Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 17 maggio 2016, n. 20470

In tema di liberazione anticipata, trattandosi di beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena al momento della sua irrogazione, non si applicano le disposizioni dell’art. 2 c.p., dell’art.25 Cost. e neppure quelle dell’art. 7 Cedu. In particolare non ha vigore ultrattivo la disposizione del decreto legge 23/12/2013 che consentiva la concessione della liberazione anticipata speciale anche ai condannati per reati di cui all’art.4 bis O.P., disposizione che non è stata recepita nella legge di conversione 21/2/2014 n.10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 17 maggio 2016, n. 20470

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefan – Presidente
Dott. MAZZEI Antonel – rel. Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28 ottobre 2014 del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa il 28 ottobre 2014, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 69 bis, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, in data 5 marzo 2014, che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di liberazione anticipata speciale, presentata a norma del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 4, commi 1 e 4, prima della conversione in L. 21 febbraio 2014, n. 10.
Il mancato riconoscimento del beneficio e’ stato giustificato con la radicale esclusione di tutti i condannati in espiazione di pena per delitti previsti dall’articolo 4 bis Ord. Pen. dal novero dei destinatari della liberazione anticipata speciale, giusta modifica apportata dalla legge di conversione n. 10 del 2014, articolo 1, al Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, che, nell’originaria versione, consentiva l’accesso al beneficio anche ai condannati per i predetti delitti nel caso in cui avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalita’.
2. Avverso il provvedimento suddetto ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) personalmente, il quale deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), violazione della L. n. 10 del 2014, e prospetta questione di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, comma 1, nel testo di cui alla Legge di Conversione n. 10 del 2014, ove interpretato nel senso sostenuto nell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ deduce motivi manifestamente infondati, come gia’ rilevato dalla Corte nelle sentenze di questa stessa sezione, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260848, e n. 3130 del 19/12/2014, dep. 22/01/2015, Moretti, Rv. 262060, che hanno rilevato l’inammissibilita’ del beneficio speciale nei riguardi dei condannati in espiazione di pena per delitti previsti dall’articolo 4 bis Ord. Pen..
Il ricorrente postula l’applicazione della disciplina speciale di particolare favore recata dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, articolo 4, che estendeva a tutti i condannati la detrazione di settantacinque giorni (anziche’ quarantacinque) per ogni singolo semestre di pena scontata, a titolo di liberazione anticipata prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54.
In particolare il detto comma 4, eliminato dalla legge di conversione, prevedeva che “Ai condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, la liberazione anticipata puo’ essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalita’”; successivamente, per effetto delle modifiche al comma 1, apportate dalla legge di conversione, il riconoscimento della maggiore detrazione di pena e’ previsto “Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis”.
Il ricorrente, pur essendo in espiazione di pena per delitto previsto dalla L. n. 354 del 1975, articolo 4 bis, sostiene che le modifiche apportate in sede di conversione in legge non s’applicherebbero al condannato che aveva fatto istanza prima di detta conversione, vuoi perche’ la normativa di cui si discute, incidendo sulla pena, avrebbe carattere sostanziale; vuoi perche’ occorrerebbe comunque far riferimento al momento della domanda.
Come gia’ osservato nei precedenti giurisprudenziali richiamati in esordio, gli argomenti in diritto a sostegno della tesi del ricorrente sono infondati, poiche’ errato ne e’ il presupposto.
Le disposizioni in materia di liberazione anticipata non hanno natura incriminatrice poiche’ attengono all’esecuzione della pena e non alla sua determinazione, non incidendo sulla sanzione e sul fatto cui essa attiene; e il tempo che rileva ai fini del rispetto del principio dell’irretroattivita’ della legge penale (articolo 25 Cost., comma 2; articolo 7, comma 1, Cedu; articolo 11 preleggi) e, in particolare, della disposizione meno favorevole (articolo 2 c.p., comma 4), e’ quello del fatto e non il tempo della domanda di un beneficio penitenziario, come quello evocato nel caso in esame.
La regola che fa riferimento alla disciplina vigente al momento della domanda (in base al principio generale di cui costituisce espressione l’articolo 5 c.p.c.) postula che si verta in materia attinente alla giurisdizione o alla competenza, ovverosia in materia squisitamente processuale, cio’ che costituisce l’esatto contrario della tesi giuridica del ricorrente, secondo cui la norma piu’ favorevole contenuta nel decreto legge, sebbene non convertita in legge, dovrebbe prevalere proprio in forza della sua natura sostanziale, essendo in vigore al tempo della domanda del beneficio penitenziario speciale.
Non alla domanda dunque occorre aver riguardo, ma al “tempo” di espiazione in cui si e’ tenuta la condotta della quale si chiede la valutazione al fine di ottenere la maggiore detrazione di pena.
Ed e’ fin troppo agevole osservare che, al tempo del comportamento da valutare, la norma in tema di liberazione anticipata speciale, estesa ai condannati per delitti previsti dall’articolo 4 bis Ord. Pen., non era prevista, poiche’ il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, da cui e’ stata introdotta, e’ entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e la norma estensiva e’, comunque, definitivamente decaduta, per mancata conversione, in forza di L. 21 febbraio 2014, n. 10, vigente dal 22 febbraio 2014.
Ne discende che non sono pertinenti al caso in esame l’articolo 25 Cost., comma 2; l’articolo 11 preleggi; e l’articolo 2 c.p., comma 3.
Neppure osta alla tesi qui sostenuta la pur richiamata giurisprudenza della Corte Edu.
