Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 31 gennaio 2018, n.4564. In materia di tutela della riservatezza dei lavoratori ex art. 4, legge n. 300 del 1970

In materia di tutela della riservatezza dei lavoratori ex art. 4, legge n. 300 del 1970, nella versione vigente prima delle modifiche legislative, qualsiasi finalità del controllo – di tutela dei beni aziendali, di accertamento e prevenzione dei comportamenti illeciti – non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Ne consegue che la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore costituisce un limite oggettivo invalicabile all’esercizio incondizionato del diritto del datore di lavoro a tutelare il patrimonio aziendale che, se attuato senza le cautele procedimentali imposte dall’art. 4, legge n. 300 del 1970, nella versione vigente prima delle citate modifiche legislative, rende penalmente illecita la condotta.

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE
SENTENZA 31 gennaio 2018, n.4564
– Pres. Savani – est. Aceto
Ritenuto in fatto

1. II sig. An. Ma. ricorre per l’annullamento della sentenza del 09/09/2016 del Tribunale di Taranto che lo ha condannato alla pena di 600,00 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 171-ter, D.Lgs. n. 196 del 2003, per aver installato una microcamera all’interno di un split per aria condizionata, dalla quale derivava la possibilità di controllo a distanza dell’attività della lavoratrice An. De Pa.. Il fatto è contestato come accertato in San Marzano di San Giuseppe il 16/01/2013.

1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. d), cod. proc. pen., l’omessa assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte (una perizia sul contenuto del video-cd prodotto dal PM) ed ammessa dal Giudice (ancorché con riserva da sciogliere all’esito del dibattimento).

Deduce, al riguardo, che la telecamera fu installata al solo scopo di identificare l’ignoto autore dei furti di documenti denunciati appena sei giorni prima, non di certo per controllare a distanza l’operato della De Pa. che non era nemmeno una propria dipendente anche se aveva accesso ai locali della società cooperativa La Vela di cui egli è legale rappresentante. La perizia avrebbe consentito l’estrapolazione dei dati certi sui reati commessi in danno della cooperativa stessa.

1.2.Con il secondo ed il terzo motivo, deducendo di non essere il datore di lavoro della De Pa., eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di omessa, erronea ed illogica motivazione e travisamento del fatto in ordine alla sua qualità di datore di lavoro della De Pa. (lavoratrice dipendente dalla RistorPlus e socia di minoranza della cooperativa La Vela).

1.3.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla liquidazione del danno e, in particolare, della concessa provvisionale.

Considerato in diritto

2.Il ricorso è infondato.

3.Il primo motivo è infondato.

3.1.In termini generali deve essere ribadito che la perizia, per il suo carattere ‘neutro’ sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non rientra nella categoria della ‘prova decisiva’ ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191; Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214873; Sez. 3, n. 13086 del 28/10/1998, Rv. 212187; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, Rv. 199279).

3.2.Nel caso di specie, la prova documentale (erroneamente ritenuta decisiva dal ricorrente) è costituita dal CD prodotto dal pubblico ministero, non dalla estrapolazione, mediante perizia, del suo contenuto, non necessaria per la sua diretta visione da parte del giudice e delle parti. Né l’imputato deduce l’esistenza di problemi tecnici ostativi alla visione del contenuto del CD superabili solo mediante specifico accertamento peritale.

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