Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 14 marzo 2017, n. 6550

Nel giudizio di divorzio negata l’assegnazione della casa coniugale formulata dalla ex moglie sull’assunto che ci viveva con il figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente. I giudici di merito, tuttavia, avevano eccepito come la signora avesse intrapreso una convivenza con altro uomo che per la Cassazione non è risultato elemento fondamentale

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 14 marzo 2017, n. 6550

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22106/2009 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio della medesima;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 375 depositata il 13 giugno 2008.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

udita l’Avv. (OMISSIS) perla ricorrente;

udito l’Avv. (OMISSIS) per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi il primo motivo di ricorso inammissibile quanto al primo profilo e infondato quanto al secondo profilo e dichiararsi inammissibili, o in subordine rigettarsi, il secondo e il terzo motivo.

FATTI DI CAUSA

1. Nell’ambito del giudizio di divorzio tra il sig. Gianfranco Taddei e la sig.ra (OMISSIS), la Corte d’appello di Ancona ha confermato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ex moglie sull’assunto che ella vi conviveva con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, nonche’ della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile sempre in favore della ex moglie.

Quanto alla prima domanda, la Corte ha ritenuto ostativa la circostanza che la signora conviveva con un altro uomo, come confermato dalla testimonianza resa in giudizio da quest’ultimo.

Quanto alla seconda domanda, “a parte il legame di convivenza” predetto la Corte, dato atto che la sig.ra (OMISSIS) deduceva che il marito percepiva, tra stipendio e pensione, un reddito di 2.500 Euro mensili, mentre lei era priva di redditi, ha fatto leva sul “cospicuo patrimonio immobiliare” di ciascuno degli ex coniugi e sulla capacita’ lavorativa della signora, che ricopriva una posizione apicale nella s.r.l. di cui era titolare il suo nuovo compagno, mentre l’ex marito aveva dichiarato di essere stato posto in cassa integrazione, con conseguente riduzione del suo reddito di circa il 40% e di non percepire alcuna pensione.

2. La sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione (dopo aver presentato istanza di revocazione per errore di fatto della medesima sentenza) articolando tre motivi di censura. Il sig. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

A seguito della cassazione con rinvio – sempre su ricorso della sig.ra (OMISSIS) – della sentenza con cui la medesima Corte d’appello di Ancona aveva respinto la domanda di revocazione della sua sentenza nella parte in cui attribuiva al teste cui sopra e’ cenno l’affermazione del rapporto di convivenza more uxorio con la ricorrente, questa Corte ha dichiarato la sospensione del giudizio di cassazione sino alla definizione del giudizio di rinvio sulla revocazione della sentenza impugnata. Accertato, quindi, presso la cancelleria della Corte di Ancona, che il giudizio di rinvio non era stato introdotto nel termine di decadenza – onde il giudizio sulla revocazione si era estinto, con consolidamento della sentenza di appello – il ricorso per cassazione avverso quest’ultima e’ stato fissato per l’odierna udienza.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 cc.p.c., costituendosi con un nuovo difensore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’articolo 155 quater c.c., secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 308 del 2008, in base alla quale l’instaurazione di un rapporto di convivenza more uxorio non comporta automaticamente la perdita del diritto all’assegnazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, ma occorre che il giudice verifichi in concreto la conformita’ di tale conseguenza con l’interesse del figlio: verifica che la Corte d’appello ha del tutto omesso.

2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte trascurato di considerare, in vista della valutazione dell’interesse del figlio della coppia, il pessimo stato dei rapporti tra lui e suo padre.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

La Corte d’appello, infatti, ha omesso la verifica dell’interesse del figlio della coppia sull’evidente presupposto che la ricorrente convive more uxorio con il teste di cui si e’ detto sopra in un’abitazione diversa dalla casa coniugale, cioe’ sul presupposto che si sia verificata l’ipotesi di cessazione della stabile abitazione da parte sua di tale casa: ipotesi che comporta, anche secondo l’invocato precedente della Corte costituzionale, l’automatico venir meno del diritto all’assegnazione. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, si legge che nella ex casa coniugale risiede “il giovane (OMISSIS)”, non anche sua madre, della quale si afferma invece la convivenza con un altro uomo (evidentemente in una abitazione diversa).

4. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del diritto della ricorrente a un assegno divorzile, si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di prendere in considerazione due documenti dai quali risulterebbe che il sig. (OMISSIS) godeva di un trattamento pensionistico di 23.500 Euro annui.

5. Tale motivo e’ inammissibile sia perche’ non e’ indicato il contenuto dei documenti in questione, sia perche’ e’ la stessa ricorrente a dichiarare che essi sono inseriti nel fascicolo relativo alla domanda di revocazione della sentenza impugnata, e invece avrebbero dovuto essere prodotti nel giudizio di appello.

6. L’inammissibilita’ di tutti i motivi comporta l’inammissibilita’ del ricorso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge

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