Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 2001. Nel valutare la sussistenza del presupposto del “periculum in mora”, ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata

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2. Cio’ premesso, ritiene il Collegio che tale situazione risulta essersi concretata nella fattispecie.
Il Tribunale, come emerge dal provvedimento impugnato, dopo aver dato sommariamente atto del fatto che il provvedimento di sequestro era stato adottato sulla base del fumus commissi delicti risultante dalla attivita’ investigativa espletata dai Carabinieri, compendiata nell’informativa prodotta dal Pubblico Ministero e delle esigenze cautelari, ha semplicemente richiamato i motivi illustrati dalla difesa in udienza, senza specificarne i contenuti.
Subito dopo, riproducendo testualmente alcuni stralci di una annotazione degli stessi Carabinieri effettuata nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare, ha ritenuto essere venute meno le condizioni per il mantenimento della misura, risultando il manufatto, a quel momento, “conforme alle progettazioni gia’ presentate ed autorizzate”.
Di seguito, i giudici del riesame, richiamati testualmente alcuni arresti giurisprudenziali in tema di sequestro preventivo di opere abusive gia’ ultimate, dando atto che quelle per cui e’ processo risultavano tali e, sulla base di quanto in precedenza rilevato, conformi a quanto assentito, hanno escluso la concretezza ed attualita’ del periculum in mora.
Obietta a tale proposito il Pubblico Ministero ricorrente che l’annotazione sarebbe stata solo parzialmente riprodotta e ne trascrive il testo integrale, lamentando che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare quanto documentato nel proprio fascicolo.
4. Alla luce dei contenuti dell’ordinanza impugnata e del ricorso, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, deve ritenersi che la motivazione, sul punto, non consente di individuare il percorso logico argomentativo seguito dai giudici del riesame, risultando, conseguentemente, meramente apparente. Invero, dopo aver dato parzialmente atto dell’incolpazione provvisoria, riportata testualmente in ricorso e reso sommariamente conto delle ragioni che, secondo il G.I.P., giustificavano il sequestro, senza chiarire su quali specifici argomenti si fondava la richiesta di riesame, il Tribunale ha escluso la sussistenza del fumus del reato sulla base del contenuto, parzialmente riprodotto, di una annotazione dalla quale si sarebbe ricavato che le opere sarebbero state in qualche modo regolarizzate.
Non spiega tuttavia il Tribunale come tale generica affermazione da parte della polizia giudiziaria abbia consentito di ritenere superate le considerazioni poste dal Giudice per le indagini preliminari alla base della misura cautelare reale e gli esiti delle indagini precedenti.
Non, si comprende, ad esempio, se la affermata riduzione in conformita’ sia stata ritenuta compatibile con quanto risultante dal procedimento amministrativo di autorizzazione, del quale la contestazione provvisoria fa menzione; se tale condizione delle opere, successivamente accertata, sia stata o meno ritenuta produttiva di effetti sananti o di altro genere e sulla base di quali disposizioni di legge; come si collocano le opere per cui e’ processo rispetto alle altre descritte nell’annotazione: se, sempre ad esempio, siano autonome rispetto alle altre descritte ovvero ne costituiscano il completamento, dovendo conseguentemente, essere unitariamente valutate, ne’ si riesce ad individuare la tempistica delle condotte.
In altre parole, il provvedimento impugnato indica chiaramente il risultato del ragionamento effettuato dai giudici per pervenire alla decisione, ma non le ragioni per le quali a tale decisione si e’ pervenuti.
L’impugnata ordinanza, inoltre, per le ragioni sopra indicate, si pone anche in contrasto con il principio, invocato dal Pubblico Ministero ricorrente, secondo il quale, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali e’ stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011).
5. Quanto al periculum in mora, il Tribunale come si e’ detto, dopo aver dato conto del fatto che il decreto di sequestro lo individuava nell’aggravamento del carico urbanistico e nella compromissione del contesto paesaggistico, correttamente richiama il piu’ recente orientamento di questa Corte in tema di sequestro preventivo di opere ultimate in zona vincolata.
Invero, con riferimento agli interventi eseguiti in zona sottoposta a vincoli, questa Corte ha avuto modo di evidenziare, in passato, che in tali ipotesi, ai fini della legittimita’ del provvedimento di sequestro preventivo, rileva la sola esistenza di una struttura abusiva che integra il requisito dell’attualita’ del pericolo, indipendentemente all’essere l’edificazione illecita ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione all’utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3, n. 5954 del 15/1/2015, Chiacchiaro, Rv. 264370; Sez. 3, n. 42363 del 18/9/2013, Colicchio, Rv. 257526; Sez. 3, n. 24539 del 20/3/2013, Chiantone, Rv. 255560; Sez. 3, n. 30932 del 19/5/2009, Tortora, Rv. 245207; Sez. 2, n. 23681 del 14/5/2008, Cristallo, Rv. 240621; Sez. 3, n. 43880 del 30/9/2004, Macino, Rv. 230184; Sez. 3, n. 32247 del 12/6/2003, Berardi, Rv. 226158).
Successivamente tale orientamento e’ stato rivisto, osservando che nel sequestro preventivo di manufatti abusivi realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, il periculum in mora non puo’ essere desunto solo dalla esistenza ed entita’ delle opere ultimate, essendo invece necessario dimostrare che l’effettiva disponibilita’ materiale o giuridica delle stesse, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente pregiudicare il bene protetto dal vincolo, sulla base di un accertamento da parte del giudice circa l’incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela (Sez. 3, n. 50336 del 5/7/2016, Del Gaizo, Rv. 268331; Sez. 3, n. 40677 del 23/6/2016, La Sala e altro, Rv. 268049; Sez. 3, n. 28388 del 14/4/2016, Bondanini, Rv. 267412; Sez. 3, n. 28233 del 3/3/2016, Menti, Rv. 267410; Sez. 3, n. 48958 del 13/10/2015, Giordano, Rv. 266011.V. anche Sez. 3, n. 30999 del 27/4/2016, Cardone, non mass.; Sez. 3, n. 9950 del 21/1/2016, Ministero Difesa, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 4646 del 9/12/2015, (dep. 2016), Colangelo, non mass.).

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