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3. Con un secondo motivo lamenta, quanto alla gia’ invocata, in atto di appello, inattendibilita’ della minore, non avere la Corte territoriale motivato, con riguardo al profilo soggettivo, in ordine alle conclusioni contenute nella perizia disposta dal G.u.p. nella quale si era affermato che “…questi esempi rendono conto della confusione che si puo’ generare in (OMISSIS) quando e’ presente una sollecitazione emotiva, confusione che puo’ portare a percepire non correttamente e a riferire non correttamente”. Lamenta inoltre non avere la Corte motivato, quanto al profilo oggettivo, circa la gia’ rilevata contraddizione tra il contenuto delle sommarie informazioni rese dai Sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), zii della persona offesa (che avevano riferito come le condizioni dell’appartamento e la dislocazione delle stanze da letto rendessero praticamente impossibile essere avvenuto quanto riferito dalla ragazza con riferimento al fatto sub d), e le motivazioni in senso contrario della sentenza di primo grado. Analoga mancata motivazione, incentrata sulla assoluta secondarieta’ dei fatti, viene dedotta in ordine all’inattendibilita’ della minore emersa dalle dichiarazioni della stessa circa il non avere ella mai avuto attenzioni particolari nei confronti del Prof. (OMISSIS), fatto, questo, invece, smentito dallo stesso Professore. Inoltre, analoga mancata motivazione vi e’ stata circa l’inattendibilita’ della minore emersa anche in relazione alla circostanza che, secondo la stessa, nell’ambito delle conversazioni sul social network Facebook intrattenute con l’imputato, questi avrebbe anche scritto che non si sarebbe tirato indietro ove vi fosse stato un bacio o qualcosa di piu’, tale frase in realta’ non essendo mai stata trovata ne’ essendo stato provato che la stessa sia stata, come altre, cancellata (tra l’altro sussistendo comunque numerose conversazioni tra i due) pur essendo stato a suo tempo sollecitato un accertamento di carattere tecnico mai svolto sul punto.
4. Con un terzo motivo lamenta la totale omessa motivazione sul motivo di appello relativo all’esclusione del fatto di minore gravita’ ex articolo 609 quater c.p., intervenuta su un presupposto, ovvero l’affermata esistenza da parte del G.u.p. di “danni gravi ma non irreparabili”, mai emerso dalla perizia svolta sul punto.
5. Infine, con un ultimo motivo, lamenta l’omessa pronuncia sui motivi di appello relativi al risarcimento del danno, con cui in particolare si deduceva avere il giudice di primo grado disposto condanna al pagamento di provvisionale nonostante la mancanza di prova emersa dalla stessa perizia effettuata circa i danni derivati dalla condotta e alle spese di lite liquidate in Euro 7.000 senza alcuna specificazione dei criteri seguiti ed in contrasto con i valori tabellarmente fissati dal d.m. n. 140 del 2012.
6. Successivamente sono stati presentati motivi nuovi in realta’ del tutto ripropositivi di quelli gia’ presentati nonche’ memoria con la quale, dopo essersi precisato che, in forza di accordo transattivo del 30/01/2014, la parte offesa e’ stata integralmente risarcita del danno mediante il complessivo pagamento della somma di Euro 28.881,60, con qualsivoglia rinuncia dei genitori alla costituzione di parte civile e dichiarazione di completa soddisfazione di ogni pretesa, si richiede declaratoria di estinzione del reato ex articolo 162 ter c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In ordine al primo motivo di ricorso la sentenza impugnata, sul presupposto della mancata proposizione di tempestiva querela, ha ritenuto le condotte di cui ai capi a), b) d) ed e) (per le quali non e’ stata contestata circostanza aggravante alcuna) integranti il reato continuato addebitato procedibili d’ufficio perche’ connesse con quella di cui al capo c) contestata come commessa da persona cui la minore era stata affidata: in altri termini, quindi, la procedibilita’ d’ufficio per tale reato prevista, in ragione appunto della predetta aggravante, dall’articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 2, avrebbe reso procedibili d’ufficio le ulteriori condotte ad esso connesse in virtu’ di quanto disposto appunto dall’articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 4.
Il ricorrente contesta tale assunto deducendo la inconfigurabilita’, nella specie, da un lato della connessione e dall’altro comunque della circostanza aggravante contestata.
Il motivo e’ infondato.
Quanto alla connessione, va infatti rilevato che la continuazione rientra tra le ipotesi di connessione processuale specificamente disciplinate dall’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera b), mentre, quanto alla condizione dell’affidamento, va sottolineato che la stessa ben puo’ consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale per ragioni anche solo di semplice custodia (tra le tante, Sez. 3, n. 16461 del 26/01/2010, dep. 28/04/2010, R., Rv. 246755), ben potendovi rientrare, dunque, anche l’ipotesi, come quella di specie, in cui la persona offesa sia stata accolta come ospite in casa della cugina, moglie dell’imputato con connessi doveri di custodia discendenti dalla legge, a fronte dell’eta’ minore, in capo a quest’ultima e al marito (per l’ipotesi analoga di affidamento, per il fine settimana, di minore alla zia e al suo convivente, Sez. 3, n. 11559 del 12/10/2016, dep. 10/03/2017, G., Rv. 269171). Ne’ puo’ evidentemente rilevare in senso contrario il fatto che l’ospitalita’ possa essere stata determinata dal desiderio della minore di stare a casa della cugina.
2. Il secondo motivo e’ inammissibile.
Va ribadito che al giudice di legittimita’ e’ preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilita’ delle fonti di prova (tra le altre, Sez. 2, n. 7380 dell’11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina ed altro, Rv. 235716; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).
Nella specie, cio’ che il ricorrente a ben vedere richiede, valorizzando in particolare elementi invocati come distonici rispetto alla valutazione operata dalla Corte territoriale, e’, in realta’, una “rilettura” del significato e delle risultanze tratte, dal compendio probatorio acquisito, dai giudici di merito al di la’ dei limiti cognitivi assegnati al giudice di legittimita’ e a fronte di sentenza impugnata che, invece, quanto agli aspetti fisiologicamente sindacabili da questa Corte, ha proceduto in termini logici e congrui ad esporre in particolare le ragioni per le quali la minore persona offesa e’ stata ritenuta attendibile.
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