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– violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al delitto di riciclaggio contestato al capo n. 15 dell’imputazione posto che la mancata conoscenza della finalita’ elusiva escludeva la sussistenza del delitto di cui all’articolo 648 bis c.p. e che, comunque, il trasferimento di somme (pari ad Euro 218.000 provenienti da (OMISSIS) srl) provento del reato di intestazione fittizia non comportava la consumazione di condotte di riciclaggio per incompatibilita’ tra il cit. articolo 12 quinques e articolo 648 bis c.p.;
– illogicita’ della motivazione in punto di sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione da escludersi a seguito dell’intervenuto sequestro preventivo di tutte le societa’, circostanza idonea ad elidere anche l’attualita’ delle esigenze.
Il secondo difensore di (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), deduceva, con il primo motivo, violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e) in relazione al difetto di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame degli elementi sussistenti nei confronti di (OMISSIS), posto che il collegio aveva affermato la fittizieta’ delle intestazioni al predetto, senza tenere conto delle circostanze esposte dalla difesa con apposita memoria nella quale si deduceva come il ricorrente fosse realmente amministratore della (OMISSIS) srl e gestore unitamente agli altri soci del ristorante (OMISSIS) di (OMISSIS). Il collegio del riesame non aveva quindi motivato sulla reale possibilita’ di una donazione indiretta del padre ai figli incompatibile con l’intento elusivo. Inoltre, l’ordinanza del riesame, non conteneva alcuna valutazione circa la sussistenza del dolo specifico del resto di cui all’articolo 12 quinquies.
Con il secondo motivo lamentava violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), con riguardo al ritenuto timore, in capo a (OMISSIS), di essere sottoposto a misura di prevenzione quale elemento costitutivo delle formulate contestazioni ex articolo 12 quinquies.
Difatti, l’assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa e la revoca della misura di prevenzione dovevano escludere in capo al predetto ogni timore di essere coinvolto in altri procedimenti e, quindi, escludere anche l’intento elusivo delle intestazioni ai figli; inoltre, tali operazioni, in quanto colpite dalla presunzione di cui all’articolo 26 del codice antimafia erano anche prive di qualsiasi efficacia. Peraltro mancava qualsiasi approfondimento circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto in capo al ricorrente (OMISSIS) che avendo operato quale soggetto interposto avrebbe dovuto anch’egli avere agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione. Viceversa doveva ritenersi che il padre (OMISSIS) aveva attuato l’intento di effettuare effettive donazioni ai figli a cagione delle proprie condizioni di salute e delle pene accessorie allo stesso inflitte con la condanna per bancarotta fraudolenta che gli impedivano l’esercizio delle imprese. (OMISSIS) poi e’ soggetto realmente inserito nelle dinamiche aziendali e dotato di propria capacita’ reddituale che gli derivava al ruolo di amministratore ricoperto nella (OMISSIS) e prima nella (OMISSIS). Quanto all’acquisto dell’abitazione di Roma, l’ampio ricorso al mutuo sconfessava la tesi dell’intento elusivo e di provenienza illecita sicche’ doveva escludersi l’ipotesi del trasferimento fraudolento di valori trattandosi piuttosto di interposizione reale. Con ulteriore motivo di doglianza si contestava poi che il reato di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies potesse fungere da delitto presupposto delle figure di riciclaggio ed autoriciclaggio posto che la figura del reato presupposto di tali figure giuridiche doveva limitarsi ai casi di reati in grado di produrre denaro od altre utilita’; il delitto di cui all’articolo 12 quinquies non e’ in grado di produrre profitti riciclabili poiche’ l’intestazione fittizia non e’ autonomamente produttiva di proventi economici illeciti.
Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione per essere carente l’indicazione degli elementi relativi alle esigenze cautelari; non era stata svolta da parte del Tribunale alcuna autonoma valutazione della posizione di (OMISSIS) con riguardo alle esigenze cautelari asserite sulla base di formule tautologiche e con motivazione meramente apparente. L’attualita’ del pericolo di reiterazione imponeva la ricerca di elementi concreti sulla base dei quali affermare la prossimita’ temporale della commissione di nuovi reati sotto il profilo della certezza o elevata probabilita’ ella consumazione di nuovi fatti delittuosi. Peraltro, in relazione a tale aspetto, doveva anche tenersi conto della distanza temporale dei fatti rispetto al momento di adozione della misura.
