Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2418. In tema di furto di gasolio possibile l’utilizzo delle intercettazioni in quanto il reato rientra nella nozione di contrabbando consistendo nella sottrazione di prodotti energetici sottoposti a pagamento di accisa.

segue pagina antecedente
[…]

Contesta, con una prima doglianza, la ritenuta non sussumibilita’ del reato di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 40, nella fattispecie di contrabbando, esponendo come l’accisa – imposta di fabbricazione o produzione – costituisca un tributo che colpisce determinati prodotti industriali nel momento in cui escono dal loro circuito produttivo; rimarca che la giurisprudenza di legittimita’, anche successivamente alle modifiche apportate al predetto testo normativo dal Decreto Legislativo n. 48 del 2010, pur non potendo l’accisa essere ricompresa nei diritti di confine, e’ costante nel riconoscere la sussistenza del delitto di contrabbando in tutti i casi in cui dal comportamento doloso del trasgressore sia derivata la sottrazione delle merci al pagamento dell’IVA e dell’accisa, configurando un rapporto di specialita’ tra il Testo Unico Accise ed il Testo Unico della Legge Doganale; richiama il dato testuale del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 44, che prevede che i beni utilizzati per commettere il reato di cui al precedente articolo 40 siano soggetti a confisca, secondo le norme vigenti in materia doganale.
Con una seconda doglianza, lamenta che il Tribunale dichiarava inutilizzabili le intercettazioni telefoniche in quanto autorizzate in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 40, comma 4, sulla base di una erronea interpretazione del dato normativo; pone, quindi, le questioni problematiche se il Giudice per le indagini preliminari possa autorizzare le intercettazioni per una fattispecie diversa ed ulteriore evincibile dalla descrizione dei fatti rilevabile dagli atti prodotti ovvero se siano utilizzabili i risultati di intercettazioni disposte per un titolo di reato che le consenta qualora all’esito delle indagini i fatti accertati integrino una fattispecie che non le avrebbe consentite.
Con una terza doglianza, contesta la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame in ordine alla valenza della prova di resistenza, in quanto fondata su argomentazioni carenti, illogiche e contraddittorie; in particolare, il Tribunale aveva omesso di valutare le ulteriori emerge investigative costituite dall’attivita’ di osservazione degli organi di polizia giudiziaria e la personalita’ dell’indagato; inoltre la motivazione esposta si poneva in contraddizione con la motivazione di altra ordinanza dello stesso Tribunale del 15.6.2017 che, in relazione ad altro coindagato ( (OMISSIS)), aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed assorbente degli ulteriori motivi proposti.
2. Questa Suprema Corte ha gia’ affermato che l’autorizzazione alle intercettazioni ai sensi dell’articolo 266 c.p.p., e’ consentita per il reato di contrabbando, nel quale deve comprendersi anche quello previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 43, in quanto consistente nella sottrazione di alcol all’accertamento ed al pagamento dell’accisa.
Si e’ osservato, da una parte, che il tratto caratteristico del contrabbando come si desume dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 292 – e’ la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti; dall’altra, che per accisa si intende “l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo” (Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 1, comma 2, lettera b) e che non sono rilevanti sul punto le modificazioni dell’articolo citato introdotte dal Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 48, articolo 1, comma 1, lettera a) – a seguito delle quali l’accisa continua ad essere definita come “imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche”-, considerato, da un lato, che il predetto articolo, anche a seguito delle introdotte modifiche, individua analiticamente le ipotesi dell’imposta dovuta all’importazione e, dall’altro, che il Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 43, comma 4, continua a disporre che “L’alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena…” e che in materia di confisca si applicano, ai sensi dell’articolo 44, le disposizioni legislative vigenti in materia doganale (Sez. 3, n.38024 del 20/06/2013, Rv.257684; Sez.3, n.38430 del 9/07/2008, Rv. 241274, non massimata sul punto).
Tale principio, condiviso dal Collegio, trova applicazione per identita’ di ratio anche nel caso in esame nel quale le intercettazioni sono state autorizzate in relazione al reato di cui Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 40, consistente anch’esso nella sottrazione di prodotti (oli minerali, soggetti ad accisa ed indicati nell’articolo 21 del predetto decreto) all’accertamento o al pagamento dell’accisa.
In tale disposizione il legislatore ha riunito tutte le condotte illecite aventi ad oggetto gli oli minerali, in precedenza contenuti in numerosi testi di legge (Decreto Legge n. 271 del 1957, articoli 9, 10, 11, 12 e 14, – L. 31 dicembre 1962, n. 1852, articolo 20 – Decreto Legge n. 46 del 1976, articolo 6, – R.Decreto Legge n. 334 del 1939, articoli 22 e 23), inserendole nel piu’ ampio contesto del Testo Unico adottato con il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che ha riprodotto, con un’attenta opera di coordinamento, le principali fattispecie costituenti il sistema sanzionatorio in materia di imposte sulla produzione e sui consumi degli alcoli e degli oli minerali.
La norma punisce, quindi, una serie di condotte, tutte accomunate dalla finalita’ di sottrarre il prodotto all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, e precisamente, secondo quanto si legga al primo comma, la condotta di “chiunque”: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae, con qualsiasi mezzo, i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti a imposta o a maggior imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu’ facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
Si tratta di meccanismi fraudolenti utilizzati per evadere l’accisa ed immettere, su un mercato parallelo a quello legale, quantita’ di prodotto petrolifero.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *