Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 19 gennaio 2017, n. 1337

La previsione dell’infalcibiabilità del credito per ritenute fiscali operate e non versate si applica solo nell’ipotesi di proposta di concordato preventivo che sia accompagnata da previsione fiscale

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 19 gennaio 2017, n. 1337

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4240-2013 proposto da

(OMISSIS), nella qualita’ di liquidatore della (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F.), in persona del curatore pro tempore;

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, in persona del procuratore generale pro tempore;

COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS));

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano, depositato il 28 novembre 2012 nel procedimento iscritto al n.r.g. 532/2012;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 30 novembre 2016 dal Presidente relatore dott. Antonio Didone;

udito l’avv. (OMISSIS) per la controricorrente (OMISSIS) s.p.a.;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa delle decisione delle sezioni unite della S.C.; in subordine, inammissibilita’ del ricorso per intervenuto fallimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione (di seguito breviter (OMISSIS)), impugna il decreto della Corte d’Appello di Milano depositato il 28 novembre 2012, che respinse il reclamo avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Milano, sull’opposizione di taluni creditori, di rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo proposto dalla medesima.

Secondo la corte d’appello, correttamente il tribunale non aveva omologato il concordato della (OMISSIS), a causa della presenza di una proposta che prevedeva il pagamento falcidiato delle ritenute fiscali operate e non versate, le quali risultavano suscettibili soltanto di una dilazione, ai sensi della L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, secondo quanto gia’ stabilito in tema di IVA dal Giudice di legittimita’, trattandosi di norma di natura sostanziale e, dunque, applicabile anche al di fuori della transazione fiscale.

Il ricorso e’ affidato a sei motivi, cui resistono con o controricorso Agenzia delle Entrate e (OMISSIS) s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello omesso di considerare che la reclamante aveva contestato la ritenuta natura sostanziale della L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, nella parte in cui prevede la non falcidiabilita’ delle ritenute operate e non versate.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’articolo 12 preleggi, avendo la corte d’appello considerato la L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, come norma di natura sostanziale, applicabile anche nell’ipotesi di una proposta di concordato preventivo senza transazione fiscale.

Con il terzo motivo eccepisce ulteriore violazione dell’articolo 12 preleggi, poiche’ il giudice di merito ha incluso tra le “ritenute operate e non versate”, di cui alla L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, anche le ritenute fiscali anziche’ soltanto quelle contributive ed assistenziali spettanti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 12 preleggi e della L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, considerato che alla stregua dei precedenti giurisprudenziali, di legittimita’ e di merito, l’infalcidiabilita’ andrebbe riferita soltanto alle ritenute e contributive ed assistenziali spettanti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Con il quinto motivo deduce ulteriore violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 12 preleggi e della L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, considerato che alla stregua dei precedenti giurisprudenziali, di legittimita’ e di merito, il voto contrario dell’amministrazione nel concordato preventivo, a fronte di una maggioranza di creditori favorevole, non poteva determinare il rigetto della domanda di omologa.

Con il sesto motivo pone una questione di legittimita’ costituzionale della L. Fall., articolo 182-ter, comma 1 assumendone la contrarieta’ all’articolo 3 Cost. per irragionevolezza, ove interpretato nel senso che le ritenute fiscali operate e non versate dall’imprenditore siano sempre infalcidiabili in seno al concordato preventivo.

2. Preliminarmente il Collegio, alla luce delle conclusioni del Procuratore Generale, deve rilevare che il ricorso si palesa ammissibile, per un verso, dovendosi ritenere la natura decisoria del provvedimento che non essendo connesso con una successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento -, abbia deciso sull’opposizione formulata dai creditori alla domanda di omologa del concordato, e per altro verso, non trovando applicazione in cassazione, pacificamente, le comuni cause di interruzione del processo, ivi compreso all’evidenza il fallimento della parte ricorrente; evento, peraltro, non risultante dagli atti.

3. – I primi cinque motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti di cui si dira’.

La L. Fall., articolo 182-ter, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come novellato prima dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, poi dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e infine dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, prevede la facolta’ per il debitore di proporre, in seno ad una procedura di concordato preventivo, ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti, una transazione fiscale per crediti tributari e previdenziali.

