Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 24 agosto 2017, n. 39428 

Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di Guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l’iniziale diagnosi sia stata confermata all’esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri. 
Il sanitario in servizio di guardia medica che, posto telefonicamente al corrente di una grave sintomatologia riferita dal familiare di un paziente, non si rechi presso il suo domicilio per effettuare un accurato esame clinico, indispensabile per l’accertamento delle reali condizioni di salute e l’adozione delle determinazioni del caso, incorre nel reato di omissione di atti di ufficio di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen., dovendosi ritenere irrilevante il fatto che le condizioni di salute del paziente non siano poi risultate gravi in concreto e che nessuna terapia sia stata prescritta all’esito del successivo ricovero ospedaliero

Suprema Corte di Cassazione

sezione feriale penale

sentenza 24 agosto 2017, n. 39428

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 12 gennaio 2017, ha confermato quella con cui il Tribunale di Ragusa aveva condannato C.A. alla pena di sei mesi di reclusione per il reato, qualificato come unico, di omissione di atti di ufficio (art. 328, primo comma, cod. pen.), contestato in relazione all’art. 67, commi 1 e 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, integrato con l’A.C.N. del 29 luglio 2009, per avere egli, quale dipendente dell’ASP di Ragusa ed incaricato di pubblico servizio nella qualità di medico della Guardia Medica di (…), indebitamente rifiutato di effettuare la visita domiciliare ad G.A. .
Costei, colta da improvvisi e lancinanti dolori addominali alle ore 00,40 del (omissis) , aveva fatto ripetutamente richiesta dell’intervento del medico di guardia per telefono insieme al proprio coniuge, il quale in seguito al perdurante malessere della moglie era costretto a trasportarla al pronto soccorso dell’Ospedale di (…) presso cui la prima veniva ricoverata al reparto di chirurgia, affetta da colonangite.
L’imputato aveva omesso altresì di annotare la richiesta di visita domiciliare nell’apposito registro, come prescritto dall’art. 67, comma VII, dell’A.C.N.
2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza l’imputato, a mezzo di difensore di fiducia, con due motivi di annullamento.
2.1 Con il primo si fa valere la violazione e l’errata applicazione dell’art. 328 cod. pen. per cattivo governo della prova indiziaria e vizio di motivazione da carenza e manifesta illogicità, per non avere la Corte territoriale ritenuto l’estraneità ai fatti dell’imputato.
I giudici di appello avrebbero concluso per la penale responsabilità del prevenuto fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni testimoniali rese dall’offesa, costituitasi parte civile, che aveva riferito che il servizio del “118”, a cui si era rivolta inizialmente, le aveva fornito il numero, a cui aveva successivamente telefonato il proprio coniuge, della Guardia medica di (…) presso la quale prestava attività l’imputato.
Tanto sarebbe stato riscontrato in violazione dei criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e per un argomentare presuntivo in difetto, in atti, di indicazione in ordine alla distanza tra i due servizi di Guardia medica che insistevano sul territorio del Comune di (…) e, ancora, tra quello presso cui svolgeva attività il prevenuto e l’abitazione della persona offesa.
2.2 Con il secondo motivo si denuncia carenza assoluta di motivazione quanto alla dedotta, in appello, insussistenza del fatto.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di richiesta di visita domiciliare al fine dell’integrazione del reato di cui all’art. 328 cod. pen., il rifiuto del medico deve essere pretestuoso o aprioristico.
Nella discrezionalità scientifica di cui il sanitario gode devono essere a lui pienamente indicati i sintomi perché su questi ultimi possa stimarsi dal giudice se il primo si sia attenuto, o meno, a condivisibili scelte.
Vero era infatti che la signora G. dopo la telefonata alla Guardia medica avrebbe contattato il proprio medico di fiducia che non si recò presso l’abitazione della prima, ma le consigliò di raggiungere il pronto soccorso con la propria vettura.
La mancata annotazione della telefonata sull’apposito registro avrebbe poi rivestito carattere di condotta penalmente irrilevante, nella finalità meramente amministrativa dalla stessa assolta, non rispondendo essa a ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, igiene e sanità.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato per tutti i proposti motivi e come tale va rigettato.
2. Sul primo motivo.
La contestazione introdotta in ricorso per la quale i giudici di appello avrebbero in modo acritico prestato adesione alle dichiarazioni testimoniali rese dall’offesa, costituitasi parte civile, sulla esistenza della telefonata con cui il convivente della prima avrebbe raggiunto il prevenuto che prestava servizio presso la Guardia Medica di (…) non è fondata.
La Corte di appello avrebbe escluso ogni ragionevole dubbio sulla penale responsabilità dell’imputato nonostante il diniego da questi frapposto di essere mai stato raggiunto dalla telefonata, non valutando tra le alternative plausibili ricostruzioni del fatto che il compagno dell’offesa, come da costei affermato, avesse raggiunto per telefono l’altro ufficio della Guardia Medica che pure insisteva nel territorio del Comune di (…).
Il ragionamento sarebbe stato articolato, si deduce in ricorso, in ragione della ritenuta evidenza, non appartenente al notorio, che la minore distanza esistente tra l’abitazione della persona offesa e l’ufficio della Guardia medica presso cui prestava servizio l’imputato avrebbe deposto, in via presuntiva, nel senso che l’operatore del “118” avesse fornito il numero di telefono di quest’ultimo ufficio.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità la testimonianza della persona offesa non va riscontrata in esterno nei termini di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma va sottoposta ad un rigoroso vaglio di attendibilità tanto più quando l’offesa si sia costituita parte civile (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
