E’ inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacche’ in tale occorrenza l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente – ex articolo 49 c.p.c., comma 2, – anche l’individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d’un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, che invece l’articolo 45 c.p.c., non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo
Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1202
Data udienza 21 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sezione
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17998/2015 per regolamento di competenza proposto da: TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, con ordinanza emessa il 7/07/2015 r.g. n. 113/2015 nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituitasi in questa fase –
contro
(OMISSIS);
– resistente non costituitosi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’ammissione al regolamento di competenza, competente il giudice di pace.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto ingiuntivo n. 34 emesso ad istanza di (OMISSIS) il 14 febbraio 2014, il giudice di pace di Cefalu’ ingiungeva a (OMISSIS) il pagamento di Euro 1.098,80 a titolo di canoni enfiteutici.
2. Con sentenza n. 337/14 lo stesso giudice di pace, sulla successiva opposizione al decreto proposta da (OMISSIS), declinava la propria competenza rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria, ritenendo che la domanda avanzata in via monitoria fosse basata sull’esistenza di una norma in materia di contratti agrari.
3. Il Tribunale di Termini Imerese (sezione specializzata agraria), innanzi al quale la (OMISSIS) ha riassunto il giudizio, con ordinanza 7.7.2015 ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio rispetto al suddetto giudizio di opposizione, richiamando la costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui sono estranee alla materia agraria le controversie in tema di pagamento di canoni enfiteutici, essendo esse regolate soltanto ratione valoris.
4. Le parti non hanno svolto attivita’ difensiva.
5. La Sesta Sezione civile – 3 di questa S.C., investita della decisione sul regolamento di competenza, ha ritenuto di non condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbe inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio ex articolo 45 c.p.c., quando – come avvenuto nel caso di specie – il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa sia stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a quest’ultimo profilo ormai preclusa.
6. Reputando per plurime ragioni che tale indirizzo interpretativo debba essere rimeditato, con ordinanza interlocutoria n. 14252/2017 la Sesta Sezione – 3 di questa S.C. ha rimesso il regolamento d’ufficio de quo al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle Sezioni unite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. La questione di massima di particolare importanza posta nella citata ordinanza interlocutoria resa dalla Sesta Sezione – 3 e’ la seguente: “Se sia ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la causa vada incardinata secondo i principi generali dinanzi al primo giudice, senza la necessita’ di una previa positiva indicazione di un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile e senza che in tal guisa si ritenga, per implicito, che il secondo giudice stia negando la sua competenza ratione valoris e non quella ratione materiae”.
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