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Il piu’ recente orientamento che, come ricordato (Sez. 3, n. 40677 del 23/6/2016, La Sala e altro, cit. la quale richiama nel dettaglio i precedenti), si era gia’ manifestato, seppure in maniera meno esplicita rispetto alle decisioni appena richiamate, ha dunque escluso ogni automatismo tra semplice utilizzo del manufatto abusivo in zona vincolata e compromissione degli interessi tutelati dal vincolo, pur precisando che l’accertamento del giudice deve essere finalizzato a verificare se “l’uso della cosa, realizzata in violazione dei vincoli paesaggistici, sia idoneo o meno, nell’ipotesi di condotta del tutto esaurita, ad incidere sulle conseguenze dannose prodotte dall’intervento abusivo sull’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, con la conseguenza che l’uso della cosa a deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto, in tale caso, di un esame particolarmente approfondito da parte del giudice di merito, il quale deve ritenere o escludere l’ulteriore lesione del bene protetto a seconda che accerti, in concreto, l’incompatibilita’ o la assoluta compatibilita’ di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, avuto riguardo alla natura di quest’ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell’opera” (sent. 40677/2016, La Sala, cit.).
Tale accertamento sulla compatibilita’ dell’uso dell’opera rispetto agli interessi tutelati dal vincolo, si e’ pure affermato, va effettuato in maniera piu’ penetrante proprio in ragione del peculiare bene giuridico tutelato (Sez. 3, n. 28388 del 14/4/2016, Bondanini, Rv. 267412 che a sua volta richiama Sez. 3, n. 40486 del 27/10/2010, P.M. in proc. Petrina ed altro, Rv. 248701).
6. Il piu’ restrittivo e precedente orientamento deve dunque ritenersi ormai superato da quello, piu’ recente, che motivatamente ne ha preso le distanze, pur ritenendosi opportuno porre in evidenza quanto appena ricordato in merito alla necessita’ di una maggiore accuratezza nella verifica imposta dalla particolarita’ del bene tutelato dal vincolo, ribadendo, conseguentemente, che nel valutare la sussistenza del presupposto del “periculum in mora” ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata conseguente all’uso dello stesso in quanto produttivo di conseguenze dannose sull’area oggetto di speciale protezione, il giudice del merito deve procedere ad una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilita’ di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendo conto della natura di quest’ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell’opera.
7. Da quanto in precedenza evidenziato consegue, quindi, che richiami effettuati dal Pubblico Ministero ricorrente al precedente orientamento non sono pertinenti.
Anche in questo caso, tuttavia, la motivazione del provvedimento impugnato risulta priva di quei requisiti di coerenza e completezza tali da escludere la dedotta mera apparenza.
Invero, il Tribunale riporta in premessa, testualmente, quanto indicato dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento del sequestro in ordine al ritenuto periculum in mora.
Scrive infatti il Tribunale che il G.I.P. “quanto al periculum, ha ritenuto che la libera disponibilita’ delle predette porzioni immobiliari potesse aggravare le conseguenze dei reati attraverso la protrazione di una disponibilita’ dell’immobile e dell’area in parola, almeno nei termini di un aggravamento del carico urbanistico della zona, con compromissione del contesto paesaggistico tutelato a seguito della difformita’ dell’opera di cui sopra.
Successivamente, affrontando la questione della concretezza ed attualita’ delle esigenze cautelari, citati i precedenti giurisprudenziali di cui si e’ detto e richiamata altra giurisprudenza sulle modalita’ di valutazione dell’aggravio del carico urbanistico, esclude la sussistenza del periculum limitandosi ad affermare, testualmente “nulla di tutto cio’ risulta concretamente ipotizzabile – ne’ e’ stato prospettato – nel caso di specie”.
Non si chiarisce, pero’, per quale ragione l’affermazione del Giudice per le indagini preliminari in precedenza richiamata sia stata smentita e manca ogni riferimento alle carte processuali che, secondo quanto prospettato in ricorso, riportando testualmente parte della nota redatta dalla polizia giudiziaria operante, evidenzierebbero anche problemi di sicurezza conseguenti al libero transito di pedoni ed alla possibilita’ di parcheggio di automobili consentito dall’assenza di recinzioni ed altre opere di protezione.
8. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per il riesame di Sassari.
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