In applicazione dell’indicato principio la Corte di appello ha apprezzato precisione e puntualità delle dichiarazioni testimoniali rese dall’offesa sull’intervenuta telefonata al servizio del 118 e quindi su quella effettuata dall’ex coniuge alla Guardia Medica di (…) presso cui prestava servizio l’imputato.
Le raggiunte conclusioni sul punto sono state sostenute per un percorso argomentativo che non si presta a censura in sede di legittimità ed in cui figurano oltre alla valutazione della condotta processuale osservata della difesa del prevenuto, perspicui argomenti di ordine logico, articolati, anche, sul notorio.
La Corte di merito ha infatti debitamente sottolineato, nel dare contenuto alle raggiunte conclusioni, la scelta difensiva di non sollevare eccezione sul mancato esame dell’ulteriore teste, dedotto come di riscontro del racconto dell’offesa, ovverosia dell’ex coniuge della G. , già indicato e poi rinunciato dal P.M. prima della chiusura della fase istruttoria, nel giudizio di primo grado.
È stata altresì congruamente valorizzata l’ulteriore scelta della difesa di non chiedere l’acquisizione della registrazione della telefonata effettuata al servizio del “118” di (…), dopo avere, la Corte territoriale, correttamente raggiunto certezza dell’esistenza di un siffatto contatto per attestazione prodotta dal P.M. nel giudizio di primo grado.
Le contestazioni sui contenuti della telefonata nella parte in cui l’operatore del “118” avrebbe indicato proprio la sede, in (…), presso cui prestava servizio l’imputato, e non l’ulteriore, quella di F. , frazione lontana, non sortiscono l’effetto neppure di indebolire il ragionamento presuntivo ulteriormente sviluppato dalla Corte territoriale.
Tanto vale per l’evidenza che l’operatore del “118” di Catania non potesse che avere segnalato quella sede della Guardia Medica perché più vicina all’abitazione dell’offesa, in forza di una conoscenza del territorio che i giudici di appello correttamente stimano come ordinariamente appartenente in capo a chi opera presso l’indicato servizio, su dati acquisiti all’esito di un’ordinaria intervista condotta sull’utenza richiedente.
A comporre il quadro di prova nelle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello anche la circostanza dell’intervenuto ricovero ospedaliero della G. , debitamente intesa come confermativa della telefonata al servizio di Guardia medica.
Lo scrutinio delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa può ben essere infatti condotto anche in ragione di argomenti di ordine logico-presuntivo che ben possono sostenere fondatezza ed attendibilità delle prime nella comune convergenza dei contenuti delle prime e degli esiti dei secondi.
3. L’ulteriore motivo per il quale si contesta la sussistenza stessa del fatto omissivo risulta non fondato.
3.1 La giurisprudenza di legittimità, secondo rigoroso indirizzo, ha in più occasioni affermato che, integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di Guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l’iniziale diagnosi sia stata confermata all’esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri (tra le altre: Sez. 6, n. 12143 del 11/02/2009, Bruno, Rv. 242922).
Si è ancora ritenuto che il sanitario in servizio di guardia medica che, posto telefonicamente al corrente di una grave sintomatologia riferita dal familiare di un paziente, non si rechi presso il suo domicilio per effettuare un accurato esame clinico, indispensabile per l’accertamento delle reali condizioni di salute e l’adozione delle determinazioni del caso, incorre nel reato di omissione di atti di ufficio di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen., dovendosi ritenere irrilevante il fatto che le condizioni di salute del paziente non siano poi risultate gravi in concreto e che nessuna terapia sia stata prescritta all’esito del successivo ricovero ospedaliero (Sez. 6, n. 20056 del 07/04/2008, Piras, Rv. 240070).
3.2 Sull’indicata premessa, vero è che il ricorrente non segnali per il proposto motivo quale indicazione egli ebbe a fornire a fronte della sintomatologia acuta lamentata dalla paziente, in tal modo sostenendo il contenimento di quest’ultima in un quadro di ordinaria terapia farmacologica.
Certo è poi che l’evidenziata circostanza del successivo ricovero presso struttura ospedaliera dell’offesa, in esito a consiglio dispensato dal medico di fiducia, non valga a sottrarre rilievo alla condotta omissiva dell’imputato segnalando, il ricovero, una gravità dell’urgenza non altrimenti fronteggiabile attraverso l’intervento della Guardia medica.
Resta ferma agli atti la condotta omissiva dell’imputato che in nessun modo aveva orientato le scelte del paziente suggerendo egli stesso, nella gravità del quadro sintomatico, l’immediato ricovero nell’apprezzata inutilità di un proprio intervento domiciliare.
L’introdotta censura pertanto dimentica, nel richiamare gli indicati principi, ogni indicazione ed esplicitazione della situazione concreta e si rivela, come tale, finanche manifestamente infondata.
3.3 Quanto alla mancata annotazione nell’apposito registro della richiesta di visita domiciliare (art. 328, primo comma, cod. pen., in relazione alle previsioni dell’art. 67, comma VII, A.C.N. del 23 marzo 2005 e success. integrazioni) si tratta di condotta ritenuta dalla Corte territoriale a definizione di un reato già positivamente apprezzato, per altri più pregnanti vagliati profili omissivi, in sostanziale risposta a quanto risulta essere oggetto nel ricorso in appello, allegato, di un mero argomento, privo di sostanziale autonomia e di mero sostegno ad colorandum di una condotta omissiva ritenuta altrimenti integrativa del contestato reato.
4. Il ricorso è quindi conclusivamente infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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