Con motivi aggiunti l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) lamentava violazione dell’articolo 274, comma 1, lettera c) con riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari benche’ fosse stato accertato il ruolo marginale e secondario del ricorrente rispetto al ruolo del padre (OMISSIS); peraltro il pericolo di reiterazione doveva escludersi poiche’ il padre era stato sottoposto a misura cautelare e tutte le societa’ sequestrate. L’attualita’ del pericolo di reiterazione non poteva ricavarsi neppure dalla data di consumazione dei fatti tutti conclusi a quasi due anni dalla applicazione della misura.
Anche l’avv. (OMISSIS) proponeva motivi aggiunti deducendo il vizio di omessa ed apparente motivazione dell’ordinanza del riesame lamentando che la stessa nulla aveva adeguatamente dedotto circa le doglianze proposte relative alla mancanza di illecita provenienza del denaro utilizzato per le fittizie intestazioni ed all’assenza dell’elemento soggettivo. Deduceva che il G.I.P. prima ed il Tribunale poi, avevano concentrato l’esame sulla posizione del solo (OMISSIS) senza nulla riferire circa la reale capacita’ reddituale di (OMISSIS) reale amministratore del ristorante (OMISSIS) di (OMISSIS). Quanto agli elementi costitutivi il delitto contestato di intestazione fittizia mancava la consapevolezza in capo ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS) di operare al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione posto che le operazioni trovavano giustificazione in atti di liberalita’; riguardo l’elemento oggettivo si sottolineava che l’intestazione ai figli era necessaria per l’applicazione delle pene accessorie della condanna per bancarotta scche’ doveva ritenersi essersi in presenza di ipotesi di interposizione fiduciaria o reale. Ancora venivano riproposte le doglianze in tema di insussistenza di riciclaggio ed autoriciclaggio quali reati a valle del delitto di cui all’articolo 12 quinquies citato ed altresi’ in tema di mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della necessaria valutazione autonoma quanto alla posizione del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Cio’ posto, i ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti.
2.1 Quanto alle eccezioni preliminari, riguardanti la dedotta inutilizzabilita’ di atti, proposte nel ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS), con il primo motivo si e’ lamentata la strumentalita’ della iscrizione di (OMISSIS) nel registro indagati per il delitto di cui all’articolo 12 quinquies in data 22 ottobre 2015 assumendosi che gia’ nel 2013 le informative in atti avevano descritto le attivita’ di fittizia intestazione avvenute nell’ambito familiare; di conseguenza al momento della nuova iscrizione i termini massimi per le indagini dovevano ritenersi essere gia’ decorsi. Sul punto, il Tribunale del riesame appare avere gia’ risposto, con le osservazioni svolte alle pagine 4-6 dell’impugnato provvedimento, alle doglianze difensive alle quali deve comunque essere obiettato che la stessa analitica descrizione delle operazioni oggetto di contestazione nel presente procedimento, contenuta alle pagine 9-10 dell’ordinanza, enuclea una serie di attivita’ che hanno data tra il 18 marzo 2011 ed il 17 marzo 2016 e, quindi, in momenti anche del tutto successivi a quelli delle prime investigazioni aventi ad oggetto differenti fattispecie delittuose.
Dalla suddetta elencazione si ricava, anzi, che molteplici operazioni contestate paiono essere state poste in essere tra il 2014 ed il 2015, sicche’ e’ decisamente da escludere che la nuova iscrizione datata ottobre 2015 possa avere una ragione solo strumentale, attraverso un mutamento della qualificazione giuridica di fatti gia’ precedentemente emersi nel corso delle indagini concluse nel 2013, trattandosi proprio di episodi contestati in relazione ad acquisizione e trasferimenti di quote sociali, costituzione di compagini sociali ed acquisti immobiliari, tutti successivi quella prima fase investigativa in cui si procedeva per il differente delitto di riciclaggio aggravato.
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