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La Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato tra le parti non solo le spese del giudizio di secondo grado, ma persino le spese del giudizio di primo grado, nel quale era stata accertata l’esistenza di immissione rumorose e la loro mancata eliminazione del corso degli anni.
All’esito del giudizio di appello, i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbero comunque risultati vittoriosi, seppure per una somma inferiore a quella precedentemente liquidata e quindi non ricorrerebbe un caso di soccombenza reciproca.
In ogni caso, non potrebbe rientrare nella compensazione delle spese la fase cautelare, conclusasi, dopo l’espletamento di molteplici c.t.u., con l’accertamento della reale sussistenza delle immissioni rumorose.
Il motivo e’ inammissibile perche’ dedotto sub specie di violazione di norme di diritto anziche’ sotto il profilo motivazionale.
Infatti, la compensazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale dalla legge attribuito all’organo giudiziario procedente (Cass., Sez. Un., n. 2572 del 22 febbraio 2012 cit; Cass. n. 15413 del 13 luglio 2011; Cass. n. 21521 del 20 ottobre 2010; si veda anche la piu’ recente Cass. 14 febbraio 2014, n. 3576).
L’unico sindacato ammesso in sede di legittimita’ (una volta che sia stato rispettato il precetto normativo dell’indicazione esplicita delle ragioni di compensazione) concerne la motivazione, essendo la relativa statuizione incensurabile in sede di legittimita’ se essa risulti effettiva e non apparente e, dunque, non si sostanzi in una mera formula di stile violativa del precetto di legge (Cass. civ. Sez. 6, 09/12/2011, n. 26466).
Peraltro, nella specie, il giudice di secondo grado ha adottato la statuizione di compensazione delle spese legali in virtu’ della ritenuta soccombenza reciproca. E, al riguardo, si rileva che il giudizio di soccombenza reciproca (il quale e’ legittimamente espresso anche nel caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico o in piu’ capi: cfr. Cass. nn. 3438/16, 21684/13 e 22381/09) va operato a stregua dell’esito complessivo della lite. Ne deriva che anche il parziale accoglimento dell’appello, il quale a sua volta abbia determinato un accoglimento quantitativamente ridotto della domanda, legittima la pronuncia di compensazione (Cass. civ. Sez. 2, Sent. 30-06-2017, n. 16270).
9. Le spese del presente giudizio di legittimita’ devono essere compensate stante l’opportunita’, per la complessita’ della vicenda, di non discostarsi dalla motivazione della sentenza impugnata si’ come resa in parte qua.
10. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.
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