Sia la giurisprudenza costituzionale (C. cost., ord. n. 10 del 1981 e sent. n. 376 del 1997), sia la giurisprudenza della Corte Edu costantemente escludono che, in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata in particolare, sia applicabile il principio della irretroattivita’ della legge piu’ sfavorevole. Ed espressamente anche la Corte Edu, sent. Grande Camera del 21.10.2013, Del Rio Prada contro Spagna, ric. n. 42750/09, evidenzia che: “Sia la Commissione sia la Corte hanno delineato nella loro giurisprudenza una distinzione tra una misura che costituisce in sostanza una pena e una misura che riguarda l’esecuzione o l’applicazione della pena. Conseguentemente, se la natura e il fine della misura riguarda la detrazione di pena o una modifica del regime di liberazione anticipata, essa non fa parte della pena ai sensi dell’articolo 7 (…)”.
E, soprattutto, sul piano del diritto costituzionale, va rilevato che i principi regolanti in vario modo il fenomeno della successione di leggi nel tempo non s’attagliano al differente fenomeno in esame, che concerne la sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione e che trae regola direttamente dall’articolo 77 Cost..
Questo, al comma 3, dispone infatti che “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
In altri termini, inefficacia” del decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che puo’ farsi salva e’ da ritenere per principio circoscritta ai soli atti o “rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti” e non puo’ in alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti quando la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto.
Come osserva, infatti, C. cost. n. 51 del 1985, l’articolo 77 Cost., terzo comma, “in nessun caso considera la norma dettata con “decreto-legge non convertito” come norma in vigore nel tratto di tempo tra la sua adozione e quello della mancata conversione; ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il decreto-legge non convertito, di ogni effetto fin dall’inizio), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato u’ come appare anche dagli altri due commi dell’articolo 77 Cost. – a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potesta’ legislativa), vieta di considerarla tale”.
Dunque, “indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un decreto-legge non convertito non ha (…) attitudine, alla stregua dell’articolo 77 Cost., comma 3 e u.c., ad inserirsi in un fenomeno “successorio”, quale quello descritto e regolato dall’articolo 2 c.p., commi 2 e 3″, ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattivita’ delle disposizioni di sfavore.
Riguardo alla tesi, pur sostenuta nel ricorso, di una lettura disgiunta del Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, commi 1 e 2, come modificato dalla Legge di Conversione n. 10 del 2014, nel senso di escludere i condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis Ord. Pen. dal beneficio speciale solo per i semestri compresi nei due anni successivi all’entrata in vigore del decreto medesimo, ovvero dal 24 dicembre 2013 al 24 dicembre 2015, giusta espressa previsione di cui al predetto articolo 4, comma 1, del decreto convertito, consentendo invece l’accesso alla liberazione anticipata speciale per i semestri antecedenti, a decorrere dal 1 gennaio 2010, non essendo espressamente formulata analoga esclusione nel secondo comma del medesimo articolo, la Corte ha gia’ affermato che, in tema di liberazione anticipata speciale, il Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, primi tre commi, come convertito dalla L. n. 10 del 2014, vanno letti in progressione e compongono un sistema unitario che riconosce ai soli condannati per reati diversi da quelli indicati dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4 bis, una ulteriore riduzione di pena, a titolo di liberazione anticipata e secondo i criteri dell’articolo 54 ord. pen., per tutti i semestri di pena detentiva scontata in carcere comprendenti i periodi che vanno dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262061).
E’, dunque, erronea la tesi del ricorrente che scompone il Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, primi due commi, cit., sostenendo una differente disciplina di accesso al beneficio speciale per condannati in esecuzione di pena per gli stessi tipi di reato, inclusi nei cataloghi di cui all’articolo 4 bis Ord. Pen., fondata esclusivamente su un dato temporale, come tale non esente da profili di arbitrarieta’ discriminante.
Manifestamente infondata, infine, e’ la prospettata questione di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 4, come convertito dalla L. n. 10 del 2014, laddove prevede l’esclusione dei condannati per reati ricompresi nell’articolo 4 bis Ord. Pen., dalla disciplina di maggiore favore in tema di entita’ della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento agli articoli 3, 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 3 CEDU. Cio’ perche’ la disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, puo’ essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da situazioni cui si collega una connotazione di peculiare pericolosita’, e, di per se’, non e’ causa generatrice di trattamenti inumani o degradanti (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261880).
In conclusione, va ribadito il seguente principio di diritto: in tema di liberazione anticipata, trattandosi di beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento di commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione, non si applicano le disposizioni dell’articolo 2 c.p., e dell’articolo 25 Cost., e neppure quelle dell’articolo 7 Cedu; in particolare, non puo’ ritenersi suscettibile di vigore ultrattivo la disposizione – non recepita dalla legge di conversione – di cui al Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 4, intitolato “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, la quale ai comportamenti pregressi dei detenuti per delitti cosiddetti ostativi, di cui all’articolo 4 bis Ord. Pen., collegava un effetto favorevole seppure a condizioni piu’ rigorose rispetto a quelle previste nei riguardi dei detenuti per delitti non ostativi; tale disposizione, infatti, non e’ stata recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, che all’articolo 4, comma 1, del decreto legge ha espressamente premesso l’esclusione dei condannati per taluno dei delitti di cui all’articolo 4 bis, cit., dal beneficio della liberazione anticipata speciale, operante invece nei riguardi degli altri detenuti per i semestri di pena scontata gia’ positivamente valutati a decorrere dal 1 gennaio 2010 e per quelli ancora da espiare per un periodo di due anni dalla data del 24 dicembre 2013 di entrata in vigore del medesimo decreto.
2. Alla dichiarazione di inammissibilita’ segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali e non anche della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili evidenti di colpa, considerata l’epoca di presentazione della domanda in relazione al progressivo consolidamento della giurisprudenza sulla questione dedotta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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