Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257.  L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa

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Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. e articolo 2697 c.c., nonche’ dell’articolo 1227 c.c., comma 1”.

Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e dell’articolo 2697 c.c.”.

Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e articolo 1227 c.c., comma 1”.

I primi quattro motivi del ricorso sono connessi, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, nei limiti che si esporranno.

1.1 In base ai principi di diritto affermati da questa Corte, puo’ in estrema sintesi affermarsi che il criterio di imputazione della responsabilita’ fondato sul rapporto di custodia di cui all’articolo 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosita’ o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarita’ o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed e’ comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata; cfr. ad es., tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998, Rv. 515604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001, Rv. 545244 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 15/03/2004, Rv. 571144 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005, Rv. 579857 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005, Rv. 584522 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005, Rv. 584436 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005, Rv. 585883 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007, Rv. 594374 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, Rv. 601911 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008, Rv. 604902 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 – 01). In particolare, la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull’evento dannoso, e puo’ giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno (sul rilievo della condotta della vittima, si vedano ad es., tra le piu’ recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015, Rv. 636857 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017, non massimata).

Il suddetto criterio oggettivo di imputazione della responsabilita’, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, puo’ essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilita’ di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilita’ deve essere accertata non solo in relazione all’estensione complessiva del bene ed alla possibilita’ di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all’ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli puo’ effettivamente gestire il controllo (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 16/05/2008, Rv. 603341 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 06/06/2008, Rv. 603742 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010, Rv. 612432 – 01).

Unicamente laddove sia esclusa la possibilita’ di una effettiva custodia del bene demaniale, puo’ pertanto applicarsi il diverse) criterio di imputazione della responsabilita’ di cui all’articolo 2043 c.c., che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell’ente proprietario del bene, la quale puo’ peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si e’ verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l’ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso (cfr. ancora, ad es., le gia’ citate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 – 01).

1.2 I giudici di merito non hanno correttamente applicato i principi di diritto appena esposti.

Essi hanno deciso la controversia negando la sussistenza di un effettivo potere di custodia in capo all’ente convenuto sul bene demaniale affidato alla sua gestione.

Di conseguenza, non si sono limitati a verificare la sussistenza del nesso di causa tra cosa e danno (eventualmente accertando se questo fosse imputabile esclusivamente ad un comportamento della vittima di imprudenza tale da potersi ritenere causa esclusiva dell’incidente, e quindi integrante il caso fortuito, in considerazione della situazione di rischio percepibile, o quanto meno sufficiente ad assumere efficacia causale concorrente nella determinazione del danno), come sarebbe stato necessario in caso di applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 2051 c.c., ma hanno preso in esame circostanze rilevanti essenzialmente sul piano della condotta colposa dell’ente convenuto, condotta colposa rilevante ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e che invece nella sistematica della disposizione di cui all’articolo 2051 c.c. e’ del tutto inconferente (se non nell’ottica esclusiva della dimostrazione dello stato della cosa e della sua capacita’ o incapacita’ di recare danno, cioe’ in relazione alla prova del rapporto causale tra la cosa stessa e l’evento dannoso).

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