Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 3 maggio 2017, n. 10713

Nella gestione di un portafogli di investimento non rientra nella nozione di “istruzione vincolante” (articolo 24 del Tuf) l’ordine di investimento che altera le caratteristiche della gestione del contratto in corso, imponendo un nuovo contratto che sostituisca il primo

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 3 maggio 2017, n. 10713

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22409/2012 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1030/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., presentando sei motivi avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, 8 luglio 2001, n. 1030.

Confermando la statuizione resa in primo grado dal Tribunale di Biella del 7 novembre 2008, n. 670, la Corte territoriale ha in particolare respinto la domanda di nullita’ o inefficacia con connesse restituzioni, o in subordine di risoluzione per inadempimento con conseguenti risarcimenti, di un “ordine di investimento” formato – nell’ambito di un rapporto di gestione individuale di portafogli di investimento da circa un anno corrente tra le sorelle (OMISSIS) e la (OMISSIS) – dalla sola (OMISSIS) in data 12/19 luglio. Sempre confermando la decisione del giudice di primo grado, la Corte torinese ha negato, inoltre, che nella fattispecie si configurasse una situazione di conflitto di interessi nella posizione della (OMISSIS) intermediaria rispetto ai titoli azionari considerati nel contesto del detto ordine di investimento; e ha altresi’ escluso che l’operazione, di cui all’ordine, fosse inadeguata per le investitrici (OMISSIS) e che comunque la (OMISSIS) avesse violato gli obblighi informativi di cui alla normativa del Regolamento Consob n. 11522/1998, all’epoca vigente.

Nei confronti del ricorso formulato dalle sorelle (OMISSIS) resiste la (OMISSIS) Sella, con deposito di controricorso apposito.

Le sorelle (OMISSIS) hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso presentati da (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo lamenta, in specie, “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione dell’articolo 23, comma 1 TUF, articolo 24 TUF, degli articoli 30, 37, 38 del Regolamento Consob n. 11522, degli articoli 1325, 1418, 1352 e 1347 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.

Il secondo motivo rileva, a sua volta, “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione degli articoli 1367, 1469 quater e 1370 c.c..

Il terzo motivo censura poi “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5); falsa applicazione degli articoli 27 e 45 del Regolamento n. 11522, articolo 1341 c.c., comma 2, articolo 1469 bis c.c., articolo 21, comma 1, TUF (articolo 360 c.p.c., n. 3”.

Il quarto motivo censura, inoltre, “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione dell’articolo 29 del Regolamento n. 11522 (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.

Il quinto motivo altresi’ denunzia “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione dell’articolo 28 del Regolamento n. 11522 (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.

Il sesto motivo infine fa valere “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione degli articoli 1176, 1710 e 21 TUF (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.

2.- Il primo motivo di ricorso – che viene formulato in relazione sia al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sia a quello di cui al n. 5 della medesima norma – evoca il punto della qualificazione dell'”ordine di investimento” del luglio 1999.

Secondo le ricorrenti, tale ordine non puo’ essere considerato una semplice “istruzione vincolante” ex articolo 24 TUF – come ha invece ritenuto la Corte territoriale -, ma dev’essere qualificato in termini di nuovo contratto: peraltro nullo, in quanto privo dei requisiti di forma e contenuto prescritti dall’articolo 23 TUF e dagli articoli 30, 37 e 38 Regolamento Consob, n. 11522/1998; e nullo pure perche’ posto in essere in dispregio di una clausola del contratto gia’ corrente, all’epoca, inter partes (clausola per cui, in caso di opzione dell’investitore di “una linea di gestione avente caratteristiche differenti da quelle in essere”, “si dovra’ necessariamente procedere alla stipula di un nuovo contratto”).

