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Tale elemento avrebbe dovuto condurre il giudice a dichiarare l’estinzione almeno di uno dei due reati contestati per prescrizione.
La stessa motivazione della sentenza sul punto sarebbe, a dire del ricorrente, contraddittoria, perche’, da una parte, affermerebbe l’unicita’ del patto corruttivo al fine di non dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, e, dall’altra, farebbe invece espresso riferimento a due distinti accordi corruttivi al fine della quantificazione del profitto; anche le dichiarazioni rese da (OMISSIS) sarebbero state travisate, avendo l’imputato affermato che le dazioni furono compiute a seguito di plurimi accordi.
Si aggiunge che, ove pure si volesse fare riferimento ad un unico patto corruttivo, nondimeno le multiple dazioni configurerebbero piu’ fatti – reato unificati per continuazione che, tuttavia, avrebbero un loro autonomo “dies a quo” per il decorso della prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 322 ter c.p., e articolo 129 c.p.p..
Si sostiene che la confisca avrebbe dovuto essere disposta solo per gli episodi corruttivi non ancora prescritti alla data della sentenza e, quindi, solo in relazione alle dazioni effettuate dal 29.10.2009 (200.000 Euro) ed a quelle corrisposte nel 2011 (100.000).
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione della legge penale in relazione all’articolo 322 ter c.p..
Secondo il ricorrente, nella specie non sarebbe stato conseguito da parte della societa’ (OMISSIS) s.p.a. un profitto di diretta ed immediata derivazione causale dal reato; ne deriverebbe che, in assenza di un profitto, il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca per equivalente dei beni dell’imputato per un valore corrispondente ad un non dimostrato profitto. Non costituirebbe profitto in senso tecnico, cioe’, quello indicato nella imputazione, cioe’ il mero inserimento della societa’ nella sfera dei contrattisti delle imprese invitate alle gare di appalto dell’Ente di Stato algerino (OMISSIS) e la possibilita’ di contrattare con la societa’ privata (OMISSIS).
3. In data 24/07/2017 e’ stato proposto un nuovo motivo di impugnazione con il quale si deduce la violazione di legge e l’erronea applicazione degli articoli 110, 321, 319 ter e 322 ter c.p.; si sostiene che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha disposto la confisca della somma di 2,1 milioni di Euro nei confronti del ricorrente senza tenere conto della natura plurisoggettiva necessaria del reato contestato e, in particolare, del ruolo dei pubblici funzionari ai fini della suddivisione dell’importo della somma ritenuta profitto del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato limitatamente al terzo motivo.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, va evidenziato che l’articolo 444 c.p.p., comma 2, impone al giudice di verificare l’insussistenza di una delle cause di non punibilita’ indicate nel citato articolo 129 c.p.p. – la cui operativita’ e’ necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti – sulla base degli atti fino a quel momento acquisiti.
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