Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 febbraio 2018, n. 2668. Il conduttore e non il proprietario deve risarcire per l’immissione sonore

Il conduttore e non il proprietario deve risarcire per l’immissione sonore provenienti dal locale. Né l’indicazione nel contratto della destinazione dei locali – un pub – può far sorgere automaticamente la responsabilità dei proprietari.

 

Sentenza 5 febbraio 2018, n. 2668
Data udienza 27 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26455-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) IN (OMISSIS), in proprio ed anche in qualita’ di genitori esercenti la potesta’ parentale sulla figlia minore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1396/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del motivo 7, rigetto degli altri;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2005, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di esercenti la potesta’ genitoriale sulla figlia minore (OMISSIS), introdussero dinanzi al Tribunale di Vigevano – Sezione distaccata di Abbiategrasso, la fase di merito successiva al provvedimento di natura cautelare avente ad oggetto l’accertamento del superamento dei limiti di tollerabilita’ delle immissioni sonore provenienti dal locale sottostante la loro abitazione, condotto in locazione da (OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS) G.A.

Nell’ambito di tale giudizio vennero altresi’ convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella qualita’ di proprietaria e di usufruttuario dei locali ove la (OMISSIS) svolgeva attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande.

La convenuta (OMISSIS), costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, svolgendo domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna degli attori alla partecipazione alle spese per l’installazione delle infrastrutture di insonorizzazione, nonche’ quella dei convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS) al pagamento delle spese necessarie per la messa a norma dei locali locati.

Si costituirono in giudizio anche i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l’inammissibilita’ e l’infondatezza delle domande attrici. Proposero altresi’ domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’illiceita’ delle opere realizzate dai (OMISSIS) e la richiesta di condanna al ripristino ed al risarcimento dei danni subiti dai convenuti. Estesero inoltre il contraddittorio nei confronti dei venditori dell’immobile di cui e’ causa, per essere tenuti indenni da eventuali vizi connessi all’immobile compravenduto.

Il giudice di prime cure, con sentenza n. 82/2011, accertato che dall’anno 2008, a seguito di sfratto per morosita’, era cessata l’attivita’ svolta nel locale condotto dalla (OMISSIS) e che le immissioni provenienti dall’immobile erano risultate intollerabili dall’apertura del locale nel settembre 2003 sino a dicembre 2006, accolse la domanda di risarcimento del danno biologico in favore della (OMISSIS) e della figlia (OMISSIS), nonche’ del danno morale ed esistenziale in favore della prima, oltre al risarcimento del danno patrimoniale relativo alle consequenziali spese mediche sostenute dalla (OMISSIS), ponendolo a carico della (OMISSIS) in proprio e per la sua qualita’ nella misura del 70%, nonche’ dei (OMISSIS) (OMISSIS) per il 30%.

Liquido’ quindi un risarcimento di Euro 20.000, oltre Euro 1.230,79 per spese mediche, in favore della (OMISSIS), e di Euro 8.000 in favore della minore.

Il Tribunale condanno’ inoltre i convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1575 c.c., al pagamento delle spese necessarie per la messa norma dei locali nella misura del 30%.

Rigetto’ invece sia la domanda della (OMISSIS) volta ad ottenere la condanna degli attori alla partecipazione alle spese per l’istallazione delle infrastrutture di insonorizzazione, sia le domande proposte dai convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS) nei confronti degli attori e dei terzi chiamati in causa.

Pose le spese processuali e di c.t.u. a carico della (OMISSIS) per il 70% e dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) per il 30%.

2. La decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1396 del 30 marzo 2015.

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