In proposito, le ricorrenti sottolineano come la gestione individuale di portafoglio – che, sulla base di apposito contratto, era in essere al momento dell’emissione dell’ordine in questione – aveva linea di investimento “tipo B – Bilanciato Globale”, col limite massimo del 30% di investimento azionario, e benchmark “85% Indice titoli di Stato (OMISSIS) in lire e 15% Indice (OMISSIS) in Lire: una gestione di tipo conservativo, quindi. Per contro, l’ordine del luglio 1999 ha assunto – proseguono le stesse – una gestione nettamente diversa: in specie, di taglio senz’altro speculativo, posto che lo stesso indica l’investimento del 100% del portafoglio, di cui alla gestione, in “azioni della (OMISSIS)”, societa’ tra l’altro di diritto lussemburghese (e con “parametro oggettivo di riferimento… 50% Indice dei titoli di stato (OMISSIS) in lire 50% indice (OMISSIS) in lire”).

Comportando una “modifica radicale” della profilatura della gestione in essere (in punto di limite azionario e in punto di benchmark), quest’ordine – sostengono le ricorrenti – non potrebbe mai integrare una semplice istruzione ex articolo 24. Nonostante il diverso avviso della Corte territoriale, per essere tali le istruzioni devono essere “compatibili” con le caratteristiche della linea di gestione in essere: come rilevato dalla dottrina e divisato pure dall’Associazione del Risparmio Gestito (Assogestioni) e come indicato anche dalla clausola contenuta nel contratto all’epoca in essere con la (OMISSIS).

Per di piu’, insistono ancora le ricorrenti, l’ordine in analisi, se e’ stato sottoscritto da una sola delle sorelle (OMISSIS), ha “dirottato” il rapporto in essere da una gestione su base individuale a una gestione su basi collettive, come si afferma sia stato riconosciuto dallo stesso intermediario. La Corte di Appello, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto neppure questa circostanza.

3.- Il motivo, appena sopra riferito, e’ da ritenere fondato, con segnato riferimento al vizio denunciato ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Secondo i termini che si passano a esporre.

La Corte territoriale ha posto a base della qualificazione dell’ordine in questione come semplice istruzione ex articolo 24 TUF l’assunto per cui, se “nulla vieta che l’istruzione sia riferita all’intero portafoglio”, la stessa “ben puo’ derogare ai limiti” del mandato gia’ conferito al gestore: “essendo il cliente sempre libero di assumere anche decisioni che si pongano in contrasto con la linea di gestione prescelta… il limite vincola il mandatario, non il mandante”.

Ora, quest’ultima rilevazione – che, per la verita’, viene a reggere l’intera ricostruzione adottata dalla Corte – appare non poco frettolosa. Un conto e’ il risultato finale (non e’ discutibile, cioe’, che anche nelle gestioni di portafogli il cliente finisca per rimanere dominus dell’investimento); un conto diverso riguarda i passi che occorrono per raggiungere quel risultato.

Posto se non altro che la normativa di riferimento del TUF e del Regolamento Consob e’ posta in funzione di protezione del cliente, nessun automatismo puo’ essere dato per scontato in proposito. Ben puo’ essere, dunque, che un’eventuale volonta’ del cliente di adottare una linea di gestione radicalmente diversa, da quella per avventura gia’ in essere, debba venire – in funzione appunto di protezione dell’investitore medesimo – opportunamente “procedimentalizzata”. Del resto, non e’ che la previsione di un simile percorso (di necessario ricorso a un nuovo contratto, come coerente con le prescritte regole di forma e contenuto) venga a rendere il cliente “schiavo di se’ stesso”: comunque rimanendo ferma, e non sopprimibile, la facolta’ di quest’ultimo di recedere (“senza penalita’”) dal rapporto contrattuale in essere.

4.- La nozione di “istruzione vincolante” – che la norma dell’articolo 24 assume per facoltizzare il cliente a vincolare l’intermediario “in ordine alle operazioni da compiere” – non puo’ non essere letta all’interno del sistema normativo in cui si trova effettivamente calato. Che non e’ quello generalissimo – e del tutto astratto – dello schema dell’agire gestorio per conto di un dominus, bensi’ quello specifico e puntuale dei servizi di investimento, come organizzato dalla normativa del TUF e dei regolamenti approntati dalla Consob.

Cosi’ stando le cose, un ordine – che, com’e’ nel caso, risulti funzionalmente equivalente all’adozione di una nuova linea di investimento – non puo’ non rimanere estraneo a tale nozione normativa. Che’, se cosi’ non fosse, rimarrebbero svuotati di significato i requisiti di “forma contenuto” prescritti appunto dalla normativa vigente per la confezione del contratto di gestione individuale; e non anche per le istruzioni vincolanti, proprio in ragione del loro essere atti di ben piu’ modesto significato e portata.

In segnata specie, il riferimento va, oltre che alle disposizioni generali dell’articolo 23 TUF e dell’articolo 30 regolamento Consob n. 11522/1998, alla disposizione dell’articolo 37 del medesimo, che pretende la specifica indicazione contrattuale, tra le altre e tante cose, delle “caratteristiche della gestione” effettivamente adottata, secondo le specifiche di dettaglio poi fornite dal successivo articolo 38.

5.- Ne deriva che, per rimanere tali e cosi’ rimanere soggette al regime normativo loro proprio, le “istruzioni vincolanti”, di cui alla norma dell’articolo 24 TUF, debbono in specie rimanere all’interno delle caratteristiche della gestione che, nel concreto, sono state individuate nell’apposito contratto: devono essere conformi, cioe’ al relativo programma negoziale.

Si trattera’, dunque, di ordini specificativi della linea adottata: di vettore tanto positivo (di compiere un determinato acquisto), quanto negativo (di vietare un determinato acquisto), e piu’ o meno ampiamente articolati. Comunque, pero’, non sovversivi della linea di gestione in essere per contratto.

Altrimenti, e quindi nell’ipotesi di indicazione sovvertitrice della linea contrattuale, gli ordini si atteggeranno come contratti sostitutivi dei contenuti di base di quello preesistente e tuttavia non rispettosi delle regole imperative stabilite dal vigente sistema dei servizi di investimento e pertanto nulli.

Risulta cosi’ sostanzialmente riproduttiva delle normativa di legge e regolamento la gia’ ricordata clausola, contenuta nel contratto a suo tempo in essere tra le sorelle (OMISSIS) e la (OMISSIS), per cui – in caso di successiva adozione di “una linea di gestione avente caratteristiche differenti da quelle in essere” – sarebbe stato necessario “procedere alla stipula di un nuovo contratto”.

6.- Nell’esporre la propria linea difensiva, la resistente (OMISSIS) fa leva particolare sulla circostanza che, nella specie, si e’ trattato di “uno specifico e puntuale investimento”, non gia’ di una “modifica generale per il futuro”; e che, in definitiva, l’investitore e’ venuto nel concreto a esprimere i seguenti desiderata: “io voglio che tu esegua un ordine di investimento che proviene da me, ben sapendo che tale ordine non potrebbe essere compiuto date discrezionalmente”.

Sembra dunque opportuno precisare, in proposito, che il profilo rilevante in materia non e’ il numero degli ordini, ne’ la dimensione dell’ordinato e neppure la piu’ o meno ampia durata prospettica dell’ordine. Il punto attiene, invece, al rispetto delle regole che il sistema normativo dei servizi di investimento, come vigente all’epoca dei fatti, impone tanto all’intermediario, quanto pure all’investitore.

7.- I motivi di ricorso, che vanno dal secondo al sesto compreso, risultano tutti assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

8.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri. Con conseguente cassazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 8 luglio 2011, n. 1030, e con relativo rinvio sempre alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nel decidere la controversia, la Corte di Appello, cosi’ investita, si atterra’ ai principi e indicazioni di cui alla motivazione svolta e, in particolare, al principio di diritto per cui “non rientra nella nozione normativa di “istruzione vincolante”, di cui all’articolo 24 TUF, l’ordine di investimento che venga a alterare le caratteristiche della gestione per contratto in essere; un ordine di simile genere integra, per contro, contratto sostitutivo di aspetti fondamentali e caratterizzanti di quello in essere”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri, e cassa la sentenza della Corte di Appello di Torino del 8 luglio 2011, n. 1030, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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