Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 31 maggio 2016, n. 11327

Il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 31 maggio 2016, n. 11327

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19488-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 50/2008 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO, depositata il 16/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR del Molise n. 50/03/2008 che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuenti (OMISSIS) e (OMISSIS), componenti dello studio legale associato (OMISSIS) – (OMISSIS) nei confronti del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni 1998, 1999 e 2000.
La CTR, in particolare, affermava la carenza del presupposto impositivo, costituito dall’autonoma organizzazione, rilevando l’assenza di elementi organizzativi pregnanti, quali l’impiego di ingenti capitali e di gestione del personale, evidenziando altresi’ la mancanza di significative spese e costi di gestione, nonche’ l’utilizzo di modesti capitali e beni strumentali di esiguo valore.
I contribuenti non hanno svolto, nel presente giudizio, attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di valutare gli elementi forniti dall’Ufficio, comprovanti spese per collaborazioni, costi per immobili, spese per acquisti di beni strumentali, risultanti dalle stesse dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, esercenti attivita’ professionale di avvocato in forma associata.
Il motivo e’ fondato.
Deve premettersi che l’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza di per se’ idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorche’ non di particolare rilevanza economica, nonche’ dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilita’ nell’espletamento di alcune incombenze, si’ da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalita’ di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito e’ derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 1575/2014 e Cass. 4578/2015).
Nel caso di specie la CTR ha escluso l’applicabilita’ dell’Irap senza indicare alcun elemento rilevante al fine di escludere che il reddito prodotto fosse ascrivibile all’organizzazione costituita dal predetto studio associato e derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 24058/2009, 17136/2008), a fronte delle contrarie evidenze indicate dall’Agenzia delle entrate, sia in relazione alla disponibilita’ di un appartamento di proprieta’, sede dell’esercizio dell’attivita’ professionale, che di spese per beni strumentali (per un valore di oltre 30.000,00 Euro) e per collaboratori.
La sentenza va dunque cassata, in accoglimento del ricorso, per nuovo esame delle risultanze processuali, con rinvio ad altra sezione della medesima la C.T.R. anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Molise, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

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