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3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, comma 13, dello St. contrib., in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 17, comma 2, ed in relazione all’articolo 2 c.p., e al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente, dopo aver operato un’ampia digressione in ordine alla distinzione tra evasione ed elusione/abuso del diritto, che la c.d. esterovestizione che viene contestata all’indagato nel procedimento in esame costituirebbe una specie del genus abuso del diritto, a tal proposito richiamando quanto affermato non solo dalla CGUE in alcune decisioni (si richiama in ricorso la sentenza Cadbury Schweppes del 12.09.2006), ma soprattutto da questa Corte nella sentenza n. 2869/2013 nella vicenda Candy che presenterebbe molteplici punti di contatto con quella in esame, in quanto la (OMISSIS), al pari della Candy, ha ricevuto la contestazione, tra le altre, di usufruire del regime IVA delle cessione intracomunitarie al fine di evidenziare un prezzo piu’ competitivo rispetto ai concorrenti; si sostiene che, non essendo stata indagata la realta’ tedesca, l’artificiosita’ dell’operazione (abuso del diritto di stabilimento) non sarebbe stata in alcun modo verificata; in ogni caso, si osserva, quand’anche cio’ si ritenga provato, l’abuso del diritto nel nostro ordinamento non avrebbe piu’ rilevanza penale per effetto del disposto dell’articolo 10 bis St. contrib., salve le ipotesi di elusione codificata, ossia nei casi di operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguono finalita’ antielusive, operazioni che devono contraddistinguersi per un quid pluris nel senso che la condotta deve avere una connotazione fraudolenta, ingannevole, mendace nei confronti del Fisco; nella specie, la (OMISSIS) non avrebbe posto in essere alcuna attivita’ cosi’ connotata, ma anzi sarebbe stata registrata dall’indagato in Italia in tempi non sospetti, ottenendo una partita IVA italiana e dichiarando di essere egli l’amministratore, residente in Italia, di una societa’ avente sede in Germania; in definitiva, quindi, il fatto ipotizzato, secondo la difesa, non rappresenterebbe una esterovestizione, ma solo un’ipotesi di elusione o abuso del diritto non codificato, rientrante nell’articolo 10 bis, comma 13, citato, privo di effetti penali, peraltro applicabile retroattivamente ex articolo 2 c.p.; peraltro, si osserva, a differenza di quanto erroneamente affermato nell’ordinanza impugnata, la (OMISSIS) non avrebbe applicato il meccanismo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 17, comma 2, che riguarda il c.d. reverse charge domestico, ma il Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 41, comma 1, lettera a), riguardante le cessioni intracomunitarie non imponibili; le operazioni della (OMISSIS) GMBH, dunque, sarebbero state regolarmente assoggettate ad IVA sulla base delle norme stabilite dal predetto D.L., sicche’ il giudice del riesame avrebbe erroneamente applicato l’articolo 10 bis, comma 12 St. contrib., in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 17, nella specie inapplicabile.
3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione dell’articolo 321 c.p.p., e dell’articolo 240 c.p., e articolo 322 ter c.p., e della L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto dei principi affermati dalla nota sentenza Gubert delle SS.UU. penali di questa Corte,circa i limiti della sequestrabilita’ per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi dal legale rappresentante; in particolare, si sostiene, essendo mancata la gia’ richiamata cooperazione internazionale, non vi sarebbe prova della fittizieta’ assoluta della persona giuridica, condizione per la sequestrabilita’ imposta dalla sentenza Gubert.
3.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 4, erroneamente richiamato.
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