Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies (conv. in L. n. 356 del 1992) puo’ fungere da reato presupposto dei delitti di cui all’articolo 648 bis c.p. e articolo 648 ter c.p. fattispecie relativa a condotte di riciclo e reimpiego di beni effettuate in ambito societario e volte a schermare le disponibilita’ facenti capo all’imputato e a sottrarle al pericolo di confisca. E quindi quella configurazione, secondo cui per aversi riciclaggio autoriciclaggio o reimpiego, occorre che il reato presupposto sia in se’ produttivo delle illecite attivita’ economiche da riciclare o reimpiegare, incentrata su una prospettiva essenzialmente “naturalitica” che vede correlare l’oggetto del riciclaggio o del reimpiego all’oggetto del delitto presupposto, inteso quale bene fisicamente avulso dalla condotta materiale di quest’ultimo delitto, non puo’ essere condivisa, anche se sicuramente presente nello schema piu’ frequente che caratterizza la correlazione tra le varie figure di riferimento. Se, infatti, la ratio del delitto di interposizione fittizia e’ impedire la divaricazione tra titolarita’ formale e reale di beni appartenenti a soggetti sottoponibili a misura di prevenzione, perche’ gravitanti nel contesto della criminalita’ mafiosa, tale possibilita’ deve valere anche per i profitti derivanti dalle attivita’ fittiziamente intestate. Il profitto delle attivita’ oggetto di fittizia intestazione assume carattere illecito proprio in quanto apparente titolare dello stesso e’ un soggetto diverso da quello esposto all’applicazione della misura di prevenzione e quindi esposto alle misure ablatorie; diversamente opinando si finirebbe per attribuire un affetto “sanante” allo svolgimento di attivita’ produttive di profitto economico pur oggetto di iniziale intestazione fittizia in palese dispregio dello scopo della norma.

Sentenza 21 settembre 2017, n. 43144
Data udienza 10 agosto 2017

Integrale

MISURE CAUTELARI – PERSONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. De Masellis Mariella che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori avv.ti: (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
avv.to (OMISSIS) per (OMISSIS) che si riporta ai motivi;
Avv.to (OMISSIS) per (OMISSIS) che insiste nell’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 17 maggio 2017 il Tribunale della liberta’ di Roma, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame avanzata nell’interesse degli indagati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 24-4-2017, sostituiva la misura cautelare della custodia cautelare applicata a (OMISSIS) con gli arresti domiciliari e confermava la stessa misura nei confronti dei fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS). Tutti i predetti soggetti risultavano indagati di molteplici ipotesi delittuose riconducibili al Decreto Legge n. 306 del 2002, articolo 12 quinquies ed anche di alcune ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio.
1.2 Secondo l’impostazione dell’ordinanza gravata dall’istanza di riesame, (OMISSIS), soggetto gia’ giudicato per vari fatti delittuosi e sottoposto ad altri procedimenti, aveva fittiziamente intestato ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS) varie attivita’ commerciali nell’ambito della ristorazione e del commercio di prodotti ittici, i cui profitti erano poi confluiti in conti correnti, acquisti immobiliari ovvero nella costituzione di nuove societa’ operanti in vari settori. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, respinte le eccezioni preliminari aventi ad oggetto la scadenza dei termini delle indagini preliminari e l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni ambientali e telefoniche, affermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa il contenuto fittizio ed elusivo delle operazioni che vedevano (OMISSIS) operare quale dominus delle attivita’ pur intestate ai figli, oltre che a tale (OMISSIS), e la sussistenza anche della gravita’ indiziaria in ordine ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, poi contestati con riguardo agli investimenti in altre operazioni dei profitti di quelle attivita’ oggetto di fittizia intestazione.
1.3 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite i propri difensori, deducendo, con il primo motivo, violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) per inosservanza delle norme sulla durata massima delle indagini preliminari; ripercorse le fasi delle indagini svolte nei confronti di (OMISSIS), si affermava che la nuova iscrizione del 22 ottobre 2015, per i fatti di cui all’articolo 12 quinquies, lungi dal risultare frutto di nuove emergenze fattuali, costituiva soltanto un mutamento strumentale della qualificazione giuridica originaria dei fatti di riciclaggio aggravato per il quale era stata operata la prima iscrizione del predetto indagato nel marzo del 2013.

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