Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2418. In tema di furto di gasolio possibile l’utilizzo delle intercettazioni in quanto il reato rientra nella nozione di contrabbando consistendo nella sottrazione di prodotti energetici sottoposti a pagamento di accisa.

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Del resto la stessa formulazione dell’articolo 266 c.p.p., lettera e), si riferisce genericamente a “delitti di contrabbando” e, sia nel linguaggio comune che in quello giuridico, il termine contrabbando indica il delitto che si commette nella produzione e nel movimento di merci.
La voce contrabbando, nell’ordinamento giuridico italiano, e’ sempre stata tendenzialmente orientata ad indicare l’offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato e degli enti pubblici minori: cioe’, il delitto fiscale che si compie in evasione dei dazi e delle imposte di produzione e di consumo.
La nozione di contrabbando, quindi, attiene sia a forme di evasione (di violazione delle legge finanziarie impositive di dazi sulle merci estere, nonche’ di divieti di entrata e di uscita delle stesse nel e dal territorio nazionale) che accedono al contrabbando doganale estero sia a forme di evasione di altri tributi previsti da leggi finanziarie non doganali, come le imposte di fabbricazione, i monopoli fiscali, le imposte comunali di consumo, che si sostanziano in condotte fraudolente relative ai dazi interni di consumo nonche’ ai monopoli di stato, il cd di contrabbando interno.
Giova anche ricordare che questa Suprema Corte aveva gia’ chiarito, sia pure a fini diversi, che la sottrazione al pagamento della imposta di fabbricazione sugli oli minerali costituiva contrabbando interno (cfr Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 17/07/1990, Rv. 184942, con riferimento ad analoga disposizione della pregressa normativa di cui al R.Decreto Legge 28 febbraio 1939, n. 334, articolo 23).
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: e’ ammissibile, ai sensi dell’articolo 266 c.p.p., lettera e), l’autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1955, articolo 40, in quanto lo stesso, consistendo nella sottrazione di prodotti energetici all’accertamento e al pagamento dell’accisa, deve ritenersi compreso nei delitti di contrabbando.
3. Rimanendo, pertanto, assorbita ogni ulteriore doglianza, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, che dovra’ procedere a nuovo esame tenendo conto del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, sezione misure cautelari personali.

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