La norma piu’ precisamente prevede che “con il piano di cui all’articolo 160 il debitore puo’ proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonche’ dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”; soggiunge la disposizione in esame che “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto – “ed alle ritenute operate e non versate” (cosi’ l’aggiunta operata dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 29, comma 2, lettera a)) – la proposta puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

E detta disciplina speciale ha anche superato il vaglio di costituzionalita’, venendo a costituire “il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilita’ del tributo” (Corte Cost. 23 giugno 2014, n. 225).

3.1. – Ora, e’ noto che secondo taluni arresti di questa Corte, il descritto L. Fall., articolo 182-ter, comma 1 escludendo la falcidia concordataria sul capitale dell’IVA e cosi’ sancendo l’intangibilita’ del relativo debito, avrebbe natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuendo al corrispondente credito un trattamento peculiare ed inderogabile, sicche’ la stessa si applicherebbe ad ogni forma di concordato, ancorche’ proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA (sez. 1, 25 giugno 2014, n. 14447; sez. 1, 4 novembre 2011, n. 22931; da ultimo, con riferimento espresso anche alle ritenute fiscali, Sez. 6-1, 9 febbraio 2016, n. 2560).

Orbene, sulla questione dell’infalcidiabilita’ del credito IVA di cui alla L. Fall., articolo 182-ter sono state di recente investite le Sezioni unite di questa Corte, chiamate a stabilire se la disposizione in esame trovi applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, fattispecie alla quale la norma fa espresso riferimento, ovvero anche nell’ipotesi di concordato preventivo proposto senza fare ricorso al detto istituto.

Va soggiunto che, sempre in riferimento all’IVA quale imposta di natura comunitaria, con sentenza del 7 aprile 2016 in causa C-546/14 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonche’ gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA, non ostano a una normativa nazionale come la Legge Fallimentare Italiana – interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza puo’ presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’IVA “attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”.

3.2. – Quale che sara’ la decisione assunta dalle Sezioni Unite in relazione all’IVA, ritiene il Collegio che per le ritenute operate e non versate dall’impresa in concordato – tra le quali vanno annoverate, per quanto rileva in questo giudizio, stante la lettera della legge anche “le ritenute a titolo di acconto” dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 23 aventi natura evidentemente fiscale la previsione dell’infalcidiabilita’ del credito di cui al novellato L. Fall., articolo 182-ter, possa trovare applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato che sia accompagnata da una transazione fiscale.

E invero, se si riconosce la facoltativita’ del ricorso alla transazione fiscale, sulla base del decisivo argomento testuale desumibile dall’incipit dello stesso L. Fall., articolo 182-ter, che prevede appunto la mera facolta’ del debitore di promuovere contestualmente sia la procedura di concordato preventivo sia il subprocedimento per la conclusione della transazione fiscale (si veda, da ultimo, Sez. 1, 22 settembre 2016, n. 18561), puo’ allora ben dirsi che, anche quando il passivo dell’impresa risulti gravato da debiti di natura tributaria (quale che ne sia la tipologia), per il debitore sono disponibili due ipotesi di concordato preventivo: una principale, che prescinde da un previo accordo con il Fisco; l’altra speciale, che include la transazione fiscale.

Tuttavia, se tra le due fattispecie di concordato preventivo v’e’ appunto un rapporto di specialita’, non possibile estendere alla fattispecie generale, id est quella del concordato senza transazione fiscale, la disciplina della fattispecie speciale, del concordato con transazione fiscale.

Solo se si ipotizzasse l’obbligatorieta’ della transazione fiscale, si potrebbe riconoscere l’infalcidiabilita’ del credito per le ritenute operate e non versate in qualsiasi concordato. Ma se si esclude che la transazione fiscale debba accompagnare necessariamente ogni ipotesi di concordato preventivo in presenza di debiti tributari, deve riconoscersi che la regola dell’infalcidiabilita’ di taluni tributi non puo’ operare al di fuori della detta sede procedimentale.

3.3. – Deve quindi senz’altro pronunciarsi il seguente principio di diritto: “la previsione dell’infalcidiabilita’ del credito per ritenute fiscali operate e non versate, di cui L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, trova applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato preventivo che sia accompagnata da una transazione fiscale”.

4. – Il sesto motivo resta assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

5. – In definitiva, in accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso, il decreto della Corte d’appello di Milano va cassato con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, che decidera’ adeguandosi all’enunciato principio di diritto anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, assorbito il sesto; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’

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