Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257.  L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa

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L’esclusione della possibilita’ di esercitare un effettivo potere di fatto sulla cosa e’ stata peraltro sostanzialmente ritenuta solo in ragione della rilevante estensione del bene demaniale, senza l’esame di tutte le concrete circostanze di fatto in cui aveva avuto luogo l’incidente.

In particolare, avrebbe dovuto certamente considerarsi in proposito che, se la buca in cui era caduto il (OMISSIS) si trovava ad una certa distanza (50 mt.) dal sentiero segnalato, quest’ultimo – classificato come escursionistico di tipo “E”, gestito e mantenuto dall’Ente Parco e liberamente accessibile anche in pieno inverno – attraversava un sito turistico di particolare interesse soprattutto in ragione della presenza dei reperti storici della prima guerra mondiale che si trovano disseminati in prossimita’ di esso e che normalmente gli escursionisti hanno interesse a visitare, e avrebbe quindi dovuto accertarsi se in concreto poteva dirsi esistente la possibilita’ di una effettiva custodia, oltre che in relazione al percorso del sentiero segnato – in merito al quale non possono sussistere dubbi di sorta, data la sua estensione relativamente limitata e la sua destinazione alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza – anche in relazione alle aree immediatamente limitrofe, in cui risultano allocati i reperti di interesse per gli escursionisti, che e’ ragionevole presumere che questi ultimi possano intendere raggiungere nel corso della visita (almeno in mancanza di espresse limitazioni in tal senso adeguatamente segnalate).

1.3 La questione del criterio di imputazione della responsabilita’ dovra’ pertanto essere rivalutata, in sede di rinvio, alla luce del seguente principio di diritto:

“la presunzione di responsabilita’ per danni da cose in custodia prevista dall’articolo 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; la possibilita’ concreta di esercitare tale potere non va valutata solo in base all’estensione dell’intero bene demaniale, ma alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, e in primo luogo della natura e della tipologia dell’evento dannoso; in proposito assumono rilievo determinante la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si e’ verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza nonche’ di possibile segnalazione di eventuali pericoli disponibili, e ogni altro elemento rilevante; in particolare, per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilita’ della custodia non puo’ affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, ne’ per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti”.

Una volta stabilito il criterio giuridico di imputazione della responsabilita’ applicabile nella fattispecie concreta (articolo 2051 c.c. o articolo 2043 c.c.), quest’ultima dovra’ altresi’ essere nuovamente scrutinata, alla luce dei principi esposti in precedenza.

Di conseguenza, nel caso in cui fosse ritenuto applicabile l’articolo 2051 c.c. (per l’accertata sussistenza del rapporto di custodia in relazione al luogo dell’incidente), dovranno essere, in particolare, applicati i seguenti principi di diritto:

“l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;

“la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c. (salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso)”;

“il caso fortuito e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (con la precisazione che, incidendo le modifiche improvvise della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo, esse divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere)”;

“nella categoria delle cause di esclusione della responsabilita’ oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1: quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, oggetto di dovere generale riconducibile all’articolo 2 Cost. e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta, delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”;

“quando la causa di esclusione della responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato puo’ prescindersi dalla necessita’, ai fini dell’esonero, di un’imprevedibilita’ ed inevitabilita’ intese nel suddetto senso di estraneita’ alla regolarita’ o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un’elisione del nesso causale per altra ragione”.

Nel caso in cui invece, per l’accertata insussistenza del rapporto di custodia, fosse applicabile l’articolo 2043 c.c., dovra’ invece naturalmente essere posto a carico dell’attore l’onere della prova della condotta colposa dell’ente, e la colpa potra’ presumersi in caso di danno derivante da anomalia del bene demaniale, ma andra’ esclusa in caso di possibilita’ per l’utente di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia ed evitare pertanto il danno, salva anche in tale ipotesi la possibilita’ di concorso ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1.

Ai fini delle valutazioni indicate, l’eventuale condotta imprudente dell’utente del bene demaniale danneggiato (tanto ai fini dell’accertamento del caso fortuito quanto ai fini del concorso di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1227 c.c.) andra’ naturalmente giudicata anche alla luce dell’affidamento che questi ordinariamente ripone, in mancanza di espressi divieti generali idoneamente pubblicizzati o di adeguate specifiche segnalazioni in loco, sulla sicurezza dei sentieri escursionistici segnati e delle zone di interesse immediatamente circostanti agli stessi e a questi legate da uno stretto nesso funzionale ai fini della visita, secondo quanto e’ ragionevole prevedere in considerazione della natura dei luoghi.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, affinche’ si possa provvedere in sede di rinvio ad una rivalutazione delle domande proposte, alla luce dei principi di diritto esposti.

2. Con il quinto motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

Il quinto motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento dei primi quattro.

3. Sono accolti i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio alla con rinvio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i primi quattro motivi del ricorso, assorbito il quinto, e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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