Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2418. In tema di furto di gasolio possibile l’utilizzo delle intercettazioni in quanto il reato rientra nella nozione di contrabbando consistendo nella sottrazione di prodotti energetici sottoposti a pagamento di accisa.

In tema di furto di gasolio possibile l’utilizzo delle intercettazioni in quanto il reato rientra nella nozione di contrabbando consistendo nella sottrazione di prodotti energetici sottoposti a pagamento di accisa.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2418
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 20/06/2017, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento di istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) – indagato del delitto di cui all’articolo 416 c.p., commi 1, 2 e 5, in relazione al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 40, comma 1, lettera c), e comma 4, nonche’ del delitto di cui all’articolo 483 c.p. – perche’ si associava con altri coindagati, quale principale fornitore di gasolio, allo scopo di commettere piu’ delitti di contrabbando di gasolio, in particolare sottraendo gasolio agricolo all’accertamento o al pagamento dell’accisa, destinandolo ad usi soggetti a maggiore imposta, per quantita’ superiori ai 2.000 chilogrammi, avvalendosi per lo scopo dell’utilizzo di false documentazioni (DAS e fatture) realizzate mediante l’indicazione di luoghi di destinazione fittizi, coincidenti con ignare societa’ operanti nel settore della vendita di prodotti petroliferi – e gravato da ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 25.5.2017 – annullava l’ordinanza applicativa della misura cautelare e ordinava l’immediata liberazione del (OMISSIS).
Il Tribunale del riesame riteneva che il reato di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 40, comma 4, in ordine al quale erano state autorizzate le intercettazioni, non poteva essere ricondotto nella previsione di cui all’articolo 266 c.p.p., comma 2, lettera e), non rinvenendosi nel Testo Uniche sulle Accise, dopo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 48 del 2010, alcuna disposizione normativa che espressamente considerasse di contrabbando anche i prodotti energetici, carburanti e oli minerali sottratti all’accertamento o al pagamento dell’accisa; rilevava, quindi, l’inutilizzabilita’ delle risultanze delle intercettazioni, che costituivano il maggior supporto indiziario giustificativo della misura cautelare e, effettuata la cd prova di resistenza, riteneva che le restanti emergenze indiziarie (sequestri di prodotti petroliferi per complessivi litri 141.682 e conclamata falsita’ dei documenti di accompagnamento-DAS) non raggiungevano la soglia della gravita’ indiziaria prevista dall’articolo 273 c.p.p., in ordine alla contestazione cautelare di cui all’articolo 416 c.p..
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando con un unico complesso motivo l’inosservanza ed erronea interpretazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 40, e correlato vizio di motivazione.

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