Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2407. In tema di omesso versamento Iva in caso di esterovestizione, non vi è un obbligo di cooperazione tra le autorità fiscali se l’attività della Guardia di finanza italiana è ritenuta esaustiva.

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In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che non apparirebbe condivisibile il richiamo alla norma di cui sopra, che nulla prevede circa i criteri per individuare la residenza nel t.n. del soggetto passivo (definito dalla norma in questione e dal successivo articolo 5), come invece previsto per le II.DD. dall’articolo 73, TUIR; nella specie l’articolo 4, non poteva essere richiamato perche’ la merce proveniva dall’Austria, circostanza questa incontestata.
3.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione dell’articolo 43 c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, per difetto di dolo in relazione alla presunta esterovestizione integrata ictu oculi, e per mancato vaglio ad opera dei giudici del riesame dell’elemento psicologico nell’ambito del fumus delicti.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che i giudici del riesame avrebbero esaminato solo parzialmente gli elementi in atti, senza considerare quelli difensivi che comprovavano l’esistenza di un progetto di vita e residenza in Germania dell’indagato, laddove si consideri che l’attivita’ esisteva gia’ da 25 anni e non aveva mai avuto problemi, cio’ che rendeva “lampante” la mancanza di dolo e l’impossibilita’ di configurare in capo all’indagato la volonta’ di vendere a prezzi concorrenziali omettendo di pagare l’IVA; questi avrebbe corrisposto le imposte in Germania dal 1993 al 2015 sicche’ non sarebbe spiegabile come mai questi nel 2009 avrebbe dovuto sospettare che l’attivita’ incardinata in Germania fosse illegittima; in difetto di un dolo specifico, la cui mancanza era evidente, la misura cautelare non avrebbe potuto essere dunque disposta.
4. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 30.05.2017, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso; in particolare, osserva il RG.: a) quanto al primo ed al quarto motivo, rileva il P.G. che dalla ricostruzione in atti, era evidente che nel caso di specie si versava in un caso di esterovestizione, donde la esistenza dell’obbligo fiscale della (OMISSIS) GMBH, avente residenza fiscale all’estero, di presentare in Italia la dichiarazione annuale IVA avendo stabile organizzazione nello Stato, dove avveniva la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari per il raggiungimento del fine sociale; b) quanto al secondo motivo, se ne rileva l’infondatezza, in quanto doveva escludersi l’ipotesi di mero abuso del diritto, in quanto l’indagato, oltre ad aver conseguito un vantaggio fiscale indebito, aveva violato direttamente una norma fiscale, ossia quella del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5; c) quanto al terzo ed al quinto motivo di ricorso, rileva come la misura cautelare fosse stata disposta in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, con riferimento ad un ammontare di imposta evasa qualificabile come indubbio vantaggio patrimoniale derivante dalla il condotta illecita e qualificabile come profitto del reato, senza peraltro che possa rilevare la questione della sussistenza del presunto difetto dell’elemento psicologico, non essendo tale mancanza di immediato rilievo come richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’; d) infine, si ritiene legittima la scelta del P.M. di prevedere il sequestro diretto nei confronti dell’ente e per equivalente nei confronti dell’indagato e dell’esecuzione del provvedimento a fronte della parziale incapienza delle risorse societarie, atteso che la somma sequestrata sui cc/cc intestata alla (OMISSIS) e’ pari a 182.179,05 Euro nettamente inferiore al profitto del reato tributario, ipotizzato in Euro 8.480.615,37.
5. Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 18.09.2017, la difesa del ricorrente allega il provvedimento adottato ex articolo 13, Statuto contr. dal Garante del contribuente per la Provincia autonoma di Trento, con cui si e’ censurato il comportamento della GdF non per quanto concerne l’esistenza o meno della esterovestizione, essendosi dichiarato il Garante incompetente a decidere, quanto per la tempistica della sua applicazione nonche’ in relazione agli errati riferimenti alla normativa IVA ed ai presupposti della sua applicabilita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Premesso che quanto depositato in data 18.09.2017 dalla difesa del ricorrente non rileva agli effetti del presente giudizio, atteso che e’ lo stesso Garante del contribuente a precisare di non essere competente a pronunciarsi sulla sussistenza o meno, nella vicenda in esame, di una esterovestizione, spettando ai giudici tributari (e, ovviamente, si aggiunga, a quello penale, in caso di contestazione di reato tributario) accertarne la configurabilita’, il ricorso e’ infondato.

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