimento di amnistia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75. Stante l’entrata in vigore del provvedimento di clemenza in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna suindicata, chiedeva la dichiarazione di estinzione del reato e di ogni altro effetto penale, denegata dal giudice sulla presunta impossibilita’ di operare dell’effetto estensivo dell’impugnazione del ricorrente, neppure richiesto nell’istanza.

Ad avviso del difensore, la disposizione di cui all’articolo 672 c.p.p., attribuiva al giudice dell’esecuzione il potere di applicare l’amnistia, indipendentemente dall’epoca del provvedimento di clemenza (sia se intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, configurandosi, in tal caso, quale causa estintiva della pena, sia se intervenuto prima, agendo, in tal caso, quale causa di estinzione del reato).

La difesa rilevava la possibilita’ di conoscere non solo della causa estintiva verificatasi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma anche di quella preesistente alla pronuncia di condanna irrevocabile, purche’ non esclusa dal giudice della cognizione; l’articolo 672 c.p.p., infatti, non distingueva tra amnistia “propria” e “impropria”, richiamando genericamente il provvedimento di clemenza di cui all’articolo 151 c.p..

Secondo tale orientamento, in caso di sussistenza delle condizioni per l’applicazione del provvedimento di amnistia gia’ prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ancorche’ non impugnata, non vi sarebbe stata alcuna preclusione per l’applicazione della stessa, in sede esecutiva; l’intervenuta irrevocabilita’, infatti, doveva configurarsi quale elemento del tutto neutro al riguardo.

La difesa osservava che l’amnistia c.d. propria, infatti, doveva ritenersi equiparabile ad un’ipotesi di abrogazione della legge penale, sebbene parziale e limitata nel tempo, ovvero ad una particolare forma di abolitio criminis. Il provvedimento di amnistia propria, a differenza dell’amnistia impropria, incidente sulla punibilita’ in concreto, si configurava quale evento assimilabile all’abrogazione della norma incriminatrice e alla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della stessa, di cui all’articolo 673 c.p.p.. Il Tribunale di Piacenza ometteva di argomentare su tale punto, fulcro essenziale della richiesta. Tale obbligo di motivazione, nel caso, avrebbe dovuto essere ancora piu’ penetrante a causa dell’orientamento giurisprudenziale e dottrinario, secondo cui al giudice dell’esecuzione doveva essere attribuita la competenza a conoscere dell’abolitio criminis, ancorche’ intervenuta in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

Va premesso che, nel caso in esame, era stata rigettata l’istanza proposta da (OMISSIS) al giudice dell’esecuzione di applicazione dell’amnistia propria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1990, n. 75, in ordine al reato di appropriazione indebita commesso in data (OMISSIS), per cui era stato condannato con sentenza del Pretore di Piacenza del 16/02/1990, irrevocabile il 24/05/1990. Era altresi’ rigettata l’opposizione proposta dal (OMISSIS) dinanzi al medesimo giudice con provvedimento impugnato nella presente sede.

2. La condanna del (OMISSIS) era intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto di amnistia, per cui il giudice di cognizione non avrebbe potuto applicare direttamente l’istituto. Pertanto, non si e’ formato un giudicato negativo in ordine alla possibilita’ di riconoscere il predetto beneficio ne’ la scelta di proporre impugnazione della sentenza di condanna risultava obbligatoria per l’interessato. Conseguentemente, la circostanza dell’entrata in vigore del predetto decreto in epoca anteriore rispetto alla data di scadenza del termine per proporre appello risulta irrilevante.

Nella pronunzia impugnata, per denegare il riconoscimento dell’amnistia era invocata l’assenza di effetto estensivo dell’appello proposto dall’originario coimputato, perche’ i motivi di impugnazione dovevano ritenersi esclusivamente personali e riferibili solo a quest’ultimo (doglianze in ordine alla condanna per ulteriori reati, concessione delle attenuanti generiche, ecc.). Tuttavia, tale principio non puo’ ritenersi operante nella fattispecie, in cui, come sopra indicato, la questione in ordine all’applicabilita’ dell’amnistia non e’ coperta da giudicato.

Nel provvedimento impugnato si e’ poi sostenuto che l’intervenuta irrevocabilita’ della sentenza di condanna aveva precluso la possibilita’ di ottenere l’amnistia propria.

In proposito, pero’, occorre rilevare che la disposizione di cui all’articolo 672 c.p.p., nel riconoscere il diritto del condannato di ottenere il beneficio dell’amnistia non distingue tra amnistia propria ed impropria e, pertanto, anche sotto tale profilo, l’interesse del condannato ad ottenere integrale applicazione dell’istituto non puo’ essere compresso. Ne’ puo’ comprimersi la facolta’ del condannato di impugnare la pronunzia in fase di cognizione o di attivarsi in sede di esecuzione.

Trattandosi di amnistia propria deve poi ritenersi sussistente un interesse del condannato alla sua applicazione, indipendentemente dalla circostanza se sia o meno terminata l’esecuzione della pena, non occorrendo cioe’ che il suo riconoscimento abbia pratica incidenza sulla pena da espiare.

In conclusione deve ritenersi che, qualora la sentenza di condanna di primo grado non abbia esaminato la questione dell’applicabilita’ dell’amnistia (propria), al condannato e’ consentito di formulare richiesta di applicazione di tale beneficio in sede di esecuzione anche nel caso in cui avrebbe potuto prospettare la questione con l’atto di appello.

3. Pertanto, alla luce del principio di diritto espresso in ordine all’ammissibilita’ nel caso in esame della richiesta di amnistia propria in fase esecutiva, l’ordinanza va annullata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, affinche’ verifichi la sussistenza dei presupposti di applicabilita’ dell’amnistia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1990, n. 75.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Piacenza

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *