Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644. Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’art. 1223 c.c.

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la prima ragione e’ che non corrisponde a verita’ l’allegazione secondo cui la (OMISSIS), nel costituirsi, non contesto’ l’esistenza d’un danno patrimoniale emergente, rappresentato dalle spese sostenute per l’assistenza legale; la (OMISSIS), infatti, costituendosi, dedusse di avere gia’ pagato all’attore la somma di Euro 10.130, che doveva ritenersi satisfattiva di tutti i danni pretesi dalla vittima, e che pertanto “null’altro doveva all’attore a titolo risarcitorio” (cosi’ la comparsa di costituzione in primo grado, p. 2, secondo capoverso);

or bene, colui il quale, dinanzi alla domanda di pagamento d’un credito “A”, d’un credito “13” e d’un credito “C”, si costituisca assumendo di avere pagato il dovuto e di “null’altro dovere” assume di per se’ una posizione processuale di contestazione dell’eccedenza pretesa dal creditore, rispetto a quanto gia’ pagato dal convenuto; la volonta’ di non contestare una parte del credito e’ infatti logicamente incompatibile con l’affermazione di avere pagato tutto il dovuto, e di null’altro dovere ancora;

la seconda ragione e’ che in primo grado i responsabili civili del sinistro, ovvero (OMISSIS) e (OMISSIS), rimasero contumaci, sicche’ rispetto ad essi non era invocabile il principio di non contestazione, opponibile soltanto alla parte costituita;

pertanto, anche a volere ritenere che la (OMISSIS) non avesse contestato le pretese dell’attore in tema di rifusione delle spese legali stragiudiziali, resterebbe il fatto che tale condotta riguardava l’assicuratore ma non gli assicurati, ed in tema di assicurazione della r.c.a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo negato la possibilita’ di accogliere la domanda nei confronti dell’assicurato e rigettarla nei confronti dell’assicuratore, o viceversa (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006);

col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (e’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2230 c.c.; articolo 12 c.p.c.; Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 21); sia da un vizio di “apparente motivazione”, che viene censurato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5;

il motivo contiene una censura cosi’ riassumibile:

(a) il Tribunale, per liquidare il danno consistito nelle spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima del sinistro, ha applicato la tariffa approvata con Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, e stabilito che l’onorario dovuto al legale dovesse determinarsi assumendo che la sua opera fosse stata prestata per un affare del valore di Euro 7.303, pari alla differenza tra risarcimento preteso dalla vittima e somma offerta dall’assicuratore;

(b) tale valutazione fu tuttavia erronea: sia perche’ il valore dell’affare doveva determinarsi nella maggior somma di Euro 10.130, pari all’offerta formulata dall’assicuratore dopo l’intervento del legale; sia perche’ la somma spesa dal danneggiato per l’assistenza legale stragiudiziale (Euro 2.563,36) era inferiore a quella media prevista dalla tariffa applicabile ratione temporis, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto ritenerla “esagerata” e non congrua, come invece fece;

nella parte in cui prospetta il vizio di “motivazione apparente” (anche a prescindere dall’erroneo riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, che contempla il ben diverso vizio di omesso esame d’un fatto decisivo) il motivo e’ infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non potrebbe essere piu’ chiara: il danneggiato, ha sentenziato il Tribunale, ha speso troppo per remunerare il proprio legale per l’attivita’ stragiudiziale, e di conseguenza non puo’ pretendere il risarcimento integrale per tale voce di danno; gli spettera’, dunque, solo la minor somma da ritenersi congrua rispetto all’attivita’ effettivamente svolta dal legale in sede precontenziosa;

nella parte in cui prospetta il vizio di violazione di legge, il motivo e’ del pari infondato;

le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’articolo 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sara’ soggetta alle regole generali: e dunque – non sara’ dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (articolo 1227 c.c., comma 1); non sara’ dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (articolo 1227 c.c., comma 2); non sara’ dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (articolo 1223 c.c.);

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