Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1202. E’ inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris

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Tuttavia, esso merita di essere mantenuto sia pure in base ad una diversa motivazione, che privilegi una lettura minimalista dell’articolo 45 c.p.c., inteso come norma che si preoccupa non gia’ di garantire, attraverso lo strumento del conflitto di competenza, l’esatto rispetto – sempre e comunque – delle regole che presiedono al riparto della competenza medesima, bensi’ come norma che si limita a garantire il rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la “qualita’” della domanda, accettando anche (in nome della ragionevole durata del processo) che una data controversia possa eventualmente essere decisa da un giudice normalmente preposto a conoscerne altre di differente valore.

E, infatti, l’articolo 45 cit. non consente il conflitto di competenza ove si controverta della competenza ratione valoris o territoriale derogabile: si tratta d’una non casuale scelta normativa che spiega quale sia la basilare preoccupazione del legislatore.

E’ pur vero che l’argomento per cui, nelle ipotesi non coperte dall’articolo 45 cit. come sopra interpretato, l’ordinamento lascerebbe le parti interessate libere di reagire in via di regolamento di competenza ad istanza di parte, potrebbe risultare indebolito dall’articolo 46 c.p.c. (che nei giudizi innanzi al giudice di pace non consente l’applicazione degli articoli 42 e 43 stesso codice).

E indebolito ancor piu’ oggi, essendo stato da tempo unificato nel tribunale (a seguito del Decreto Legislativo n. 51 del 1998) il giudice (togato) di primo grado.

Nondimeno la perplessita’ puo’ agevolmente superarsi considerandosi il corollario della su esposta lettura minimalista del cit. articolo 45: se lo scopo della norma e’ soltanto quello di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualita’ tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice, ogni qual volta – invece – non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile e’ evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris.

Quindi, una volta che questa S.C. considerasse ammissibile e fondata l’istanza di regolamento promossa dal giudice ad quem (che neghi che la competenza a conoscere della controversia rientri in una qualsivoglia ipotesi di riparto per materia), ex articolo 49 c.p.c., comma 2, alla fine non potrebbe che individuare per valore (e non alla luce di diverso criterio) il giudice competente per il prosieguo di causa.

Ma in sostanza l’esito conclusivo sarebbe, appunto, lo stesso che si sarebbe verificato se il legislatore avesse esteso la possibilita’ di elevare conflitto anche ratione valoris (il che, invece, l’articolo 45 cit. pacificamente non consente).

Sarebbe un modo surrettizio per recuperare la praticabilita’ di un tipo di conflitto che l’articolo 45 cit. espressamente nega.

E’ opportuno evidenziare che cio’ non vuol dire che cosi’ facendo il giudice ad quem in sostanza rilevi d’ufficio un’incompetenza per valore il cui rilievo e’ ormai precluso essendo trascorsa l’udienza di cui all’articolo 183 cod. proc. civ. (in realta’ egli si limita a negare la fondatezza della declinatoria di competenza emessa dal giudice, come esattamente obiettato dall’ordinanza interlocutoria), ma soltanto che l’effetto sarebbe, sostanzialmente, lo stesso d’un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, che invece l’ordinamento non accorda per esplicita e legittima (in quanto tale non sindacabile innanzi alla Corte cost.) scelta di merito legislativo.

3.1. In conclusione, sia pure con motivazione corretta nei sensi di cui al paragrafo che precede, l’orientamento maggioritario di questa Corte va mantenuto, con conseguente inammissibilita’ del regolamento d’ufficio de quo perche’ la controversia in oggetto non rientra nella competenza per materia di alcun giudice, ma e’ ripartita soltanto ratione valoris.

Questo, in sintesi, il principio di diritto:

“E’ inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacche’ in tale occorrenza l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente – ex articolo 49 c.p.c., comma 2, – anche l’individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d’un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, che invece l’articolo 45 c.p.c., non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo”.

Trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio (e nel quale le parti non hanno svolto attivita’ difensiva) non e’ dovuta pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento.

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